TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2020-12-02, n. 202000487
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 02/12/2020
N. 00487/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00198/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NI IA RL, rappresentato e difeso dagli avvocati NI IA RL e Laura Cefalo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Lazzaro in L'Aquila, via D'Annunzio, n. 8;
contro
Comune di Atri in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Referza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucio Leopardi in L'Aquila, via Pescara, n. 2/4;
nei confronti
ID HI e SC HI non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
A. per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- delle deliberazioni di G.M. n. 274 del 26.11.2015 e n. 303 del 17.12.2015 di approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere definite " riqualificazione giardino HI " e " recupero giardino HI ";
- delle deliberazioni di C.C. n. 36 del 10.9.2015 e n. 40 del 5.10.2015 di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e dell’elenco annuale nella parte in cui fanno riferimento al giardino HI;
- della deliberazione di G.G. n. 10 del 21.1.2016 di adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e dell’elenco annuale 2016;
- della d.d. n. 681 del 18.12.2015;
- della deliberazione di C.C. n. 37 del 10.9.2015 relativa al bilancio annuale richiamata nella d.d. n. 681 del 18.12.2015;
- della deliberazione di C.C. n. 18 del 28.5.2015;
- di qualsiasi provvedimento avente efficacia formalmente e/o sostanzialmente ablativa della proprietà del ricorrente, nonché mediante il quale è stata disposta l’apertura al pubblico de giardino HI;
- per la determinazione delle somme dovute al ricorrente a titolo di indennizzi ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 332/2001 e di risarcimento dei danni a far data dal 6.10.2004, anche ai sensi dell’art. 2 bis della l. 241/1990 con conseguente condanna del Comune al pagamento
- per la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio formatosi sulle istanze del ricorrente del 15.3.2016 e 12.4.2016 concernenti la destinazione del giardino HI ubicato nel centro storico di Atri;
B. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16.11.2016, per l'annullamento:
- della nota n. 16387/2016;
- per l'accesso incidentale ai documenti amministrativi;
C. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.9.2020 per l’annullamento.
- della deliberazione della G.C. 20/5/2020 n. 64 e dell'allegato schema di “ atto di significazione e diffida ” che ne costituisce parte integrante, dello “ atto di significazione e diffida ” del 26/5/2020 a firma del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, nonché,
- dei successivi atti e verbali e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Atri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa IA Colagrande
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato il 4.5.2016 NI IA RL, in qualità di comproprietario pro indiviso per una quota pari a 1/3 del giardino HI, ubicato nel centro storico di Atri, riferisce in punto di fatto:
a. di aver ottenuto concessione edilizia in data 18.4.2000 e permesso di costruire in data 16.10.2003 per la ristrutturazione della porzione di sua proprietà di un fabbricato e per collegarla, mediante un accesso esclusivo all’adiacente giardino HI;
b. di aver appreso nel settembre 2003 che il progetto di restauro del ZO AL Acquaviva di Atri, sede del Comune, prevedeva la realizzazione di una scala di collegamento con il giardino per consentirne l’uso pubblico;
c. di aver reagito all’annunciata occupazione sine titulo con ricorso al tribunale che accolse la domanda cautelare;
d. di aver stipulato, a composizione della lite, un contratto di comodato gratuito del giardino in favore del Comune di Atri, al fine di renderlo accessibile alla popolazione per la durata di cinque anni, con facoltà del Comune di notificare la comodante, prima della scadenza, un provvedimento escludente l’acquisizione dell’immobile ex art. 43 d.P.R. 327/2001 e di optare in tal caso, alternativamente, per la restituzione o il rinnovo del comodato per ulteriori tre anni;
e. di essersi obbligato ad abbandonare il giudizio intrapreso e a non realizzare l’accesso al giardino dalla porzione di sua proprietà del fabbricato prospiciente;
f. che il Comune si obbligò ad apporre una targa con inciso il testo concordato fra le parti sulla parete della scalinata di accesso al giardino, a far fronte a tutte le spese per pulizia, manutenzione e quant’altro occorre per l’uso cui il giardino verrà destinato (punto 3) del comodato) nonché a preservarne le piante secolari e di alto fusto;
g. che nel 2009 il Comune, benché il comodato fosse scaduto, non provvide a restituire il giardino al ricorrente e decise di indire avvisi pubblici per la redazione di progetti per l’intervento urgente di riqualificazione del giardino HI, ormai in stato di degrado, prevedendo altresì di acquisirlo al patrimonio pubblico;
h. di aver rifiutato con nota del 5.5.2014 la proposta del 10.10.2013 del Comune di stipulare un nuovo comodato gratuito quinquennale;
i. di aver sollecitato il Comune a decidere se restituire l’immobile o acquisirlo ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, con nota del 15.3.2016, reiterata il 12.4.2016, entrambe non riscontrate.
L’AZIONE AVVERSO IL SILENZIO INADEMPIMENTO
Con il primo motivo di ricorso NI IA RL agisce avverso il silenzio del Comune di Atri sopravvenuto alle sue istanze del 15.3.2016 e 12.4.2016, rimaste senza riscontro, lamentando vizi di violazione dell’art. 42 bis d.P.R. 8.6.2001 n. 327 e dei principi di cui all’art. 2 della l. 7.8.1990 n. 241; violazione del principio d’imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. .
1. il Comune di Atri avrebbe conformato il giardino HI all’uso pubblico non solo materialmente, realizzando nel 2003 delle opere pubbliche, ma anche giuridicamente, evidenziando con gli atti impugnati l’interesse pubblico a riqualificarlo quale “ giardino storico di ZO Ducale-Soricchio ” con vocazione di verde pubblico, pur senza averne dichiarata la pubblica utilità prodromica all’acquisizione in proprietà, limitata alla sola opera di riqualificazione.
Con il secondo motivo lamenta violazione, sotto altro profilo dell’art. 42 bis d.P.R. 8.6.2001 n. 327 e dei principi di cui all’art. 2 della l. 7.8.1990 n. 241; violazione del principio d’imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost.; illegittimità del ritardo ai sensi dell’art. 2 bis della l. 7.8.1990 n. 241 e chiede il conseguente accertamento del danno ingiusto, sostenendo l’obbligo del Comune di pronunciarsi alternativamente, nel termine previsto, sulla restituzione dell’immobile, che sarebbe ancora nella sua disponibilità, anche perché accessibile al pubblico attraverso il cancello e il cortile del ZO Ducale, o sull’acquisizione coattiva ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001.
L’AZIONE DI ANNULLAMENTO
Con il terzo motivo è chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe per violazione e falsa applicazione degli att. 2 e 3 del d.lgs. 12.4.2006 n. 163 in relazione all’art. 128 dello stesso d.lgs. nonché in relazione ai procedimenti regolati dal titolo II del d.P.R. 8.6.2001 n. 327 per quanto concerne il vincolo espropriativo, la dichiarazione di pubblica utilità e la procedura espropriativa, nonché in relazione al procedimento regolato dall’art. 42 bis dello stesso d.P.R. ; eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta e difetto assoluto di presupposti; sviamento di potere; l’approvazione del progetto di riqualificazione del giardino HI con le deliberazioni di Giunta n. 303/2015 varrebbe come dichiarazione di pubblica utilità, ma sarebbe illegittima, sia perché il ricorrente sarebbe stato escluso dal procedimento, sia per difetto di conformità urbanistica dell’opera e delle procedure di cui all’art. 10 del d.P.R.. n. 327/2001, in quanto il giardino ha destinazione a verde privato con la conseguenza che il Comune, prima di avviare il procedimento di realizzazione dell’opera pubblica, avrebbe dovuto acquisire la proprietà del giardino o nei modi ordinari, oppure, riscontratone l’asservimento all’uso pubblico, facendo ricorso al procedimento di cui all’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001.
Il quarto ordine di censure pone questioni di violazione e falsa applicazione dell’art. 128 del d.lgs. 12.4.2006 n. 163 e degli artt. 13 e 14 del d.P.R. 5.10.2010 n. 207; eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria e di presupposti, difetto di motivazione; sviamento di potere ; le deliberazioni di Giunta n. 274 e 303 del 2015, che inseriscono l’opera di riqualificazione del giardino nell’annualità 2015 del programma delle opere pubbliche 2015-2017, per un importo complessivo di € 130.000,00, sarebbero illegittime perché hanno ad oggetto un immobile destinato a verde privato er contrasto l’art. 128 del d.lgs. 12.4.2006 n. 163, secondo il quale la programmazione delle opere pubbliche avviene nel rispetto della normativa urbanistica e perché non risulterebbe approvato lo studio di fattibilità prescritto dall’art. 14 del d.P.R. n. 207/2010 per i lavori d’importo inferiore a € 1.000.000,00.
Il quinto motivo – illegittimità sotto altro profilo, per violazione di legge, eccesso di potere e sviamento di potere secondo l’epigrafe di motivi 3 e 4 - censura il nuovo programma delle opere pubbliche del triennio 2016-2018 nella parte in cui conferma le