TAR Milano, sez. III, sentenza 2018-02-14, n. 201800436

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2018-02-14, n. 201800436
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201800436
Data del deposito : 14 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2018

N. 00436/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02608/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2608 del 2017, proposto da: M M, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto in Milano presso la Segreteria T.A.R. Lombardia in via Corridoni, 39;



contro

Fondazione Istituto Geriatrico La Pelucca Onlus, rappresentata e difesa dagli avvocati L E D, M U, con domicilio eletto presso lo studio L E D in Milano, via Petrarca 13;



nei confronti di

Direttore Generale della Fondazione “La Pelucca” Onlus non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della comunicazione della Fondazione “La Pelucca” ONLUS protocollo 436 del 10.10.2017, pervenuta al ricorrente in data 20/10/2017, contenente il diniego della istanza di accesso agli atti del 6.10.2017;

della comunicazione della Fondazione “La Pelucca” ONLUS protocollo 473 del 30.10.2017, pervenuta al ricorrente in data 30/10/2017, contenente il diniego definitivo della istanza di accesso agli atti del 6.10.2017 come osservata dal ricorrente nella diffida ad adempiere del 24.10.2017;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli sopra indicati, anche non conosciuti;

e per l'accertamento

della sussistenza del diritto di accesso agli atti

ordinando

alla Fondazione “La Pelucca” ONLUS l'esibizione al ricorrente degli atti elencati nella istanza di accesso agli atti del 6.10.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Istituto Geriatrico La Pelucca Onlus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2018 il dott. A D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, partecipante alla selezione per la nomina del direttore generale della Fondazione La Pelucca ONLUS, ha presentato domanda di accesso in data 6.10.2017 chiedendo i seguenti documenti: a) Deliberazione/determinazione relativa all'indizione e approvazione della

selezione; b) Deliberazione/determinazione di costituzione della commissione giudicatrice; c) Deliberazione/determinazione di ammissione dei candidati dalla selezione; d) Deliberazione/determinazione di esclusione dei candidati dalla selezione; e) curriculum vitae indicante la cifra professionale di tutti i componenti della commissione giudicatrice; f) provvedimento di verifica del rispetto dell'articolo 35 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 1 comma 46 della legge 6 novembre 2012, n. 190, di tutti i componenti della commissione giudicatrice; g) tutti i verbali della commissione giudicatrice; h) domanda di partecipazione e curriculum vitae indicante la cifra professionale di tutti i concorrenti ammessi; i) provvedimento di verifica del rispetto dell'articolo 35 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 1 comma 46 della legge 6 novembre 2012, n. 190, di tutti i concorrenti ammessi; l) Deliberazione/determinazione di approvazione della graduatoria formulata della commissione giudicatrice; m) Deliberazione/decreto/determinazione di individuazione/nomina del

primo classificato; n) Deliberazione/determinazione di assunzione del primo classificato; o) contratto individuale di lavoro per l’assunzione del primo classificato; p) ogni altro atto connesso o consequenziale.

In data 20/10/2017 la Fondazione ha comunicato il diniego dell’accesso agli atti, affermando di non essere soggetta alla normativa in materia di accesso agli atti in quanto ex Ipab trasformata in ente privato ai sensi della L.R. 1/2003. In secondo luogo la suddetta fondazione non sarebbe soggetta alla normativa pubblicistica in materia di acquisto di beni e servizi e di selezione del personale.

Con la successiva comunicazione protocollo 473 del 30.10.2017, pervenuta al ricorrente in data

30/10/2017, la Fondazione ha ribadito il diniego definitivo dell’accesso agli atti.

Contro i suddetti dinieghi il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione di legge: articolo 22, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, in relazione all’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, nonché agli articoli 1, 10, 16 e 17 dello statuto della fondazione “La Pelucca” onlus;

II) violazione di legge: articolo 24, comma 1, della Costituzione;

III) violazione di legge: articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per difetto di motivazione - eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza, in relazione agli articoli 16, 17 e 18 dello statuto della fondazione “La Pelucca” onlus.

La difesa della fondazione ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto soggetto privato e l’attività soggetta ad accesso non è attività di pubblico interesse.

Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

2.1 Dall’esame dello statuto risulta all’art. 1 che la Fondazione La Pelucca è una fondazione di partecipazione. L’art. 10

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