TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-07-02, n. 201901691
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Testo completo
Pubblicato il 02/07/2019
N. 01691/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06070/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6070 del 2000, proposto da
LE IR, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Venuto, con domicilio eletto presso lo studio IO IO in Catania, viale XX Settembre,45;
contro
Comune di Lipari (Me), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Milena Sindoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Lipari, Segreteria;
per l'annullamento
del rigetto dell’istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lipari (Me);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 giugno 2019 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La controversia in esame attiene al rigetto di condono (ex lege n. 47/85) di cui all’atto prot. 228293 del 25 settembre 2000 del Comune di Lipari per un immobile costruito a NA in zona vincolata, vale a dire in zona F4 del Programma di fabbricazione.
Precisa in punto di fatto il Collegio che dalla dichiarazione sostitutiva del dante causa della ricorrente, signor ZA TO (prodotta dal Comune resistente in sede di costituzione in giudizio) i lavori in questione risultano realizzati nell’anno 1983 e, quindi, dopo il 31 dicembre 1976 ex art. 23 comma 10, Legge Reg 37/85.
Ebbene parte ricorrente non contesta l'esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta derivante dall'art. 15 l.r. 78/76, ma ritiene che alla particella 365 (e non 372 come erroneamente indicata) dell’isola di NA , foglio di mappa 16 ( e non 15), per cui è causa , non debba applicarsi l'art. 15 sopra citato in quanto, essa ricadeva - già all’epoca della entrata in vigore della L.R. 78/76 - nel centro urbano dell’isola di NA e comunque all’interno della perimetrazione del centro urbano.
Ma l’assunto di parte ricorrente (su cui grava indiscutibilmente l’onere della prova: Cons. St., IV, 2 febbraio 2011, n. 752) non risulta dimostrato.
Invero l'art. 15 l.r. 78/76 ha escluso dal vincolo di inedificabilità assoluta le zone A e B ossia le aree comunali che all'epoca dell'entrata in vigore della l.r. 78/76 fossero già classificate dai vigenti strumenti urbanistici come zone A e B o che avessero già in fatto i connotati di zone A e B secondo indici univoci, quali le perimetrazioni fatte ai sensi dell'art. 18 l. n. 865/1971.
E la documentazione indicata da parte ricorrente non è conducente, essendo stata redatta in epoca successiva all’entrata in vigore della L.R. n. 78/1976.
In definitiva si appalesa acclarato che la particella in questione ricadeva in zona sottoposta a vincolo assoluto.
In particolare sotto il profilo sopra evidenziato risulta non condivisibile il richiamo di parte ricorrente alla sentenza del Tar Catania n. 1817/09.
Sul punto si cita Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-09-2011, n. 546 che cosi recita:
<< La controversia in argomento verte, all’evidenza, sulla corretta interpretazione che deve essere attribuita all’art. 15, comma 1, lett. a), della L.R. n. 78/76, il quale dispone che, salve le ipotesi di opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare ovvero di ristrutturazione degli edifici già esistenti alla data della sua entrata in vigore, senza alterazione dei volumi esistenti, è escluso il rilascio di qualsiasi titolo edilizio per costruzioni da realizzare entro la fascia dei 150 metri dalla battigia e, quindi, la possibilità di sanare gli abusi edilizi realizzati in detta fascia di rispetto dopo il suddetto limite temporale del 31 dicembre 1976.
Il Collegio rileva che, nel caso di specie, dalla perizia redatta dal CTU nominato dal Giudice di prime cure si evince che la distanza intercorrente tra la costruzione abusiva della ricorrente e la linea di battigia è di mt. 124,87 e, quindi, detta costruzione, essendo ubicata all’interno della predetta fascia di rispetto, risulta in contrasto con il limite dei 150 mt. disposto dal suddetto art. 15, comma 1, lett. a), L.R. n. 78/76.
Tuttavia, con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure ha accolto il gravame ritenendo fondata la seconda