TAR Catania, sez. II, sentenza breve 2014-03-03, n. 201400712
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Testo completo
N. 00712/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02930/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2930 del 2013, proposto da:
S O, rappresentato e difeso dagli avv. S P e C G, con domicilio legale presso Tar Catania Segreteria in Catania, Via Milano n. 42a;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso Egidio Incorpora in Catania, Via Aloi,n. 46;
Assessorato della Salute della Regione Siciliana in persona dell’Assessore p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, Via Vecchia Ognina,n. 149;
nei confronti di
Anna Fiduli, Angela Minutoli, Dario Verardo non costituiti;
per l'annullamento
- degli atti della selezione bandita dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi libero professionali annuali di psicologo nell'ambito del P.O. PSN 2011 - Linea progettuale riabilitazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e di Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato, ex art. 73, comma 3, del c.p.a., la sussistenza di eventuali profili di inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione .
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorso in epigrafe si presta ad essere deciso nei modi e nei termini di cui all’art. 60 del cpa.
Preliminarmente il Collegio deve farsi carico di accertare se la controversia sulla quale è chiamato a decidere rientri nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Ad avviso del Collegio la controversia esula dall’ambito della giurisdizione di questo Giudice.
Invero, l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n.165 del 2001, nel prevedere l’ipotesi residuale di giurisdizione del giudice amministrativo sulle procedure concorsuali in materia di pubblico impiego, per il resto attribuita in via generale al giudice ordinario, espressamente recita: “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.”
Nella fattispecie di cui in causa la controversia scaturisce dalla impugnazione del provvedimento con cui l’Azienda, oggi intimata e resistente, negava, al ricorrente, la nomina quale vincitore della selezione per conferimento di n. 2 incarichi libero professionali annuali (ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001) di psicologo nell’ambito del P.O. PSN 2011- linea progettuale riabilitazione, elaborato dall’ASP resistente.
L’avvio pubblico con il quale è stata indetta la selezione di cui in causa prevedeva, espressamente che: “il conferimento dell’incarico non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente con l’Amministrazione, bensì un rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 222 del c.c.”
Alla luce di quanto esposto emerge chiaramente che l’oggetto della controversia è costituito dalla stipulazione di un rapporto di tipo libero professionale.
Si tratta di un atti di gestione di una Azienda pubblica non configurabile come procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo.
Pertanto, con riguardo alla natura della attività esercitata e alla posizione soggettiva attiva azionata, nella fattispecie vengono in considerazione atti che non possono essere annoverati che come esplicazione della capacità e dei i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2 d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi che - come autorevolmente affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite, quale giudice regolatore della giurisdizione (sentt. 10 novembre 2010, n.22805;16 giugno 2010, n.14496;3 aprile 2010, n.10510) - rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario.
Per le sopra esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo e la giurisdizione va indicata nell’ Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per territorio, presso la quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini ed agli efetti di cui all’art. 11 c.p.a..
Attesa la natura processuale della pronunzia, le spese di giudizio possono essere compensate.