TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2023-07-24, n. 202301810

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2023-07-24, n. 202301810
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301810
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2023

N. 01810/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01059/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ufficio Territoriale del Governo Avellino e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;



per l'annullamento

del decreto prefettizio nr. prot. -OMISSIS-/6G/P.A. notificato al ricorrente in data 6 maggio 2023, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Avellino e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa R A C;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che:

- come affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 440/1993 e 24/1981 e ribadito costantemente dalla giurisprudenza amministrativa, « il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi », sancito dall'art. 669 c.p. e dall'art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975 (cfr., ex multis , Cons. St., sez. III, 18/11/2022, n.10177; Cons. St., Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; Cons. St., Sez. III, 7 giugno 2018, n. 3435);

- l'Autorità di P.S. dispone, ai sensi degli artt. 10, 11, 42 e 43, del R.D. n. 771/1933, di una lata discrezionalità che presuppone una analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi