TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-06-25, n. 201908288
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Testo completo
Pubblicato il 25/06/2019
N. 08288/2019 REG.PROV.COLL.
N. 07847/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7847 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A G, rappresentato e difeso dagli avvocati M L, P C e Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M L in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Giuseppe Tortora, non costituito in giudizio;
quanto al ricorso introduttivo:
per la declaratoria d'illegittimità
- del silenzio serbato dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'atto di diffida e messa in mora trasmesso dall'odierno ricorrente a mezzo posta elettronica certificata il 5 maggio 2017, con cui è stata sollecitata l'adozione del decreto interministeriale previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministro della Difesa del 23 dicembre 2015;
e per la condanna
- all'adozione del decreto interministeriale previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministro della Difesa del 23 dicembre 2015.
quanto ai motivi aggiunti presentati il 2.5.2018:
per l’annullamento:
--della Nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 25423 del 19 febbraio 2018, conosciuta dall'odierno ricorrente in data 22 marzo 2018, avente ad oggetto “Ricorso al TAR Lazio proposto da Grumetto Antonio c/ Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze. Relazione illustrativa in adempimento dell'ordinanza istruttoria del TAR Lazio (Sezione prima bis) n. 696/2018)”;
-- della Nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 86815 del 10 novembre 2016, conosciuta dall'odierno ricorrente in data 22 marzo 2018;
-- della Nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 187820 del 17 ottobre 2017, conosciuta dall'odierno ricorrente in data 22 marzo 2018;
-- della Nota dell'Ufficio legislativo del Ministero della Difesa prot. n. 8214 del 1° marzo 2018, conosciuta dall'odierno ricorrente in data 22 marzo 2018, avente ad oggetto “Ricorso Reg. Gen. n. 7847 del 2017 proposto da Grumetto Antonio contro i Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze. Relazione stesa in ottemperanza dell'Ordinanza istruttoria n. 696 del 19 gennaio 2018 di Codesto illustrissimo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Prima Bis”;
-- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla corresponsione del compenso annuo lordo previsto dall'art. 1 dello schema di decreto interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, trasmesso dal Ministero della Difesa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 12 settembre 2016; nonché
per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme previste dall'art. 1 del menzionato schema di decreto interministeriale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2019 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 3 agosto 2017 e depositato il successivo 8 agosto, l’Avvocato dello Stato A G ha rappresentato quanto segue.
1.1 Con Decreto del Ministro della Difesa del 23 dicembre 2015 veniva istituita presso il Ministero della Difesa, con decorrenza 1° gennaio 2016, una Commissione scientifica incaricata di provvedere all’implementazione normativa del “Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa”.
L’art. 2, comma 1, del Decreto specificava la composizione della Commissione e attribuiva al ricorrente le funzioni di Presidente della medesima.
L’art. 3 stabiliva che: “Con successivo decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono determinati i costi connessi alle funzioni della Commissione di cui all’art. 1, nel rispetto dei limiti di spesa previsti al riguardo dalla legislazione vigente”.
1.2 A tal fine, in data 12 settembre 2016 l’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa trasmetteva all’equivalente Ufficio del Ministero dell’Economia e delle Finanze lo schema di decreto interministeriale, che prevedeva che per lo svolgimento dell’incarico di Presidente della Commissione al ricorrente fosse riconosciuto un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 20.000,00.
A tale schema, tuttavia, non seguiva l’adozione effettiva del decreto né una comunicazione dei motivi ostativi alla sua adozione.
1.3 In data 5 maggio 2017 il ricorrente trasmetteva al Ministero della Difesa un atto di diffida e messa in mora a provvedere sia all’adozione del decreto interministeriale che al pagamento della somma di € 20.000,00 entro il termine di 60 giorni, decorsi i quali, tuttavia, l’Amministrazione resistente perdurava nella sua inerzia.
1.4 Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, quindi, chiedeva la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’atto di diffida e messa in mora volto a sollecitare l’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 3 del Decreto del Ministro della Difesa del 23 dicembre 2015, nonché la condanna delle Amministrazioni intimate all’adozione del decreto interministeriale suddetto.
Questo il motivo di censura dedotto:
Violazione dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 3 del d.m. 23 dicembre 2015. Violazione degli artt. 36 e 97 Cost. Violazione dei principi di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa .
Le Amministrazioni intimate, ai sensi dell’art. 3 del d.m. 23 dicembre 2015, avrebbero l’obbligo di adottare il decreto interministeriale summenzionato. Tuttavia, non sarebbe stato adottato alcun provvedimento, nemmeno di natura interlocutoria, con conseguente violazione dell’art. 2 della l. 241/1990.
Anche il silenzio serbato dalle Amministrazioni statali sulla diffida ad adottare il decreto interministeriale, traducendosi in inadempimento nei confronti di un obbligo di provvedere, sarebbe illegittimo e gravemente lesivo degli interessi del ricorrente.
Oltre che violativo della legge sul procedimento amministrativo, il silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti sarebbe anche illegittimo per violazione dei principi di buon andamento dell’Amministrazione ex art. 97 Cost., nonché del principio di tutela del diritto all’adeguata retribuzione del lavoro prestato, ex art. 36 Cost.
2. In data 14 settembre 2017 si costituivano con atto meramente formale le Amministrazioni resistenti.
3. Con memoria depositata il 27 novembre 2017, in vista dell’udienza camerale del 13 dicembre 2017, il ricorrente ripercorreva brevemente i punti fondamentali già enunciati nel ricorso.
4. Con ordinanza collegiale n. 696 del 19 gennaio 2018 la Sezione poneva a carico delle Amministrazioni intimate incombenti istruttori, cui il Ministero della Difesa ottemperava, dapprima, in data 2 marzo 2018, con il deposito della propria relazione e di allegata documentazione, in seguito, in data 22 marzo 2018, con il deposito della Nota del Ministero dell’Economia e Finanze n. 3247 del 5 marzo 2018.
A detta del Ministero della Difesa, non esisterebbe alcun atto formale validamente sottoscritto da un rappresentante dell’Amministrazione che prevedesse emolumenti a favore del ricorrente, a titolo di corrispettivo per il ruolo di Presidente della Commissione. Pertanto, non sussistendo ab origine alcun formale e formalizzato impegno dell’Amministrazione in tal senso, non potrebbe sussistere neanche alcuna pretesa retributiva giuridicamente fondata (in quanto inesistente lo specifico rapporto negoziale).
Il Ministero della Difesa sosteneva, inoltre, che l’art. 17- bis della L. n. 241/1990 non verrebbe in rilievo nel procedimento di adozione del decreto interministeriale in esame, poiché si tratterebbe “di una decretazione interministeriale, cioè di competenza non esclusiva della Difesa e, dunque, di un atto per il cui perfezionamento risultano indispensabili le espresse, concomitanti, univoche e concordi volontà dei vertici politico-amministrativi di entrambi i Ministeri”. Tale articolo, inoltre, troverebbe applicazione “ai soli casi di silenzio, a cui conferisce il significato di assenso con il mero decorso del termine e di richiesta di ulteriore istruttoria, entrambi non riferibili alla fattispecie in trattazione, invece contraddistinta da espresso diniego”.
Il Ministero della Difesa, con lettera del 12 settembre 2016, trasmetteva al Ministero dell’Economia e delle Finanze lo schema di decreto interministeriale, volto ad attribuire al ricorrente, per lo svolgimento dell’incarico di Presidente della Commissione, un compenso annuo lordo di € 20.000,00. Tuttavia, il Dipartimento di Ragioneria generale dello Stato, con lettera dell’11 novembre 2016, esprimeva un parere contrario all’ulteriore corso