TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-07-08, n. 202201643

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-07-08, n. 202201643
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202201643
Data del deposito : 8 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2022

N. 01643/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00773/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 773 del 2017, proposto da
- I.E.S. – Italiana Energia e Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G M e M S ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Serbelloni n. 4;

contro

- l’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas ed il Sistema idrico, ora Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento

- della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico n. 605/2016/S/RHT del 27 ottobre 2016, notificata alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 28 ottobre 2016, avente a oggetto “ Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES sui prezzi al consumo ”;

- nonché di ogni altro atto e provvedimento preordinato, presupposto o connesso, ivi incluse la Deliberazione n. 70/2013/E/RHT del 21 febbraio 2013, la Deliberazione n. 424/2013/S/RHT, la nota dell’Autorità prot. 8407 del 11 marzo 2015, nonché la Deliberazione n. 394/2012/E/RHT.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico, ora Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente;

Vista l’ordinanza n. 544/2017 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza smaltimento del 6 luglio 2022, svolta ai sensi dell’17a::LR4BA7FE7E2E3670E59B32::2021-08-07">art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 12 aprile 2017 e depositato il 13 aprile successivo, a seguito di trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico n. 605/2016/S/RHT del 27 ottobre 2016, notificata a mezzo p.e.c. in data 28 ottobre 2016, avente a oggetto “ Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES sui prezzi al consumo ”.

La società ricorrente ha svolto attività di raffinazione di prodotti petroliferi presso lo stabilimento sito in Mantova sino alla fine del 2013. Conformemente a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità VIS 109/08, applicabile ratione temporis, la predetta ricorrente ha provveduto a inoltrare all’Autorità la documentazione ivi indicata, tra cui i bilanci relativi agli anni 2010 e 2011, dai quali risultava che la Robin Hood Tax, introdotta con l’art. 81, commi 16-18, del decreto legge n. 112 del 2008 e consistente in una maggiorazione dell’aliquota IRES del 5,5% a carico di alcune categorie di operatori economici attivi nel settore dell’energia, era stata pagata per il 2010 (unico anno in cui la ricorrente ha realizzato un imponibile fiscale) ma non anche per il 2011, dato che tale esercizio si era chiuso in perdita. Con Deliberazione n. 70/2013/E/RHT del 21 febbraio 2013, l’Autorità ha intimato alla ricorrente, oltre che ad altri operatori, di provvedere, entro e non oltre 60 giorni, a trasmettere “ le informazioni e i documenti richiesti all’articolo 3, della deliberazione 394/2012/E/Rht, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8 ”, ovvero la documentazione di cui all’art. 3 della Deliberazione n. 394/2012 relativa agli anni 2010 e 2011. Pur avendo la ricorrente già trasmesso la richiamata documentazione, la stessa ha provveduto nuovamente a trasmettere il bilancio di esercizio relativo agli anni 2010 e 2011 e i dati relativi all’imponibile fiscale e all’addizionale IRES per gli anni 2010 e 2011. Con la Deliberazione n. 424/2013/S/RHT del 3 ottobre 2013, l’Autorità resistente, pur dando atto che la ricorrente aveva provveduto a effettuare la trasmissione “ del bilancio d’esercizio relativo agli anni 2010 e 2011 ” e dei “ dati relativi all’imponibile fiscale e all’addizionale IRES per gli anni 2010 e 2011 ”, ha comunicato l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della medesima ricorrente “ per la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni di cui in motivazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 ”, ovvero per non aver inoltrato l’ulteriore documentazione prevista dall’art. 3 della Deliberazione n. 394/2012, fissando in “ in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell’istruttoria ” e in “ 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l’adozione del provvedimento finale ”. Con la nota dell’11 marzo 2015, l’Autorità ha comunicato alla società I.E.S. le risultanze istruttorie, dalla quali sarebbe emerso che attraverso la memoria del 6 novembre 2013 sarebbe stata infine trasmessa tutta la documentazione mancante. Ciononostante, l’Autorità ha adottato la Deliberazione n. 605/2016/S/RHT del 27 ottobre 2016, con cui ha sanzionato la ricorrente, condannandola al pagamento della sanzione pecuniaria di € 81.500,00, poiché “ la condotta di Ies contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza demandata all’Autorità. In particolare, i dati e i documenti richiesti servono all’Autorità per vigilare sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta stabilito dall’art. 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ”;
il tutto nella considerazione che “ il termine previsto dalla deliberazione 70/2013/E/Rht è spirato senza che la Società abbia trasmesso alcun dei dati e documenti richiesti all’articolo 3 della deliberazione 394/2012/Rht, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8, per gli esercizi 2010 e 2011, ad eccezione del bilancio di esercizio relativo agli anni medesimi ed i dati relativi all’imponibile fiscale e addizionale IRES ”.

Assumendo l’illegittimità della predetta determinazione, la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto legge n. 112 del 2008, per violazione dell’art. 3 Cost. e per violazione dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953.

Ulteriormente sono stati dedotti la violazione dell’art. 11 delle preleggi del cod. civ., la violazione dell’art. 81, commi 16 e 18, del decreto legge n. 112 del 2008, la violazione dell’art. 2, comma 20, lett. c, della legge n. 481 del 1995, la violazione dei principi di legalità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa, la violazione dell’art. 3 Cost. e del principio di ragionevolezza, la violazione dei principi di buona fede e correttezza dell’azione amministrativa, la violazione del principio di non aggravamento del procedimento, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e per pretestuosità della motivazione, lo sviamento di potere e l’illegittimità derivata.

Inoltre è stata dedotta la violazione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981.

Infine sono state dedotte la violazione dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981 e la violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni amministrative.

Si è costituita in giudizio l’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con l’ordinanza n. 544/2017 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.

All’udienza di smaltimento del 6 luglio 2022, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.

DIRITTO

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