TAR Firenze, sez. II, sentenza 2011-07-06, n. 201101158

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2011-07-06, n. 201101158
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201101158
Data del deposito : 6 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00914/2009 REG.RIC.

N. 01158/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00914/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 914 del 2009, proposto dal sig
F P, rappresentato e difeso dagli avv.ti M R, A U S ed E B e con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi, in Firenze, via Maggio 30



contro

Ministero dell’Interno, Prefettura di Firenze e Questura di Firenze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri 4



per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del decreto del Prefetto di Firenze prot. n. 86514/G.p.g. del 6 aprile 2009, notificato il 7 maggio 2009, recante rigetto dell’istanza del sig. Pa di rinnovo del titolo di guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola per difesa personale;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ed in particolare della nota della Questura di Firenze del 31 marzo 2009 citata nel decreto impugnato, recante parere contrario all’accoglimento dell’istanza

e per la condanna

dell’Amministrazione intimata a risarcire al sig. Pa il danno patrimoniale subito, nonché quello non patrimoniale, con interessi e rivalutazione monetaria.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Firenze e della Questura di Firenze;

Vista l’ordinanza n. 491/09 del 19 giugno 2009, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;

Viste la documentazione trasmessa dalla Questura di Firenze il 23 giugno 2009 e quella trasmessa dalla Prefettura di Firenze il 27 giugno 2009;

Visti la memoria finale ed i documenti depositati dal ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell’udienza pubblica del 17 febbraio 2011 il dott. P D B;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue




FATTO e DIRITTO

1. L’odierno ricorrente, sig. F P, espone di essere guardia particolare giurata, dipendente dell’istituto di vigilanza Argo S.c.a.r.l..

1.1. L’esponente precisa di essere stato indagato, con altri soggetti, dal 2006, quale componente del consiglio di amministrazione della predetta cooperativa Argo, per reati relativi all’amministrazione della società in discorso.

1.2. Alla fine del 2006, in prossimità della scadenza del titolo abilitativo all’esercizio delle funzioni di guardia particolare giurata, il sig. Pa ne ha chiesto il rinnovo. Dopo talune verifiche eseguite nel corso dell’istruttoria, la Prefettura di Firenze (che in un primo tempo aveva adottato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, sulla base delle indagini a cui era sottoposto il richiedente) ha accolto l’istanza, rinnovando il predetto titolo abilitativo e la licenza di porto d’armi del sig. Pa fino al febbraio del 2009.

1.3. All’approssimarsi dell’ulteriore scadenza del titolo abilitativo, l’interessato ne ha nuovamente chiesto il rinnovo, con istanza presentata il 7 novembre 2008. Dopo un lungo contraddittorio tra le parti (nel corso del quale, la dilatazione dei tempi del procedimento senza che se ne intravedesse la positiva conclusione ha indotto la società a sospendere il sig. Pa dal servizio e dalla retribuzione) il Prefetto di Firenze, con provvedimento n. 86514/G.p.g. del 6 aprile 2009, ha respinto la richiesta di rinnovo. Ciò, vista la pendenza del procedimento penale aperto nei confronti di ex amministratori della cooperativa Argo (tra cui il sig. Pa) per i reati falso in bilancio ed appropriazione indebita, e per la mancata collaborazione dello stesso alle indagini di polizia giudiziaria svolte nell’occasione: elementi tali da far ritenere assente, in capo al richiedente, il requisito della buona condotta.

1.4. L’esponente precisa che, a seguito del diniego di rinnovo, la cooperativa gli ha confermato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 180 giorni, decorsi i quali si sarebbe proceduto, in base al vigente C.C.N.L., alla risoluzione del contratto di lavoro.

2. Dolendosi, perciò, del suindicato diniego prefettizio, con il ricorso indicato in epigrafe il sig. Pa lo ha impugnato (insieme al parere negativo della Questura) e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.

2.1. A supporto del gravame, ha dedotto le seguenti censure:

- violazione degli artt. 11, 43 e 138 del r.d. n. 773/1931, eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti, illogicità, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, giacché, mentre in occasione del precedente rinnovo la Prefettura non avrebbe ritenuto ostativa la pendenza di indagini penali nei confronti del richiedente, anche alla stregua dei chiarimenti forniti dall’Autorità giudiziaria, con il provvedimento gravato ha negato il titolo in presenza degli stessi presupposti di fatto e nonostante il parere non ostativo del magistrato inquirente, assumendo che la valutazione del comportamento del richiedente ai fini del rinnovo sarebbe di competenza esclusiva dell’Autorità di P.S.;

- violazione degli artt. 11, 43 e 138 del r.d. n. 773/1931, violazione delle disposizioni e dei principi desumibili dalla circolare del Ministero dell’Interno 30 ottobre 1996, n. 559/C.17634 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di motivazione, poiché le condotte oggetto del procedimento penale per il quale è indagato il ricorrente sarebbero estranee all’attività di guardia giurata ed alle relative funzioni e, ad oggi, non sarebbero neppure suscettibili di concreta verificabilità ed imparziale accertamento, essendo il procedimento penale tuttora in corso;

- violazione degli artt. 138 e 139 del r.d. n. 773/1931 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di motivazione, sviamento, in quanto il diniego gravato attribuirebbe rilievo alla circostanza (indicata dalla Questura di Firenze nella nota del 31 marzo 2009) che il sig. Pa non avrebbe collaborato alle indagini di polizia giudiziaria, senza considerare: a) che lo stesso non sarebbe mai stato sottoposto ad indagini di polizia giudiziaria; b) che il richiamo all’obbligo di collaborare ex art. 139 T.U.L.P.S. non potrebbe essere inteso nel senso di un obbligo della guardia giurata di fornite notizie a lei ignote sull’attività dei coindagati o di accusarli;

- violazione degli artt. 11, 43 e 138 del r.d. n. 773/1931 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per illogicità, difetto dei presupposti, difetto di motivazione, perché il diniego impugnato non terrebbe conto del gravissimo pregiudizio del ricorrente, non svolgerebbe alcuna comparazione tra tale pregiudizio e l’interesse

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