TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-11-03, n. 201101669
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N. 01669/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2011, integrato dall’istanza ex art. 59 cod. proc. amm. depositata in data 5 agosto 2011, proposto da U R, rappresentato e difeso dall’avv. F E L, con domicilio eletto in Bari, via Amendola, 166/5;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. G B, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del bando indetto con delibere D.G. n. 18 del 18.1.2011 e n. 74 del 26.1.2011 della ASL della Provincia di Foggia relativo alla procedura aperta per l’affidamento della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del sistema informativo automatizzato della ASL FG, nella parte in cui esclude il ricorrente dal personale operante al 31.7.2010 nell’ambito dei contratti relativi al sistema informativo automatizzato e precisamente dal personale addetto al CED;
- di ogni altro atto al predetto connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
quanto all’istanza ex art. 59 cod. proc. amm. depositata in data 5 agosto 2011, per la declaratoria di inefficacia della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Foggia n. 1163 del 20.7.2011;
Visti il ricorso, l’istanza ex art. 59 cod. proc. amm. depositata in data 5 agosto 2011 e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 per le parti i difensori avv.ti F E L e Francesco Muscatello, su delega dell’avv. G B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
U R è attualmente dipendente della società Solgenia Italia s.p.a. (subentrata alla società G.F.I. Italia s.p.a.) e lavora ininterrottamente dal 2001 presso il CED della ASL della Provincia di Foggia per la gestione informatizzata di vari servizi della struttura.
G.F.I. Italia s.p.a. era appaltatrice del servizio affidatole dalla ex ASL/FG3.
Lo stesso impugna con il ricorso introduttivo il bando di gara pubblicato in data 12.2.2011 nella parte in cui lo esclude dal personale operante al 31.7.2010 nell’ambito dei contratti relativi al sistema informativo automatizzato e precisamente dal personale addetto al CED.
Lamenta la violazione dell’art. 25, comma 1 legge Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25 in forza del quale “Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione Puglia devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l’affidamento di servizi l’assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli.”.
Con ordinanza n. 403 del 5 maggio 2011 questo T.A.R. accoglieva l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.
Il Direttore Generale dell’ASL Foggia, con successiva deliberazione n. 1163 del 20 luglio 2011 emanata in asserita esecuzione della predetta ordinanza cautelare, ha ricompreso l’Ursitti nell’allegato B (al disciplinare di gara) del bando;ha, tuttavia, deciso di mantenere immutato il numero delle unità lavorative che la ditta aggiudicataria è obbligata ad assumere ai sensi dell’art. 25 legge Regione Puglia n. 25/2007 ( i.e. n. 55 impiegati).
Detta deliberazione viene contestata dall’odierno ricorrente con l’istanza ex art. 59 cod. proc. amm. volta alla esecuzione dell’ordinanza n. 403/2011.
Si costituiva l’ASL Foggia, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, così qualificata l’istanza ex art. 59 cod. proc. amm., sia fondato.
Va evidenziato, invero, che, così come attestato dalla deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Foggia n. 2402 del 13 dicembre 2010, G.F.I. Italia s.p.a. (cui - come visto - è subentrata Solgenia Italia s.p.a.) è la società che ha erogato, prima della indizione della nuova gara e sino alla data del 31.12.2010, i servizi informativi oggetto della procedura selettiva da ultimo aggiudicata a SEPI s.p.a.
Conseguentemente, nel caso di specie trova applicazione la previsione di cui all’art. 25, comma 1 legge Regione Puglia n. 25/2007 in favore del ricorrente in quanto dipendente della Solgenia Italia s.p.a. (ed in precedenza di G.F.I. Italia s.p.a.) e quindi rientrante nella nozione di cui alla menzionata disposizione regionale di “personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto”.
Ne discende l’illegittimità ed il consequenziale annullamento dell’elenco del personale operante alla data del 31.7.2010 di cui all’allegato B del bando nella parte in cui non contempla il nominativo di U R e dell’art.