TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-11-13, n. 201411373
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N. 11373/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05673/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5673 del 2000, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
T Dtella, A M, M P A, C P, P M, C F, P M, G I, C Q, N P D M, A M, R N, L S, R O, A P, D P, L G, M F, M F, P G, L M, De Luca Giuliana, R S, G G, I M , M R F, I G, tutti rappresentati e difesi dall'avv. F M P, con domicilio eletto presso F M P in Roma, via Nino Oxilia N. 21;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Anatriello Agostino, Crovella Giorgio;Foti Carlo, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via G. Paisiello, 55;
per l'annullamento
dei decreti del 23.6.1991 e 7.7.1999 della Direzione Generale per l’Amministrazione Generale per gli Affari del Personale del Ministero dell’Interno, relativi alla costituzione e la composizione della Commissione giudicatrice del concorso a n. 25 posti di dirigente di ragioneria;della graduatoria dei candidati ammessi alle prove;dei verbali redatti in occasione delle prove concorsuali;della graduatoria dei candidati dichiarati vincitori;di ogni altro atto presupposto, derivato, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Foti Carlo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti partecipavano al concorso per esami, indetto dall’Amministrazione dell’Interno, a 25 posti di dirigente di ragioneria.
Gli stessi, all’esito delle prove scritte, non venivano ammessi alla successiva prova orale.
Avverso tale negativa determinazioni i predetti hanno reagito con il presente ricorso giurisdizionale affidato a sei motivi di gravame integrati da successivi motivi aggiunti.
Il Tar adito ha respinto la richiesta misura cautelare.
Il conseguente appello al Consiglio di Stato è stato anch’esso respinto.
Con decreto presidenziale n. 13227/2012 il ricorso è stato dichiarato perento.
Nei termini di legge i ricorrenti hanno proposto opposizione al suddetto decreto che, in data 9 maggio 2013, è stato revocato.
All’udienza del primo luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l’eccezione, sollevata dai controinteressati, circa il difetto, nei ricorrenti, di un interesse attuale alla definizione del merito del ricorso perché le graduatorie finali dei concorsi hanno validità triennali e, nel caso in questione, sono, invece, trascorsi oltre 14 anni dalla definizione della procedura concorsuale.
L’eccezione non è fondata.
I ricorrenti non hanno chiesto lo scorrimento della graduatoria, invero gli stessi hanno contestato la stessa procedura concorsuale in uno con la illegittima composizione della commissione del concorso.
E’ evidente, pertanto, che l’eventuale e positivo giudizio del ricorso, andrebbe ad incidere la stessa graduatoria finale e non già la sua limitata validità triennale.
Né ha pregio il successivo rilievo circa la stabilizzazione della graduatoria in ragione del tempo trascorso.
E’ principio generale e pacifico quello per cui il tempo necessario alla definizione della questione giudiziaria non può pregiudicare i diritti attorei, per cui l’eventuale accertamento del vizio della procedura concorsuale comporta, conseguentemente, la cassazione delle operazioni procedurali e della graduatoria finale a prescindere dal tempo trascorso per la sua definizione.
Nel merito il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di ricorso, peraltro riprodotto nei motivi aggiunti, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 9 del DPR n. 487/1994 perché tra i componenti della commissione di concorso (tre) non figurava un componente femminile.
Osserva il Collegio, in disparte le motivazioni addotte dalla p.a. circa la impossibilità di nominare un componente femminile in possesso dei previsti requisiti di esperienza ( doc. 3 del foliario dell’Avvocatura Generale), il pacifico orientamento giurisprudenziale ritiene che tale prescrizione debba essere letta nei suoi termini sostanziali.
In altre parole, non è sufficiente che la commissione di concorso difetti del previsto requisito di genere è, invece, necessario accertare e dimostrare che la commissione, “illegittimamente” composta, ha assunto una reale condotta discriminatoria sotto tale profilo. (TAR Lazio-Roma, sez. III bis, 12 gennaio 2007, n 149).
Nel caso di specie, in disparte il fatto che i ricorrenti non hanno punto dimostrato tale pregiudizio, invero i lavori della commissione si sono svolti ed hanno riguardato, per quanto in questa sede interessa, i compiti scritti dei concorrenti, chiaramente coperti da anonimato.
Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la stessa composizione della commissione di concorso, atteso che due dei componenti non sarebbero “ esperti” della materia di concorso perché sforniti di titoli adeguati alle prove d’esame e uno di essi, addirittura, non è in possesso del diploma di laurea.
Ne consegue, pertanto, per i ricorrenti, la inidoneità della citata commissione a scrutinare i candidati muniti di diploma di laurea.
Il rilievo non ha pregio.
L’art. 3, DPR 439/1994 recita al riguardo :”… da due membri esperti nelle materie oggetto
del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava o nona qualifica funzionale”.
In disparte il fatto che la qualifica di esperto, richiesta dalla norma e mutuata dal bando, per essere nominato componente della commissione di concorso non implica, né comporta il possesso di particolari titoli di studio, invero tale requisito personale riguarda una valutazione discrezionale demandata alla p.a. ed afferente ad un giudizio connesso e funzionale alle prove di concorso, in uno con la pregressa esperienza professionale di ogni singolo commissario :”… la scelta di prevedere anche gli esperti è imposta da ragioni di prudenza ed efficienza dell'azione amministrativa che consigliano di prescindere se del caso - per evitare paralisi dell'attività in presenza di eventuali carenze di personale disponibile nelle categorie predeterminate in modo specifico (dirigenti e professori) - dal rigido riferimento a specifiche categorie professionali, menzionando una categoria generale di esperti compulsabili per fare i componenti, come clausola di sicurezza volta a conferire certezza applicativa alla disposizione così assicurando la più facile costituzione delle commissioni “(Cons. Stato Sez. VI, 14-09-2006, n. 5325).
Nel caso di specie consta, dagli atti, che i componenti la commissione avevano maturato, nell’ambito dell’Amministrazione dell’Interno ed in relazione ai particolari posti messi a concorso, una significativa e pluriennale esperienza nella direzione di uffici contabili.
Non solo.
L’indicata commissione è stata nominata in data 23 giugno 1999.
Ebbene, ritiene il Collegio che le eventuali censure circa la composizione della commissione di concorso dovevano essere avanzate nel termine decadenziale conseguente alla pubblicazione del citato d.m., atteso che i rilievi avanzati in merito alla composizione dell’organo di valutazione erano noti ed asseritamente lesivi della posizione soggettiva dei ricorrenti sin dal momento dell’insediamento della stessa commissione, né tale rilevato nocumento può costituire una sorta di “assicurazione” in caso di esito infausto della prova ed essere così sollevato a seconda della estemporanea convenienza.
Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta che la commissione di concorso doveva essere nominata dal Ministro e non già, come nel caso di specie, dal dirigente generale.
Al riguardo è appena il caso di osservare che le riforme dell’organizzazione statuale intervenute con il d.l. 29/1993, poi modificate con il d.l. 80/1998, vigente al momento del bando, avevano già distinto i compiti e le funzioni di indirizzo politico, affidate al Ministro, da quelle proprie degli organi amministrativi assegnate ai dirigenti.
E’ evidente, quindi, che tutti gli atti conseguenti all’indizione del concorso, inquadrandosi ed aventi natura di atti di gestione, sono di esclusiva competenza dell’organo amministrativo.
Nel quarto e nel quinto motivo di ricorso la parte ricorrente contesta il difetto di motivazione del provvedimento di esclusione dei candidati alla prova orale, in quanto la commissione si è limitata ad indicare un mero punteggio numerico che, a detta della parte ricorrente, non è in grado di rappresentare i motivi di esclusione, anche perché sull’elaborato non risultano annotazioni circa gli errori e/o le carenze culturali e professionali rilevate.
Sul punto si è ormai formato un orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle procedure concorsuali, è sufficiente il giudizio formulato attraverso la valutazione sintetica espressa in forma numerica ( Cons. St., sez.VI, 2 aprile 2012, n.1939).
Infatti, il legislatore, nelle ipotesi in cui ha ritenuto necessaria una articolata motivazione della valutazione degli elaborati lo ha specificatamente indicato ( art. 11, d.lgs 24 aprile 2006, n.160 ) e tale previsione costituisce evenienza eccezionale rispetto alla generale procedura concorsuale.
In merito è intervenuta anche la Corte costituzionale che ha ribadito che la valutazione numerica è in grado di apprezzare il grado di idoneità o inidoneità del candidato ( Corte Cost., 8 giugno 2011, n. 175).
Infondato è anche il rilievo relativo alla mancanza di sigle e della votazione sull’elaborato oggetto di correzione e la mancanza, nei verbali, dell’orario di chiusura della riunione.
E’ appena il caso di rilevare che, con riferimento alla prima censura, tale asserito obbligo non è previsto da alcuna disposizione normativa e che, pertanto, tale incombente costituisce una mera aspirazione della difesa ricorrente priva, in realtà, di ogni concreta rilevanza giuridica :”… Parimenti destituito di fondamento è il rilievo circa l'assenza di glosse o segni di correzione sugli elaborati. Stante la possibilità per il candidato di verificare, attraverso le griglie di valutazione, la motivazione posta a base del giudizio numerico riportato, non si comprende sotto quale profilo la commissione si sarebbe dovuta onerare dell'ulteriore compito di evidenziare con glosse o segni di correzione le parti degli elaborati di natura critica” (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 19-06-2014, n. 6483).
Parimenti inconferente è l’asserita mancanza dell’ora di chiusura del verbale.
Ritiene il Collegio che tale evenienza costituisca una mera irregolarità non viziante in ossequio al principio della strumentalità delle forme secondo cui il raggiungimento dello scopo segna il discrimine tra mera irregolarità ed invalidità ad effetto viziante.
In altre parole nei verbali è analiticamente descritto l’intero iter procedimentale, per cui la mancata indicazione dell’ora di chiusura del verbale, in sé, non comporta alcun pregiudizio delle operazioni che la commissione attesta aver svolto.
Infondato è, infine, il sesto motivo di ricorso, in cui la parte ricorrente ritiene non adeguati temi di concorso estratti per le diverse prove scritte.
Si tratta, all’evidenza, di un giudizio che attiene ad una scelta discrezionale tecnica della p.a. e come tale sottratta allo scrutinio del giudice amministrativo proprio in ossequio al principio di non ingerenza del giudice nell’azione amministrativa, se non nei limiti di una disamina “ debole” dell’atto, ossia volta a ricercare la manifesta irrazionalità ovvero il travisamento dei fatti del provvedimento stesso che, nel caso di specie, non si rinviene ( TAR Veneto, sez. 1°, 14 febbraio 2007, n.446).
Le censure, con carattere di autonomia, svolte nei motivi aggiunti, diverse da quelle indicati nel ricorso principale, si possono sintetizzare nella violazione del principio di anonimato, nella mancata sottoscrizione degli elaborati e nel difetto di collegialità della commissione in occasione della prova orale.
Con riferimento a tale ultima censura risulta evidente il difetto di un interesse attuale e diretto dei candidati esclusi, atteso che la vicenda contestata attiene esclusivamente ed unicamente i candidati ammessi alle prove orali, per cui, anche accedendo alla tesi dei ricorrenti, l’eventuale annullamento della prova orale nessun beneficio o utilità potrebbe arrecare ai ricorrenti.
Generica oltre che infondata è la censura relativa al difetto di anonimato dei compiti scritti.
L’utilizzo di penne con colori diversi, ovvero le cancellature sull’elaborato devono assumere un preciso e puntuale segno di identificazione del candidato, ossia tali segni devono rilevarsi, all’evidenza, oggettivamente anomali ed estranei al contesto proprio dell’elaborato.
Diversamente opinando qualsivoglia scritto aggiunto ovvero alterato, apposto nell’elaborato, dovrebbe ritenersi sufficiente ad identificarne l’autore.
Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.