TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-12-24, n. 202113495

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-12-24, n. 202113495
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202113495
Data del deposito : 24 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/12/2021

N. 13495/2021 REG.PROV.COLL.

N. 07128/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7128 del 2011, proposto da
Sopromar Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A M, A M, A N e P P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A N in Roma, via Giovanni Nicotera 29;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Msc Mediterranean Shipping Company, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Salvatore Esposito, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Bassi, Luigi Cocchi, Emanuela Romanelli e Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emanuela Romanelli in Roma, via Tagliamento 14;

per l'annullamento

della nota del Ministero dell’Ambiente del 27.05.2011 prot. PRM – 2011-11596 con cui, insieme ad altri soggetti, la ricorrente era stata invitata a provvedere nei confronti dell’Amministrazione al rimborso dell’importo di € 485.194,41 (oltre interessi e rivalutazione monetaria) a titolo di rifusione delle spese sostenute per gli interventi posti in essere dal Ministero a seguito dell’affondamento della motonave Thetis del C.N.R. e ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di Msc Mediterranean Shipping Company e di Salvatore Esposito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale la nota del Ministero dell’Ambiente del 27.05.2011 prot. PRM – 2011-11596 con cui, insieme ad altri soggetti, era stata invitata a provvedere nei confronti dell’Amministrazione al rimborso dell’importo di € 485.194,41 (oltre interessi e rivalutazione monetaria) a titolo di rifusione delle spese sostenute per gli interventi posti in essere dal Ministero a seguito dell’affondamento della motonave Thetis del C.N.R. e ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso.

Avverso l’atto impugnato la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 7 e 8 della l.n. 241/1990, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, illogicità e contraddittorietà;
2) violazione dell’art. 581 cd. nav. e dell’art. 465 reg. cod. nav., violazione dell’art. 12 della l.n. 979/1982, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà;
3) violazione degli artt. 12 e 21 della l.n. 979/1982, dell’art. 174 comma 2 Trattato UE, dell’art. 1 della direttiva 2004/35/CE e degli artt. 3 ter, 305 e 307 del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà;
4) violazione degli artt. 12 e 21 della l.n. 979/1982, dell’art. 174 comma 2 Trattato UE, dell’art. 1 della direttiva 2004/35/CE e degli artt. 3 ter, 305 e 307 del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà;
5) in via subordinata: violazione degli artt. 12 e 21 della l.n. 979/1982, dell’art. 174 comma 2 Trattato UE, dell’art. 1 della direttiva 2004/35/CE e degli artt. 3 ter, 305 e 307 del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà;
6) in via ulteriormente subordinata: violazione art. 174 comma 2 Trattato UE, violazione dell’art. 1 della direttiva 2004/35/CE;
7) violazione dell’art. 12 della legge n. 979/1982, incompetenza.

Si è costituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Si sono costituiti in giudizio anche la Mediterranean Shipping Company (MSC) e Salvatore Esposito, chiedendo anch’essi che il ricorso fosse respinto.

Con nota depositata in data 5.11.2021 la ricorrente ha rappresentato al Tribunale di aver ricevuto dal Ministero resistente la comunicazione del fatto che l’Amministrazione non aveva più nulla a pretendere nei suoi confronti in relazione alla fattispecie all’origine del provvedimento impugnato e di non avere, dunque, più alcun interesse alla prosecuzione del processo.

All’udienza pubblica del 10.11.2021 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Alla luce di quanto comunicato dalla ricorrente in data 5.11.2021, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione della natura e dell’esito complessivo del giudizio le spese di giudizio possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.

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