TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-01-03, n. 202400043

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-01-03, n. 202400043
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202400043
Data del deposito : 3 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2024

N. 00043/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01878/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1878 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio Azimut, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi 103;

contro

Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, p.zza della Libertà, 17;

nei confronti

Alessandra Petrosino, rappresentata e difesa dagli avvocati Santino Desiderio e Gaetano Francavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Comitato “NO FORNO”, in persona del Presidente p.t., Sig.ra Alessandra Petrosino, rappresentato e difeso dall’Avv. Marcello FORTUNATO, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via SS. Martiri Salernitani n. 31;
Comune di Pagani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Serritiello, con il quale domicilia presso l’ufficio legale della Casa Comunale di
Pagani alla P.zza D’Arezzo;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a - della delibera di Giunta Comunale di Sant’Egidio del Monte Albino n. 161 del 26.11.2019, con cui è stato adottato atto di indirizzo demandando al Responsabile della Area Tecnica la nomina di una Commissione Scientifica per la verifica dell’impatto ambientale dei forni crematori alla luce della più recente evoluzione scientifica, disponendo la sospensione dei lavori (del forno crematorio), nelle more della definizione del quadro scientifico attuale sugli impatti;

b - del provvedimento di cui alla nota prot. 19618 del 26.11.2019, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica – LLPP del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, in stretta attuazione dell’atto di indirizzo, ha disposto una nuova sospensione dei lavori per la parte relativa al Tempio Crematorio ed opere connesse per 60 giorni dalla comunicazione;

c – del precedente provvedimento di cui alla nota del Responsabile dell’Area Tecnica prot. 18552 del 05.11.2019, con cui si è disposta una prima sospensione temporanea dei lavori del Tempio Crematorio per 20 giorni;

d - della nota prot. 19591 del 26.11.2019 del Responsabile della Area Tecnica – LL.PP. del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, con cui si è richiesto un atto di indirizzo in ordine ai lavori di ampliamento del Cimitero stante la scadenza della sospensione dei lavori di cui alla nota prot. 18552 del 5.11.2019;

e – della nota prot. 18546 del 5.11.2019, con cui il Sindaco ha impartito atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica – LL.PP. del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino e della istanza acquisita al protocollo comunale n. 18457 in data 4.11.2019 di petizione popolare;

f - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

g – della nota prot. 3440 del 3.3.2020, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica – LLPP del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino ha confermato la sospensione dei lavori di realizzazione del forno crematorio di cui alla nota prot. 2966 del 21.2.2020 fino al definitivo chiarimento, da parte dei competenti Uffici della Regione Campania, sulla portata dell’art. 1 co 61 LRC 27/2019 ed alla ultimazione dello studio per la individuazione di soluzioni complementari e/o alternative;

h – della nota 6162 del 29.4.2020 con cui si è ribadita la sospensione dei lavori del crematorio fino al definitivo chiarimento, da parte dei competenti Uffici della Regione Campania, sulla portata dell’art. 1 co 61 LRC 27/2019;

i – della nota prot. 2966 del 21.2.2020 e della successiva comunicazione pec del 24.2.2020, con cui è stata confermata la sospensione dei lavori del forno crematorio, nelle more del chiarimento della Regione Campania sulla portata dell’art. 1 co 61 LRC 27/2019 e degli approfondimenti in corso per la soluzione delle problematiche insorte a seguito delle contestazioni del Comitato No Forno;

l - della nota prot. 1332 del 24.1.2020, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica – LLPP del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino ha ordinato la sospensione dei lavori per la realizzazione del forno crematorio per ulteriori 30 giorni;

m – della delibera di G.M. del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino n. 14 del 23.1.2020 e della nota prot. 685 del 14.1.2020 di chiarimenti alla Regione Campania sull’art. 1 co 61 LRC 27/2019;

n - ove e per quanto occorra, dei verbali delle Commissioni Consiliari Permanenti del 7.1.2020 e del 9.12.2019;

o - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi comprese, ove occorra, la nota prot. 5722 del 17.4.2020 e la delibera di GM del 13.1.2020;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, di Alessandra Petrosino, di "Comitato No Forno" e del Comune di Pagani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, avvalendosi di una procedura di gara aperta (di rilevanza comunitaria), affidava al Consorzio AZIMUT la concessione per la realizzazione di un tempio crematorio nonchè la riqualificazione e l’ampliamento del cimitero comunale, per un importo rilevante di oltre € 6.500.00,00, con oneri integralmente a carico del privato a fronte della gestione funzionale ed economica dei servizi cimiteriali per 20 anni.

Il concessionario, che conseguiva tutte le specifiche autorizzazioni ambientali e sanitarie, dava corso ai lavori di ampliamento e riqualificazione cimiteriale che raggiungevano una percentuale di oltre l’80%, con costi già sostenuti, per oltre 4.600.000 di Euro, da parte del concessionario e quasi € 1.000.000,00 per l’impianto crematorio.

Con nota sindacale, prot. n. 18546 del 05.11.2019, si valutava l’opportunità di una sospensione dei lavori di tale impianto crematorio.

Con nota, prot. 18552 del 05.11.2019, si disponeva una prima sospensione dei lavori del forno crematorio per 20 giorni.

Con delibera di G.M. 161 del 26.11.2019, si disponeva la nomina di una commissione scientifica di esperti per verificare l’attuale impatto dei forni crematori sull’ambiente e la salute alla luce dei più recenti orientamenti scientifici;
assumeva, altresì, la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per un’ulteriore sospensione lavori per giorni 60 nelle more della definizione del quadro scientifico attuale sull’impatto ambientale in considerazione delle preoccupazioni sugli effetti di tali impianti sulla salute e l’ambiente.

Con nota, prot. 19618 del 26.11.2019, si rinnovava la sospensione per 60 giorni del tempio crematorio, nelle more dell’ulteriore approfondimento scientifico di valutazione di impatto ambientale.

Avverso gli atti de quibus insorge il consorzio epigrafato, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso e così di seguito sintetizzate:

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART.158 DPR 207/2010 ORA ART. 107 D.LGS. 50/2016ART. 132 D.LGS. 163/2006 – ART. 21 QUATER E QUINQUIES L. 241/1990) - VIOLAZIONE DELLO STATUTO COMUNALE (ART. 81) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ – ARBITRARIETÀ – INIQUITÀ – SVIAMENTO - TRAVISAMENTO – MOTIVAZIONE APPARENTE) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1453 CC – ARTT. 2 E 9 DELLA CONVENZIONE) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE – VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI COOPERAZIONE.

Secondo l’assunto attoreo, la delibera di indirizzo di G.M. n. 161/2019 e la sospensione lavori non rispondono ad alcun interesse pubblico specifico (ambientale o sanitario), concreto ed attuale, che ne legittimi la adozione.

La parte ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti impugnati, per violazione di legge (DPR 59/2013), perché l’unica autorità competente alla verifica ambientale è la Provincia, attraverso il rilascio della AUA, subordinata al parere dell’ASL che è stato favorevolmente acquisito;
per violazione di legge (D.Lgs. 152/2006), perché le autorizzazioni in materia di emissioni per la gestione di impianti di rifiuti sono riservate alla competenza esclusiva della Regione Campania;
per violazione di legge, perché la compatibilità del forno crematorio con la tutela paesaggistica ed ambientale, la sicurezza dell’impianto e la tutela delle risorse idriche è, rispettivamente, stata accertata dalla competente Soprintendenza, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, dal Comando dei Vigli del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011 e dall’Ente d’Ambito.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART.158 DPR 207/2010 ORA ART. 107 D.LGS. 50/2016ART 132 D.LGS. 163/2006 – ART. 6 – ARTT. 21 QUATER E QUINQUIES L. 241/1990) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ – ARBITRARIETÀ – INIQUITÀ – SVIAMENTO TRAVISAMENTO – MOTIVAZIONE APPARENTE) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1453 CC – ARTT. 2 E 9 DELLA CONVENZIONE) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE – VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI COOPERAZIONE.

Secondo la prospettazione attorea, gli atti impugnati violerebbero la disciplina in materia di opere pubbliche, dettata dall’art. 107 co 2 D.Lgs. 50/2016, soprattutto per ciò che concerne la nomina della commissione scientifica.

Si invoca, altresì, la violazione della disciplina in tema di autotutela di ufficio e sospensione degli atti amministrativi (art. 7 ed art. 21 quater L. 241/1990).

Si lamenta poi la lesione dell’affidamento ingenerato nella parte ricorrente in ordine all’esito di procedura di evidenza pubblica, avendo la stessa sostenuto investimenti per i lavori di riqualificazione ed ampliamento cimiteriale, dato inizio alla costruzione del forno crematorio, acquistato tutti i materiali ed attrezzature, confidando nella intervenuta validazione ed approvazione della progettazione esecutiva.

III – VIOLAZIONE DELLO STATUTO COMUNALE (ART. 81) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART.158 DPR 207/2010 ORA ART. 107 D.LGS. 50/2016ART 132 D.LGS 163/2006ART. 21 QUINQUIES L. 241/1990) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -

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