TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-07-10, n. 202311576

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-07-10, n. 202311576
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311576
Data del deposito : 10 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2023

N. 11576/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12094/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12094 del 2021, proposto da -O-, rappresentata e difesa dagli avvocati M G, C V e F G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato M G in Rovigo, via G. Miani, 42;



contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’accertamento

del silenzio assenso formatosi ai sensi dell’art. 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sull’istanza avanzata in data 04.06.2021 dall’odierna ricorrente all’Ambasciata d’Italia a Tirana per l’ottenimento della “ Dichiarazione di valore ” del Diploma di Laurea Master delle scienze in Stomatologia ottenuto presso la “ Schkolla e Larte Universitare Jo Publike Universiteti ‘Kristal’ ” in data 23.06.2011;

nonché per l’annullamento

- della nota dell’Ambasciata d’Italia a Tirana, Ufficio Visti/Scuole del 06.08.2021, trasmessa in pari data mediante PEC, con la quale veniva comunicato il rigetto dell’istanza di “ Dichiarazione di valore ” del Diploma di Laurea Master delle scienze in Stomatologia ottenuto presso la “ Schkolla e Larte Universitare Jo Publike Universiteti ‘Kristal’ ” in data 23.06.2011;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento ad eventuali ulteriori provvedimenti non conosciuti se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente.

Con riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. L B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’esponente rappresentava di aver chiesto, in data 4 giugno 2021, alla Cancelleria Consolare d’Italia a Tirana – per il tramite di un legale di fiducia e mediante posta elettronica certificata – il rilascio della “ Dichiarazione di valore ” del diploma di Laurea Master delle scienze in Stomatologia conseguito in data 23 giugno 2011 presso la “ Schkolla e Larte Universitare Jo Publike Universiteti ‘Kristal’ ”.

1.1. In data 4 agosto 2021, a fronte del silenzio serbato dall’amministrazione, l’esponente, sempre per il tramite del proprio legale, inviava una nuova comunicazione tramite pec all’Ambasciata d’Italia a Tirana. L’invio di una comunicazione via pec si era reso necessario stante l’impossibilità di raggiungere fisicamente lo sportello della Cancelleria Consolare, ciò in ragione delle misure governative di contenimento della epidemia causata dal virus SARS-CoV-2.

1.2. L’Ufficio Visti/Scuole dell’Ambasciata d’Italia a Tirana, in data 6 agosto 2021, faceva pervenire all’esponente una comunicazione via pec, recante un sostanziale diniego al rilascio della richiesta “ Dichiarazione di valore ” del titolo di studio. Tale diniego, in particolare, era motivato alla luce della circostanza per cui la documentazione allegata alla domanda della parte ricorrente sarebbe stata “ mancante della data di rilascio ” del Diploma di Laurea conseguito presso l’Istituto di formazione albanese.

2. L’esponente, mediante la proposizione del presente ricorso, contestava la legittimità dell’operato dell’amministrazione, chiedendo accertarsi la formazione del silenzio assenso sulla domanda di rilascio presentata in data 4 giugno 2021, nonché l’illegittimità del gravato provvedimento di diniego adottato dal Ministero resistente in data 6 agosto 2021 e trasmesso via pec in pari data.

2.1. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (“ M ”) si costituiva in giudizio per resistere al presente ricorso.

2.2. Il M, con memoria depositata in data 2 maggio 2022, eccepiva l’infondatezza del gravame e instava per la sua reiezione.

In particolare, il M evidenziava che la ricorrente non aveva rispettato le modalità prescritte per la presentazione della domanda, come da indicazioni riportate sul sito Internet ufficiale dell’Ambasciata d’Italia a Tirana. Su tale sito Internet , in particolare, l’Ambasciata aveva specificato quanto segue “ La Dichiarazione di Valore deve essere richiesta allo Sportello di questa Cancelleria consolare direttamente dall’interessato, presentandosi previo appuntamento on line…. Nel caso in cui l’interessato non sia presente nel territorio Albanese e quindi non può presentarsi personalmente presso lo sportello, lo stesso deve compilare in ogni sua parte la domanda di cui sopra segnalando eventualmente i dati anagrafici e recapito telefonico della persona che può consegnare / ritirare la sua documentazione. La domanda di richiesta originale deve essere spedita al delegato per presentarla allo sportello ”.

In ordine a tale aspetto, inoltre, il M evidenziava che la modalità a distanza – via e-mail o via pec – era stata in vigore solo per alcuni mesi durante il periodo emergenziale dovuto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e non sarebbe risultata più attiva al momento della presentazione della domanda della ricorrente.

Pertanto, il M eccepiva l’insussistenza dei presupposti per l’avvio del procedimento di rilascio della dichiarazione di valore e, di conseguenza, di quelli per la formazione del silenzio assenso sulla domanda della ricorrente.

Il M evidenziava, altresì, che ai fini del rilascio della dichiarazione di valore risultava imprescindibile che il diploma di laurea indicasse la data del rilascio, trattandosi di un elemento fondamentale per determinare se il titolo fosse o meno stato rilasciato prima del conseguimento, da parte dell’Istituto di formazione albanese, del necessario accreditamento. Ciò, nel caso di specie, risulta vieppiù rilevante in quanto il programma di studio frequentato dalla parte ricorrente aveva ottenuto la licenza con decisione n. -O-, mentre il primo accreditamento

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