TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-02-27, n. 201702903

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-02-27, n. 201702903
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201702903
Data del deposito : 27 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2017

N. 02903/2017 REG.PROV.COLL.

N. 11171/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11171 del 2015, proposto da:
AN MO, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Marco Di Lullo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Sanino in RO, viale Parioli, 180;



contro

Consiglio Notarile di RO Velletri e Civitavecchia, in persona del legale rappresentante p ro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizio Leozappa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RO, via G. Antonelli, 15;



nei confronti di

EL CI non costituita in giudizio;
IA EN non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- della delibera del Consiglio Notarile di RO, Valletti e Civitavecchia 29 maggio 2006 in tema di "distribuzione del lavoro nella dismissione pubblica", comunicato al ricorrente con nota della Segreteria del Consiglio Notarile di RO del 24.6.2015;

- di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Notarile di RO Velletri e Civitavecchia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le l'Avv. Di Lullo per il ricorrente e l'Avv. G. M. Militerni, in sostituzione dell'Avv. P. Leozappa, per il Consiglio Notarile di RO, Velletri e Civitavecchia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il Dott. AN MO è stato nominato notaio con decreto 10.5.2012 ed ha esercitato la professione

notarile nella sede di Tagliacozzo dal 27.6.2012 al 11.3.2013. In seguito ha ottenuto il trasferimento presso la sede di RO, in cui esercita la funzione notarile.

In data 15.6.2015 l’istante ha chiesto al Consiglio Notarile di RO di valutare la conformità della propria attività ai principi stabiliti dal Consiglio in materia di dismissioni di immobili pubblici e il rilascio di copia della delibera o delle delibere del Consiglio Notarile di RO (o di altri documenti equipollenti) contenenti i "Principi stabiliti dal Consiglio in materia di dismissioni".

Con posta certificata del 24 giugno 2015, la Segreteria del Consiglio ha inviato al ricorrente l'estratto del verbale di delibera del Consiglio Notarile di RO del 29 maggio 2006 contenente l' “esame della delibera in tema di distribuzione del lavoro nella dismissione pubblica”.

Avverso la delibera in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 101 ss. TFUE; violazione e falsa applicazione art. 2 l. n. 287/1990 e succ. modificazioni e integrazioni. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare, irragionevolezza, illogicità, violazione del principio di proporzionalità. Violazione della par condicio.

La delibera stabilirebbe che, allorché si debba procedere alla stipulazione di atti (di compravendita) relativi alla vendita di immobili nell'ambito di dismissione di beni pubblici in quanto appartenenti ad enti pubblici o privatizzati, il Consiglio Notarile individui d'ufficio e, quindi, a prescindere dalla volontà delle parti, il notaio che debba procedere alla stipula dell'atto di vendita in modo vincolante per tutti i Notai del distretto (oltre che per le parti dell’atto stipulando).

Il Notaio che riceva o sottoscriva un mandato per la stipula di atti di compravendita, non essendo stato previamente designato dal Consiglio, dovrebbe informare il Consiglio e procedere ad eseguire la stipula in accordo e collaborazione con il Notaio designato dal Consiglio.

Inoltre, "a garanzia materiale del rispetto delle regole suesposte", il Notaio non designato dal Consiglio che ricevesse il mandato o la procura dovrebbe depositare entro 10 giorni l'originale del mandato o della procura o le copie autentiche degli stessi al Consiglio Notarile medesimo.

Tale disciplina, che non sarebbe mai stata pubblicata e comunicata al ricorrente prima del 24.6.2015, limiterebbe l'esercizio della professione notarile, la libertà di scelta da parte dei soggetti (pubblici e privati) che intendono stipulare gli atti, avvalendosi dell'attività professionale del Notaio.

La designazione d'ufficio prevista nella avversata delibera violerebbe i principi in materia di concorrenza, di libertà di iniziativa economica, tutelati dagli artt. 101 e ss. TFUE.

Poiché l’attività del notaio rientra in quella imprenditoriale, le decisioni dei relativi ordini professionali, in quanto deliberazioni assunte da associazioni di imprese, sarebbero soggette all’art. 101 TFUE.

Ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza che l'AGCM avrebbe irrogato diverse sanzioni ai Consigli Notarili per violazione dell'art. 2, L. n. 287/1990, ritenendoli "associazioni di imprese" ai sensi del diritto comunitario.

La impugnata delibera limiterebbe la concorrenza riguardante l'attività notarile inerente la dismissione dei beni degli enti pubblici (o assimilati), in quanto eliminerebbe la possibilità delle parti di scegliere il notaio di cui avvalersi.

La delibera violerebbe il principio di proporzionalità rispetto al fine da conseguire della delibera e di ragionevolezza;

2) violazione e falsa applicazione artt. 27 l. n. 89/1913 legge notarile. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare sviamento e illogicità.

La impugnata delibera vietando al notaio di ricevere il mandato o la procura alla sottoscrizione del mandato o comunque di darvi autonoma esecuzione nel caso di "dismissioni pubbliche" violerebbe la legge notarile.

L'art. 27, L. n. 89/1913, infatti, prevede che "il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta

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