TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-06-10, n. 201706874

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-06-10, n. 201706874
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201706874
Data del deposito : 10 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2017

N. 06874/2017 REG.PROV.COLL.

N. 11896/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11896 del 2015, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Magliano Sabina, 22;

contro

Ministero della Difesa-Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l'accertamento del diritto

al pagamento in favore del ricorrente di un credito residuo netto di E. 17.652,75 oltre interessi legali e rivalutazione per riduzione stipendiale al 50%.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2017 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il ricorrente, Appuntato dell’Arma dei Carabinieri, con DPCM del 21.11.2008 è stato distaccato presso il DIS ed inquadrato nel ruolo unico del contingente speciale del personale del sistema di informazioni e sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e conseguentemente collocato in congedo illimitato di pari data con DD del Comando Generale dell’Arma;
a seguito di coinvolgimento in procedimento penale è stato restituito all’Amministrazione di provenienza con decreto n. 39122/6.4.9.(8124/28) del 2.4.2013 del Direttore Generale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza con decorrenza degli effetti giuridici ed economici dal decimo giorno successivo a quello di notifica;
provvedimento comunicato con nota il provvedimento dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - AISE n. 2013AISI.0039583 del 6 maggio 2013 (notificato il giorno successivo), con conseguente decorrenza economica e giuridica dal 17.5.2013.

Conseguentemente, a seguito della restituzione ai ruoli di provenienza disposta dal DF del DIS, con determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 2/2013 del 23.9.2013, in applicazione dell’art. 32 co. 1 lett. B) e art. 96 co. 1 del DPCM n. 1/2011, è stata determinata la riammissione in servizio del ricorrente nel proprio grado di Appuntato a decorrere dal 17.5.2013. Al rientro il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con atto n. 1/28-16-2002 –S del 18.6.2013 ha disposto il “trasferimento d'autorità" del ricorrente (rectius : assegnazione) all'8 Reggimento Carabinieri Lazio, quale addetto.

A seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Roma per “corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” – misura cautelare eseguita in data 28.6.2013 – il ricorrente è stato sospeso dal servizio a decorrere dal 28.6.2013 ai sensi dell’art. 915, co. 1 lett. B) del D.lvo n. 66/2010 con provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 308279/D-1-5 del 20.9.2013.

Con ricorso n. 123/2014 il ricorrente ha impugnato il predetto decreto del 2.4.2013 con cui veniva disposto il rientro nell'Amministrazione di provenienza (nonché, quali atti presupposti, la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna prot. n. 2013AISI.0027894 del 25 marzo 2013;
la proposta di restituzione all'Amministrazione di provenienza del ricorrente prot. n. 2013AISI.0027894 del 25 marzo 2013;
il verbale n. 36 della riunione del 27 marzo 2013 del Consiglio di Amministrazione del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza) nonché i provvedimenti concernenti la reintegrazione nell’Amministrazione di provenienza e la sospensione dal servizio, chiedendone l’annullamento;
nonché, in subordine, chiedeva l’accertamento dell’avvenuto conseguimento del grado di maresciallo capo dell’Arma dei (Carabinieri o comunque del grado spettante per legge).

Successivamente, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con determinazione n. 308279/D-I-22 del 12.8.2014, a seguito della revoca della misura cautelare in data 19.5.2014, considerato che la revoca non era stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza e che la condotta addebitava era grave ed atta a comportare la perdita del grado, ritenuto che la riammissione del servizio avrebbe comportato pregiudizio per il prestigio dell’Arma e gravi turbative allo svolgimento dei compiti istituzionali, ha disposto la sospensione del servizio a decorrere dal 19.5.2014 ai sensi dell’art. 915, co. 2 e dell’art. 916 del D.lvo n. 66/2010.

Quest’ultimo provvedimento, a quanto consta al Collegio, non risulta essere stato impugnato.

Con il ricorso in esame il ricorrente non contesta l’ an della sospensione cautelare, ma, piuttosto, il quantum dell’assegno cautelare corrisposto ai sensi dell’art. 920 d.lvo n. 66/2010: egli, infatti, agisce in giudizio esclusivamente al fine di reclamare le differenze stipendiali (pari a €. 17.652,75) tra quanto corrisposto dalla resistente a titolo di assegno alimentare ex art. 920 del D.lvo n. 66/2010 - pari a €. 923,29 mensili per il periodo dicembre 2013- gennaio 2014 fino al settembre 2015 - e quanto, a suo avviso, spettante sulla base dello “stipendio complessivo spettante (…..) acquisito e maturato quale dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ammontante a €. 1994,88, oltre alle indennità (€. 759,33 mensili) ed all’assegno per carico di famiglia (circa €. 50 mensili) ed all’indennità per malattia riconosciuta quale causa di servizio;
per un totale di €.

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