TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-08-06, n. 201808777
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Testo completo
Pubblicato il 06/08/2018
N. 08777/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06534/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6534 del 2014, proposto da
R P, M C, S M, P C, A P e P R, rappresentati e difesi dall'avvocato A V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B in Roma, via Taranto, 18;
contro
l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e il Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la condanna
- dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all'annullamento con decreti del Presidente della Repubblica del 24 aprile 2013, del 18 giugno 2013 e del 13 settembre 2013 - successivamente comunicati - dei seguenti atti: 1) avviso pubblicato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) recante la data del 18 settembre 2008, volto all'iscrizione nell'Albo dei formatori sulla valutazione "Progetto di informazione e sensibilizzazione sull'indagine OCSE-PISA ed altre ricerche internazionali"; 2) nota del Direttore Generale dell'INVALSI del 18 settembre 2008 di nomina della commissione; 3) nota del Direttore Generale dell'INVALSI del 28 novembre 2008; 4) tutti gli atti relativi alla procedura originata dall'avviso di cui al n. 1);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Invalsi e del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il dott. V B e uditi per i ricorrenti l'Avv. Acocella in sostituzione dell'Avv. A. Vuolo e l'Avvocato dello Stato O. Biagini.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un “avviso di iscrizione all'Albo dei Formatori sulla valutazione - Progetto di informazione e sensibilizzazione sull'indagine OCSE-PISA e altre ricerche internazionali”, nell'ambito del programma operativo nazionale “Competenze per lo sviluppo 2 FSE-2007-IT 05 PO 007 - Asse I - Capitale umano - Azione B. 3 “interventi di formazione nei processi di apprendimento”.
L’avviso prevedeva la costituzione di due Albi, rispettivamente per i profili “Senior” e “Junior”, dai quali l’INVALSI avrebbe selezionato “professionisti cui attribuire incarichi retribuiti per la realizzazione di seminari sulle indagini internazionali OCSE - PISA”.
I ricorrenti hanno presentato domanda per l’iscrizione in entrambi gli Albi.
I ricorrenti espongono che in data 30.9.2008 in cui avrebbero dovuto essere formalizzate le nomine dei formatori, l'INVALSI non avrebbe divulgato la formazione degli albi, i nomi delle persone selezionate, né avrebbe inserito gli interessati negli albi ai fini della loro eventuale selezione.
Con decreto del Presidente della Repubblica su ricorso straordinario presentato dagli istanti sono stati annullati la nota del Direttore Generale dell'INVALSI del 18 settembre 2008 di nomina della commissione; la nota del Direttore Generale dell'INVALSI del 28 novembre 2008; gli atti relativi alla procedura in questione, mentre è stata respinta la domanda di risarcimento dei danni perché estranea all'ambito di cognizione ammesso in sede di ricorso straordinario.
Con l’impugnazione in esame è chiesto il risarcimento del danno deducendo i seguenti motivi:
1) Illegittimità.
I ricorrenti, pur essendo stati inseriti negli albi senior e junior, non sarebbero stati individuati tra i formatori, a causa di una procedura viziata e svolta con modalità non idonee a garantire una selezione corretta.
La procedura di individuazione degli incarichi si sarebbe svolta in due fasi: nella prima è stato costituito un albo di formatori, nella seconda fase sono stati individuati i soggetti a cui affidare l'incarico.
La seconda fase di selezione si sarebbe dovuta svolgere secondo le procedure di evidenza pubblica, atteso che l'INVALSI opererebbe in regime di diritto amministrativo.
Il Consiglio di Stato con parere del 28.11.2012, ha affermato che “nella seconda fase l'INVALSI ha posto in essere una procedura selettiva i cui risultati, in effetti, hanno arrecato una lesione della sfera giuridica dei ricorrenti”.
La procedura di tipo selettivo sarebbe resa obbligatoria dall'art. 7, comma 6-bis del D.lgs. 165/2001 e troverebbe conferma nell'orientamento giurisprudenziale consolidato dalla magistratura contabile in tema di applicazione dell'art. 7, commi 6, e seguenti, del D.lgs. 165/2001, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità delle pubbliche amministrazioni.
2) sussistenza dell'evento dannoso.
I ricorrenti, pur essendo in possesso di molteplici titoli, non sono stati individuati tra i formatori, senza che l’amministrazione abbia indicato i motivi della loro esclusione.
Inoltre l’INVALSI non avrebbe specificato i criteri di selezione dei formatori selezionati, né avrebbe adottato una procedura ad evidenza pubblica.
Ciò avrebbe impedito ai docenti di partecipare ai corsi quali formatori e di percepirne il compenso.
Il parere del Consiglio di Stato avrebbe evidenziato che i risultati della procedura selettiva posta in essere dall'INVALSI hanno arrecato una lesione della sfera giuridica dei ricorrenti; i quali avrebbero subito anche un danno curriculare;
3) configurabilità dell'elemento soggettivo.
Il vizio che affligge gli atti annullati, fonte di danno ingiusto, dimostrerebbe la colpa grave dell'Amministrazione.
4) quantum.
La somma da risarcire dovrebbe essere di € 6.000,00 per ogni formatore atteso che era previsto un compenso di 1.000 euro ciascuno per ogni seminario e a che ciascun formatore sarebbero stati attribuiti - di norma - sei seminari.
Deve poi essere aggiunto il danno per perdita di chance , dal momento che i ricorrenti non potranno inserire nel curriculum l'attività di formatore e subiranno, quindi, un consequenziale pregiudizio nelle valutazioni comparative di qualsiasi selezione successiva.
Tra i danni subiti figurerebbe:
a) la mancata selezione di alcuni ricorrenti attraverso la Banca dati esperti del 2009 che non ha consentito la partecipazione al "Piano di informazione e formazione sull'indagine Ocse-Pisa (Bando prot. n. 13204 - 2010 Obiettivo 13. Azione B 3 - Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento)", per un mancato guadagno ammontante a 4.500,00 euro;
b) l'impossibilità di partecipare al bando "prot. N: 1888 - 2011 Obiettivo B. Azione B3 - Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento" per un mancato compenso di 4.500,00 euro;
c) la mancata partecipazione al "Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo sviluppo — FSE -2007-IT 05 1 PO 007 - Asse I — Capitale Umano — Obiettivo B — Azione B.3, "Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento" Avvio del Piano per la Formazione e Informazione i Team per la Valutazione nell'ambito delle indagini nazionali e internazionali — Annualità 2013-2014", che avrebbe assicurato un corrispettivo di 1.500,00 euro.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, conseguente ad un fatto verificatosi nel periodo previgente l’entrata in vigore del codice della giustizia amministrativa e la infondatezza nel merito della domanda.
All’udienza del 4 luglio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. In via preliminare occorre soffermarsi sulla eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sollevata dalle amministrazioni resistenti secondo cui il termine quinquennale deve ritenersi decorso, in quanto il ricorso al TAR è stato notificato nel mese di maggio del 2014, mentre l’iniziale richiesta risarcitoria era stata avanzata nei ricorsi proposti dagli istanti al Capo dello Stato notificati nel mese di gennaio 2009.
La tesi non convince.
Sebbene l’art. 2947, comma 1, cod. civ. preveda che “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”, l’art. 2943, comma 1, cod. civ. dispone che “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 2945, c. 1, c.c., “per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione”.
Nel caso di specie la proposizione del ricorso straordinario ai fini dell’annullamento degli atti e del conseguente risarcimento del danno ha determinato la interruzione dei termini e la loro sospensione per l'intera durata del procedimento.
Proprio a tal proposito la giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27.4.2015, n. 8489) ha osservato “la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione - ai sensi degli articoli 2943 e 2945 c.c. - con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino