TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-09-04, n. 202313572

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-09-04, n. 202313572
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313572
Data del deposito : 4 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2023

N. 13572/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12811/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12811 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
avv. -OMISSIS-, costituito in proprio e rappresentato e difeso altresì dall’avvocato G G e da sé medesimo, con domicilio fisico presso lo studio dell’avv. G G sito in Roma, Via delle Milizie n.9, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, rappresentata e difesa dall'avvocato R S d R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:

- degli artt. 43, 44 e 54 del Regolamento Unico della Previdenza Forense se intesi nel senso di far decorrere il diritto alla pensione di vecchiaia solo dalla data di presentazione della domanda dell'interessato;

- anche previa incostituzionalità degli artt. 3 e 5 della legge 20 settembre 1980, n. 576 - di riforma del sistema previdenziale forense - se intesi nel senso di far decorrere il diritto alla pensione di vecchiaia, per coloro che fossero già destinatari della pensione di invalidità, dalla data di presentazione della relativa domanda e non già dalla data del raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge;

- degli atti conseguenziali su tale regolamento fondati e in particolare la delibera del Comitato dei Delegati del 23 novembre 2018, come modificata in data 21 febbraio 2020 – approvato con ministeriale del 21 luglio 2020 – G.U. serie generale n. 200 dell'11 agosto 2020. con la quale viene approvato il Regolamento Unico della Previdenza Forense se intesa nel senso di cui sopra;

- della conseguente nota prot. PDP/51978 del 20 settembre 2022 con la quale la Cassa Forense faceva decorrere la commutazione della pensione di invalidità in vecchiaia spettante al ricorrente dal primo giorno del mese successivo all'inoltro della richiesta della pensione di vecchiaia e rideterminava l'ammontare debitorio presuntivamente dovuto;

- di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché non noti al ricorrente.

PER

QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL GIORNO

1/12/2022:

- dell'art. 44 del Regolamento Unico della Previdenza Forense se inteso nel senso di non consentire l'ammissione alla pensione di vecchiaia anche a coloro che abbiano presentato e vista accolta l'istanza di rateizzazione del debito contributivo;

- della nota PDP/51978 datata 10 novembre 2022, a firma del Dirigente dott. -OMISSIS-, con la quale è stata richiesta la corresponsione, entro 30 giorni, dell'importo di euro 74.814,89 per l'ammissione alla pensione


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente espone che, avendo raggiunto l’età per l’ottenimento della pensione di vecchiaia, in data 25 luglio 2022, presentava alla Cassa Forense apposita domanda.

La Cassa Forense rilevava però l’esistenza di un debito relativo al mancato versamento di contributi per un importo di circa 47 mila euro;
e nello specifico, secondo il prospetto reperito sul sito della cassa forense, il debito contributivo ammonterebbe: per l’anno 2015 ad euro 30.402, 47;
per l’anno 2017 ad euro 13.779,33;
per l’anno 2018 ad euro 418,13;
per l’anno 2019 ad euro 845,00;
per l’anno 2020 ad euro 828,39;
per l’anno 2022 ad euro 1.499,00.

Debito che, peraltro, con riferimento alla parte prescritta, era già stato contestato dal ricorrente nell’ambito di una memoria presentata alla Cassa Forense in data 11 aprile 2022.

Riferisce il ricorrente, che essendo suo interesse ottenere tutti i chiarimenti necessari sulla natura, le ragioni e le modalità di accertamento del summenzionato debito, il 29 luglio 2022 presentava apposita istanza di accesso agli atti alla Cassa Forense.

Con nota prot. GD/51978 del 1° agosto 2022 la Cassa resistente - senza riscontrare l’istanza di accesso succitata - confutava la memoria presentata l’11 aprile (in ordine alla prescrizione parziale del debito contributivo) e informava il ricorrente della possibilità di eseguire il pagamento in oblazione delle somme asseritamente dovute per gli anni dal 2015 al 2018 in forma rateale con sanzioni ridotte ai sensi dell’art. 78 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.

Essendo intenzione del ricorrente aderire a tale proposta, il medesimo provvedeva ad estrarre dal sito della Cassa Forense la documentazione necessaria all’invio della suddetta domanda;
e riferisce che al momento della verifica dei dati per la presentazione della domanda di rateazione apprendeva che, ai fini della corretta trasmissione della domanda succitata, a pena di irricevibilità, la stessa avrebbe dovuto essere accompagnata dal versamento del 20% dell’importo che risultava complessivamente dovuto pari ad euro 39.577,93 ovvero da una somma pari ad euro 7.915,59;
successivamente, con nota prot. 2022/211136 del 29 agosto 2022, la Cassa comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento relativo all’istanza inerente alla pensione di vecchiaia.

Il 6 settembre 2022, il ricorrente riceveva la nota prot. PDP/51978, con la quale la Cassa comunicava che “la decorrenza della Sua pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 44 comma 1 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, è fissata all’01/11/2012, ossia al primo giorno del mese successivo al compimento dei 66 anni di età, con 40 anni di effettiva iscrizione alla Cassa” e lo informava dell’esistenza di un insoluto a suo carico, questa volta pari ad euro 51.168,25;
nella stessa nota, inoltre, veniva rappresentata al ricorrente la possibilità di compensare i debiti contributivi asseritamente dovuti con gli arretrati netti di pensione già maturati al 1° novembre 2012.

Il ricorrente, in data 15 settembre 2022, riscontrava la suddetta nota avanzando istanza di compensazione tra le somme asseritamente dovute e gli arretrati vantati e chiedendo, nel caso in cui fossero residuati importi a debito, di procedere alla rateizzazione degli stessi con sanzioni ridotte. Contestualmente avanzava apposita istanza di accesso agli atti - rimasta priva di riscontro - chiedendo l’ostensione delle delibere della Cassa Forense che regolano le condizioni di ricevibilità delle domande di rateazione dei debiti contributivi, in particolare quelle che prevedono, a pena di irricevibilità, il versamento del 20% dell’importo complessivamente dovuto.

Infine, in data 20 settembre 2022 la Cassa trasmetteva nota prot. PDP/51978 nella quale, rilevando che il ricorrente già percepiva una pensione di invalidità, non solo faceva decorrere la commutazione della pensione di invalidità in vecchiaia dal 1° agosto 2022 - ossia dal primo giorno del mese successivo all’inoltro della richiesta della pensione di vecchiaia-, ma rideterminava l’ammontare debitorio presuntivamente dovuto nella misura di euro 78.380,99.

Per tale motivo, il ricorrente in data 30 settembre 2022., presentava esposto - a valere anche quale reclamo al Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense -, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché al Ministero della Giustizia, con cui chiedeva di provvedere alla rideterminazione degli importi asseritamente dovuti con decorrenza della pensione di vecchiaia alla data del 1° novembre 2012, ovvero alla data di raggiungimento dei requisiti necessari, con compensazione tra le somme dovute e gli arretrati vantati, procedendo, nel caso in cui fossero residuati importi a debito, alla rateizzazione degli stessi con sanzioni ridotte, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.

1.2. Il gravame è affidato a tre distinti motivi di ricorso così rubricati:

I) In via preliminare: sulla giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti a contenuto generale emanati nell’esercizio della discrezionalità della cassa forense.

II) Sulla illegittimità della nota prot. PDP/51978 del 20.09. 2022 con la quale la cassa forense ha fatto decorrere la commutazione della pensione di invalidità in vecchiaia dal primo giorno del mese successivo all’inoltro della richiesta della pensione di vecchiaia e ha rideterminato l’ammontare debitorio presuntivamente dovuto. Violazione artt. 3 e 5 l. 567/80. Violazione artt. 43, 44 e 54 del regolamento unico della previdenza forense. Violazione artt. 38 e 97 della costituzione. Violazione dei principi di buona fede e correttezza. eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifeste. Travisamento dei fatti, difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

III) Eccezione di legittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge 567/80 (riforma del sistema previdenziale forense) in combinato con l’art. 54 del regolamento unico della previdenza forense (delibera del comitato dei delegati del 23 novembre 2018, come modificata in data 21 febbraio 2020 – approvato con ministeriale del 21 luglio 2020 – G.U. Serie Generale n. 200 dell’11 agosto 2020) con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

1.3. In data 8 novembre 2022 si sono costituiti i Ministeri intimati con atto di mera forma;
successivamente la difesa erariale ha depositato una memoria con la quale ha dedotto l’infondatezza del ricorso instando per il suo rigetto nel merito.

1.4. Con atto notificato il 1° dicembre 2022 e depositato in pari data. il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti con il quale ha impugnato l'art. 44 del Regolamento Unico della Previdenza Forense se inteso nel senso di non consentire l'ammissione alla pensione di vecchiaia anche a coloro che abbiano presentato e vista accolta l'istanza di rateizzazione del debito contributivo;
nonché la nota PDP/51978 datata 10 novembre 2022, con la quale gli è stata richiesta la corresponsione, entro 30 giorni, dell'importo di euro 74.814,89 per l'ammissione alla pensione.

1.5. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2022 il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio della trattazione dell’istanza cautelare stante la proposizione del ricorso per motivi aggiunti e il Presidente del collegio, tenuto conto dei termini processuali a difesa, ha disposto il rinvio alla camera di consiglio del 25 gennaio 2023.

1.6. Si è costituita in giudizio la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense depositando documenti e una memoria con la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, chiedendo comunque il rigetto del ricorso nel merito.

1.7. Hanno depositato memorie difensive sia il ricorrente sia i Ministeri resistenti.

1.8. Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione e con ordinanza n. 490 pubblicata in pari data l’istanza è stata accolta ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica di trattazione ai sensi dell’art.55, comma 10 c.p.a.

1.9. In vista dell’udienza pubblica di trattazione soltanto il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.

1.10. Alla pubblica udienza del 10 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso proposto dal ricorrente è asseritamente diretto all’annullamento dell’ “atto generale” (rectius: regolamentare) con cui la Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha deciso di far decorrere la commutazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo all’inoltro della richiesta della pensione di vecchiaia, così consentendo - ad avviso del ricorrente - l’applicazione di un principio erroneo ed abnorme in base al quale, per il contribuente che fosse già destinatario della pensione di invalidità, il diritto alla pensione di vecchiaia decorrerebbe dalla data di presentazione della relativa domanda e non già dalla data del raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge.

In sostanza il ricorrente si duole della mancata corresponsione del trattamento di pensione di vecchiaia da parte della Cassa con la decorrenza richiesta, e dell’apposta condizione, da parte della Cassa Forense, del previo assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalla normativa previdenziale forense.

Sostiene poi, difendendosi preventivamente sul punto, che la giurisdizione sul ricorso in esame apparterrebbe al giudice amministrativo e cita la sentenza n. 4882/2014 del Consiglio di Stato “che pronunciandosi sulla Cassa dei Geometri e Periti commerciali ne ha affermato la natura privata e la funzione pubblica” .

3. Preliminarmente, proprio con riferimento a quest’ultimo punto, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione proposta dalla Cassa Nazionale di previdenza e Assistenza Forense.

L’eccezione è fondata per i motivi di seguito esposti.

3.1. Deve innanzitutto rilevarsi che con la citata sentenza (n. 4882/2014) il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che “Sebbene l’attività degli enti previdenziali privatizzati abbia rilievo pubblicistico, ciò non impinge sulla natura della loro personalità giuridica, che il d.lg. n. 509 del 1994 attrae inequivocabilmente nella sfera privatistica” … concludendo però alla fine di un’articolata motivazione che “sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad una controversia relativa alla legittimità degli atti della procedura di vendita di beni appartenenti alla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali”, risultando così detta sentenza del tutto inconferente rispetto al caso in esame.

3.2. Al riguardo deve piuttosto precisarsi (cfr. la sentenza n.1261 dell’11 gennaio 2023 di questa Sezione, nonché quella della Sezione III bis n.7609 del 9 luglio 2018, entrambe non appellate) che la giurisdizione amministrativa sussiste nei limiti in cui è contestato, in concreto, l’esercizio del potere di vigilanza ministeriale, ciò che trova giustificazione nella circostanza che gli enti previdenziali indicati nell’allegato unico al d.lgs. n. 509/1994 - tra cui appunto la Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati - svolgono anche attività istituzionale di rilevanza pubblicistica e che, comunque, la loro attività può incidere e avere rilevanza anche solo in modo indiretto sulle finanze pubbliche intese nel loro complesso.

Al di fuori di detta ipotesi, sia lo Statuto che i Regolamenti dell’ente previdenziale privatizzato, pur essendo sottoposti all’attività di vigilanza da parte delle autorità ministeriali competenti secondo legge, e pur essendo la loro esecutività condizionata all’approvazione delle medesime, sono, purtuttavia, e rimangono essenzialmente, espressioni dell’autonomia organizzativa dell’ente di cui trattasi.

Ora è vero che, in linea di fatto, attraverso l’impugnazione dei pareri e degli atti ministeriali di approvazione dei predetti atti organizzativi, possono essere indirettamente oggetto di legittima cognizione da parte del giudice amministrativo anche le deliberazioni dell’Ente previdenziale di approvazione dello statuto e dei regolamenti dell’ente, ma ciò è possibile negli stretti limiti in cui le censure impingono su profili di legittimità collegati alla funzione di vigilanza espletata da parte dei competenti Ministeri.

E, pertanto, dinanzi al giudice amministrativo possono essere fatti valere:

- sia i vizi propri dei provvedimenti ministeriali di approvazione, ovvero i vizi che attengono al relativo procedimento amministrativo;

- sia i vizi relativi all’illegittimo esercizio del potere di vigilanza, che si traducano in sostanza nella erronea o omessa rilevazione, nell’atto approvativo delle deliberazioni degli enti previdenziali privatizzati, di presunti profili di illegittimità idonei ad incidere sull’attività istituzionale di rilevanza pubblicistica da essi svolta, e per la tutela dei quali è attribuito alle autorità ministeriali il predetto potere di vigilanza.

In questa sede, invece, non possono trovare legittimamente ingresso censure che attengano alle deliberazioni di atti aventi natura prettamente organizzativa e che, in concreto, pertengono esclusivamente al merito delle scelte organizzative dell’ente privatizzato.

3.3. Orbene, nel caso di specie deve rilevarsi che con il ricorso introduttivo il ricorrente ha formalmente impugnato– chiedendone l’annullamento - gli artt. 43, 44 e 54 del Regolamento Unico della Previdenza Forense (adottato con delibera del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale Forense in data 21 febbraio 2020 ed approvato con nota ministeriale del 21 luglio 2020), “se intesi nel senso di far decorrere il diritto alla pensione di vecchiaia solo dalla data di presentazione della domanda dell’interessato”; ma non ha impugnato nessuno dei pareri espressi dai Ministeri competenti o l’atto di approvazione delle suddette disposizioni regolamentari, sicché sulle modalità di esercizio del potere di vigilanza, nessun rilievo, nemmeno indiretto, viene mosso.

Nella sostanza, invece, il ricorrente contesta la legittimità della nota della Cassa Forense prot. PDP/51978 del 20 settembre 2022, con cui “la Cassa Forense ha fatto decorrere la commutazione della pensione di invalidità in vecchiaia dal primo giorno del mese successivo all’inoltro della richiesta della pensione di vecchiaia” e pertanto si duole da un lato della mancata corresponsione del trattamento di pensione di vecchiaia da parte della Cassa con la decorrenza richiesta e, dall’altro, dell’apposta condizione del previo assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalla normativa previdenziale forense.

Orbene, tali contestazioni, investendo questioni di natura previdenziale, impingono su veri e propri diritti soggettivi e sono quindi soggette alla giurisdizione del Giudice ordinario (Cass., Cass., SS. UU., 14 maggio.2014, n. 10407;
Cass., Sez. Lav., 16 novembre 2009, n. 24202;
Cass., Sez. Lav., 9 febbraio 2005, n. 2591;
Cons. Stato, Sez. II, 15 settembre 2014, n. 7640;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 17 maggio 2012, n. 4466).

In particolare è stato affermato che “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la soluzione della controversia avente ad oggetto la contestazione del regolamento adottato dalla Cassa nazionale Forense in attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012, approvato con la nota ministeriale del 7.8.2014, in forza del quale si impone l'iscrizione obbligatoria alla cassa di previdenza di categoria nonché la corresponsione del relativo contributo previdenziale sulla base delle aliquote specificatamente previste nel regolamento impugnato, atteso che tale controversia investe essenzialmente questioni di ordine e natura squisitamente previdenziale e, quindi, riguarda veri e propri diritti soggettivi” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III , 24 aprile 2016 , n. 7353, non appellata).

Ed ancora, in relazione a fattispecie assimilabile è stato osservato che “La domanda giudiziale tesa al conseguimento della pensione deve essere proposta dal notaio al Giudice Ordinario in quanto investe posizioni di diritto soggettivo nascenti da un rapporto previdenziale. È ben possibile che il professionista faccia valere la propria pretesa pensionistica deducendo l'illegittimità di una norma regolamentare in materia e del conseguente provvedimento individuale sfavorevole, ma ciò non altera la natura privatistica della controversia, restando affidato al G.O. il potere di disapplicare in via incidentale il provvedimento amministrativo di cui accerti l'illegittimità” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 9 gennaio 2020, n. 158, essa pure non gravata).

Anche il Consiglio di Stato ha statuito in generale che “Ai sensi dell'art. 442 c.p.c. rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi intercorrenti tra ente previdenziale e datore di lavoro in base a norme aventi rilevanza previdenziale o assistenziale, nell'ambito del rapporto di provvista tra Amministrazioni, e non del rapporto di pubblico impiego” (Cons. Stato, Sez. III, 18 febbraio 2013, n. 956).

3.4. Per quanto precede deve rilevarsi come anche con riferimento alla nota prot. PDP/51978 del 10 novembre 2022 - impugnata con motivi aggiunti - con la quale la cassa Forense ha richiesto al ricorrente la corresponsione dell'importo di euro 74.814,89, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo emerge con chiara evidenza, avuto riguardo alla natura giuridica e al contenuto dispositivo del predetto atto.

4. Conclusivamente il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario presso il quale il processo può essere riproposto - con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande e delle eccezioni in questa sede proposte - entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall’art.11, comma 2, cod. proc. amm.

5. In considerazione della mancata definizione della controversia nel merito, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.

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