TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-08-01, n. 202205180

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-08-01, n. 202205180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202205180
Data del deposito : 1 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2022

N. 05180/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04897/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4897 del 2021, proposto da
S R, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Marcianise, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione Esaminatrice, Ennedi Service S.r.l., non costituiti in giudizio;

nei confronti

A C, L D M, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- dell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di specialista di vigilanza P.M. – Cat. D – con contratto a tempo pieno e indeterminato, pubblicato il 7/9/2021;

- del giudizio di non ammissione del ricorrente alla successiva prova orale per mancato raggiungimento del voto minimo alla prova scritta;

- del verbale della commissione n. 8 del 15/10/2021 con cui, a seguito di istanza di rivalutazione presentata dal Raucci, si conferma la mancata ammissione dello stesso alla prova orale per mancato raggiungimento del punteggio minimo;

- della nota emessa dalla Ennedi Service s.r.l., in data 8/10/2021, e recepita dal Comune di Marcianise e dalla Commissione concorsuale e posta a fondamento della conferma della decisione - - di non ammettere il ricorrente alla prova orale del concorso;

- della graduatoria definitiva del concorso de quo, pubblicata in data 27/10/2021;

- della precedente graduatoria provvisoria, pubblicata il 19/10/2021

- del decreto, ignoti data e numero, di approvazione e pubblicazione della predetta graduatoria provvisoria e degli atti concorsuali;

- della prova scritta così come predisposta dall’Amministrazione e, in particolare, del quesito n.3 sottoposto al ricorrente in quanto errato e ambiguo;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2022 il dott. L C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.1. La parte ricorrente,

RAUCCI

Salvatore, impugna l’elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per titolo ed esami per la copertura di due posti di specialista di vigilanza P.M. – Cat. D – con contratto a tempo pieno e indeterminato, pubblicato il 7/9/2021.

In particolare, il ricorrente non ha ottenuto il punteggio minimo di ammissione all’orale per aver sbagliato una sola domanda alla prova scritta (quiz a risposta multipla);
egli otteneva, infatti, un punteggio di 20/30 anziché il punteggio minimo di 21/30.

Tanto dipendeva dall’errore a una delle domande che, secondo la parte ricorrente, era fuorviante in quanto mal formulata.

In particolare, il quesito n. 3 era così formulato:

A norma del D.Lgs. n. 150/11, nel giudizio di opposizione all’ordinanza di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada), il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore? ”.

Tale quesito prevedeva tre risposte, e segnatamente:

A. No, in nessun caso;
B. Si, purchè l’amministrazione si faccia rappresentare da funzionari specificamente delegati;
C. No, il prefetto può essere rappresentato solo dall’avvocatura generale dello stato
”.

Sennonchè, l’art. 6 del d.lgs. 150/2011 (codice della strada) al comma 9 recita, per quanto interessa in questa sede: “(…) nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto”.

Il confronto del quesito con la norma, dimostrerebbe, nella prospettazione della parte ricorrente che la risposta ritenuta esatta, contrassegnata dalla lettera B, tale non è in quanto non basta che i funzionari siano specificamente delegati, ma è necessario che l’amministrazione a cui questi appartengono sia destinataria dei proventi della sanzione.

L’inesattezza della risposta avrebbe, quindi, inficiato il risultato della prova scritta del ricorrente che, per un solo punto, non è stato ammesso all’orale.

1.3. Il Comune di Marcianise si difende rilevando come la risposta sia in realtà esatta, mentre le altre due sono senz’altro errate. Il ricorrente ha, appunto, optato per la risposta sub C (“ No, il prefetto può essere rappresentato solo dall’avvocatura generale dello stato ”) che è indubbiamente inesatta. Diversamente la risposta “B”, seppur non reca la completa dizione della norma, resta corretta in quanto la domanda si limita a chiedere “se” sia possibile per il Prefetto farsi rappresentare dall’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore: ciò è, appunto, possibile mediante funzionari all’uopo delegati e la ricorrenza di un’ulteriore condizione affinchè ciò accada non inficia l’esattezza della risposta.

1.4. Con ordinanza n. 321 del 24.2.2022, il Collegio accoglieva l’istanza cautelare all’esito della quale il ricorrente era ammesso con riserva alla prova orale dove riportava un voto di 47,66 utile a collocarlo all’ottavo posto della graduatoria (su nove) tra gli idonei non vincitori (che sono i primi due).

1.5. All’esito dell’udienza pubblica del 20.7.2022, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

2. In via preliminare, va chiarito che persiste l’interesse a ricorrere pur in relazione a una graduazione tra gli idonei non potendosi escludere l’utilità di una simile posizione in graduatoria (ai fini, ad esempio, di un futuro scorrimento o di procedure che consentano l’impiego di idonei di alcuni concorsi per la copertura di alcune posizioni). Giova precisare, peraltro, che il ricorrente, all’esito della prova orale, si è graduato ottavo su un concorso per due posti di specialista di vigilanza Polizia Municipale non risultando, quindi, vincitore.

3.1. La controversia ruota intorno a un’unica questione ossia alla correttezza del quesito n. 3 che era così formulato: “ a norma del D.Lgs. n. 150/11, nel giudizio di opposizione all’ordinanza di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada), il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore? ”.

Tale quesito prevedeva tre risposte, e segnatamente: “ A. No, in nessun caso;
B. Si, purchè l’amministrazione si faccia rappresentare da funzionari specificamente delegati;
C. No, il prefetto può essere rappresentato solo dall’avvocatura generale dello stato
”.

3.2. La parte ricorrente, come si è detto, ha optato per la risposta sub C, senz’altro errata, e ha contestato, tuttavia, la correttezza della risposta sub B per come ritenuta dall’amministrazione.

Considerato, infatti, che la norma di riferimento, l’art. 6 co. 9 del d.lgs. 150/2011 (codice della strada) al comma 9, consente al prefetto di farsi “ rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore ” a due condizioni ossia che la P.A. accertatrice vi provveda “ a mezzo di propri funzionari appositamente delegati ” e che essa “ sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto ”.

L’incompletezza della risposta la renderebbe inesatta e, comunque, fuorviante. Tale tesi era accolta, come si è detto, in sede cautelare all’esito della cognizione sommaria tipica di quella fase.

4.1. La giurisprudenza ha chiarito come nella selezione delle domande a risposta multipla, l’amministrazione eserciti un potere tecnico discrezionale sindacabile nei limiti di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso. Non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta (ex multis, v. Consiglio di Stato sez. V, 17/06/2015, n.3060;
T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 05/11/2019, n.12643).

4.2. In questa sede, occorre verificare se la risposta ritenuta esatta (sub B) sia o meno univocamente esatta. La questione è, quindi, logica prima che giuridica.

Il Collegio ritiene che colga nel segno l’argomento svolto dall’amministrazione nell’ultima memoria del 17.6.2022. Il quesito è formulato nel senso di chiedere non “quando” è possibile per il prefetto farsi rappresentare dall’amministrazione accertatrice, ma “se” questo sia possibile.

La domanda, quindi, non richiede di indicare nella risposta tutte le condizioni di legge che devono ricorrere affinché il prefetto possa farsi rappresentare come descritto: ai fini dell’esattezza della risposta basta che essa sia affermativa non essendo, a ben vedere, neppure necessario che vengano indicate le condizioni di legge.

Non v’è dubbio, in particolare, che se la risposta sub B fosse consistita esclusivamente in un “sì” essa sarebbe stata corretta e chiaramente distinguibile dalle altre due risposte negative e perciò inesatte.

La precisazione recata nella risposta, peraltro, (“ Si, purchè l’amministrazione si faccia rappresentare da funzionari specificamente delegati”) non inficia la conclusione in merito all’esattezza della medesima. Trattandosi, infatti, di una domanda che richiedeva ‘ se’ fosse possibile un determinato evento (il farsi rappresentare del Prefetto da parte di organi dell’amministrazione accertatrice), è esatta la risposta affermativa che citi anche solo una delle condizioni previste dalla norma.

La risposta ritenuta esatta è, perciò, univocamente tale nella misura in cui essa non reca errori giuridici. Difatti, è possibile per il Prefetto farsi rappresentare dagli organi dell’amministrazione accertatrice purchè essa si avvalga di funzionari specificatamente delegati. L’esattezza della risposta non è intaccata dalla circostanza che la legge richieda anche un’altra condizione perché la rappresentanza sia possibile;
tanto sarebbe avvenuto se il quesito non si fosse limitato a chiedere della possibilità di una rappresentanza processuale da parte dell’amministrazione accertatrice, ma si fosse riferito a tutte le condizioni di legge a ciò necessarie (ad es., costituiscono formulazioni che avrebbero richiesto la menzione di entrambe le condizioni: “ a norma del D.Lgs. n. 150/11, nel giudizio di opposizione all’ordinanza di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 285/92 ”, quando o a quali condizioni “ il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore? ”).

4.3. Pertanto, la risposta “ Si, purchè l’amministrazione si faccia rappresentare da funzionari specificamente delegati” è univocamente esatta, in rapporto alla domanda (formulata in modo meramente ipotetico), sebbene non rechi tutte le condizioni di legge richieste affinchè il prefetto si faccia rappresentare da organi dell’amministrazione accertatrice. All’opposto, sono univocamente inesatte le risposte negative per la semplice circostanza che la possibilità richiesta esiste.

In tal senso, la domanda non è neppure inammissibilmente fuorviante. L’incompleto richiamo alla norma, infatti, consente in ogni caso di distinguere con certezza la risposta esatta (affermativa) da quelle inesatte (entrambe, negative).

5. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso va respinto, dovendosi sciogliere in senso negativo la riserva con cui il ricorrente è stato ammesso a sostenere la prova orale. Le spese di lite – stante la peculiarità della fattispecie – devono essere compensate.

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