TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-09-06, n. 202211516
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 06/09/2022
N. 11516/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04766/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4766 del 2014, proposto da
F L e G P, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocato D L, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato M M in Roma, piazzale Clodio, 8 Sc. C, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico ex lege presso la sede di quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e domicilio digitale presso la sua PEC;
nei confronti
Elpidio Pagano, Michele Esposito, Catello Aprea e Nicola Della Porta, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento, emesso a mezzo teledispaccio, n. M-D GMIL2 VDGM II 5 2 2014/4353 datato 9 gennaio 2014, notificato il 14 gennaio 2014 al Luzzaro e il 6 febbraio 2014 al Piccinni, nonché del relativo decreto interdirigenziale n. 18 del 7 gennaio 2014 nello stesso richiamato, con cui il Ministero della Difesa comunicava la graduatoria finale di merito dei capi di I classe appartenenti ai ruoli marescialli del C.E.M.M. e Nocchieri di Porto, risultati idonei al 15° concorso interno;
- di tutti gli atti ed i verbali allo stesso preordinati, connessi e/o consequenziali, ivi compreso il decreto dirigenziale n. 1267/DD del 6 agosto 2010, richiamato nel preambolo del 15° concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l’avanzamento al grado di primo maresciallo in servizio permanente della Marina Militare indetto con il decreto interdirigenziale n. 2169 del 23 maggio 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento tenutasi in modalità da remoto il giorno 18 luglio 2022 il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti Luzzaro Francesco e Piccinni Gianfranco, capi di prima classe della Marina Militare, del ruolo marescialli in servizio permanente del C.E.M.M., hanno partecipato al 15° concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l’avanzamento al grado di primo maresciallo in servizio permanente per l’anno 2010, indetto con il decreto interdirigenziale n. 2169 del 23 maggio 2013. Era stabilita la ripartizione delle promozioni per categoria e, ove esistenti, per specialità all’interno
delle singole categorie, segnatamente, 45 unità per il ruolo C.E.M.M. e 7 unità per il ruolo “nocchieri di porto”.
Con teledispaccio prot. n. M-D GMIL2 VDGM II 5 2 2014/4353 del 9 gennaio 2014, il Ministero della Difesa - Il Reparto -5^ Divisione – ha comunicato che, con decreto interdirigenziale n. 18 del 7 gennaio 2014, era stata approvata la graduatoria finale di merito.
1.1. I ricorrenti si sono posizionati al 5º e al 6º posto nella propria categoria, a fronte di 4 posti da coprire, per cui non utilmente per l’avanzamento.
2. Con il ricorso in esame gli stessi hanno impugnato detta graduatoria unitamente agli atti connessi indicati in epigrafe.
2.1. Sono stati dedotti i seguenti motivi di diritto:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2251 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Disparità di trattamento.
Si rimarca la circostanza che, pur non essendo stata disposta dal legislatore alcun tipologia
di ripartizione, con il decreto dirigenziale n. 1267 /DD del 6 agosto 2010, richiamato nel preambolo del bando del concorso interno in parola, si è provveduto alla ulteriore ripartizione delle promozioni per categorie e, ove esistenti, anche per specialità, evidenziandosi altresì che tale modus operandi non è stato applicato nel paritetico 15° bando di concorso dell’Esercito (decreto interdirigenziale n. 932 del 30 marzo 2012) e dell’Aeronautica (decreto interdirigenziale n. 3454 del 13 settembre 2012).