TAR Lecce, sez. II, sentenza 2016-06-17, n. 201600993
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00993/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01648/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU
CC - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2010, proposto da:
AS EN, NZ RG, TO NO e TO De PA, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Vantaggiato, Italo Porcari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Vantaggiato in CC, Via Zanardelli 7;
contro
Azienda Sanitaria Locale CC, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Rossi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore in CC, Via Miglietta 5 c/o Asl CC;
Regione PU, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Sivo, Enzo D'Amato, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in CC, Via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
del Bando di "Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura n. 12 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - Cat.D - presso la Casa Circondariale di CC" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione PU n.102 del 10.6.2010, nella parte in cui prevede tra i requisiti di ammissione alla pubblica selezione il possesso di diploma di laurea infermieristica, ovvero diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 27/7/2000 pubblicato sulla G.U. n. 191 del 17/8/2000, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici";
nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, ivi compresi gli eventuali atti di organizzazione con i quali ASL e Regione hanno determinato la pianta organica del servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale CC e della Regione PU;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. G. Rampino, in sostituzione dell'avv. A. Vantaggiato, per i ricorrenti e avv. S. Lazzari, in sostituzione dell'avv. G. Sivo per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti impugnano il Bando di "Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura n. 12 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - Cat.D - presso la Casa Circondariale di CC" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione PU n.102 del 10.6.2010, nella parte in cui prevede tra i requisiti di ammissione alla pubblica selezione il possesso di diploma di laurea infermieristica, ovvero diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 27/7/2000 pubblicato sulla G.U. n. 191 del 17/8/2000, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Gli interessati deducono, in fatto, di avere svolto attività infermieristica presso la Casa Circondariale di CC, ai sensi della legge 740/1970.
Lamentano la circostanza che, una volta divenuto operativo il transito del personale operante nella sanità penitenziaria nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale – e, dunque, a carico delle Regioni, per il tramite delle Asl, -, detto transito non sia avvenuto automaticamente, come nel caso degli infermieri generici dipendenti di ruolo, ma per mezzo di una procedura selettiva concorsuale, il che avrebbe creato una