TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-11-18, n. 201101762

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-11-18, n. 201101762
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101762
Data del deposito : 18 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00669/2004 REG.RIC.

N. 01762/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00669/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 669 del 2004, proposto da:
Vieste Maria Giuseppa, rappresentato e difeso dagli avv. D A G, P C, con domicilio eletto presso Domenico Curigliano in Bari, via Dalmazia, 161;

contro

Comune di Vieste;

per l'annullamento

della determina n. 4722/86 prot. del 19.11.2003, notificata in data 09.01.2004, con la quale il Responsabile del Servizio Urbanistica, E.P. e Territorio denegava denegava – ai sensi delle leggi n. 47/85, 724/94 e dell’art. 2 comma 37 L.662/96- il condono per le opere di cui alla domanda di condono presentata dalla sig.ra Vieste Maria Giuseppa in data 28.03.1986 ed assunta al protocollo con il n. 4722/86;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto siccome illegittimo, ivi compreso il conferimento di incarico rilasciato dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Vieste in data 12.03.2002 con prot. n. 162/LL.PP..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. S G e uditi per le parti i difensori avv. P. Chionchio;


FATTO e DIRITTO


'FATTOeDIRITTO'

Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento in epigrafe del Comune di Vieste di diniego di condono per le opere realizzate abusivamente nel territorio del Comune di Vieste.

Il diniego di condono si fonda essenzialmente sul mancato riscontro alla nota in data 6 marzo 1998, con cui l’intimato Comune di Vieste ha richiesto l’integrazione della documentazione allegata all’istanza, tra cui anche la ricevuta dell’avvenuto versamento a saldo delle somme relative all’oblazione.

Il ricorso è infondato.

Al riguardo il Collegio rileva che la parte ricorrente non contesta la sussistenza delle due circostanze, poste a fondamento dell’impugnato provvedimento: il mancato riscontro alla richiesta istruttoria dell’intimata Amministrazione in ordine all’integrazione documentale ed al versamento in misura integrale dell’oblazione, la cui attestazione, per espressa previsione di legge, doveva essere allegata alla domanda ai sensi dell’art.39, comma 4° della L 724/94.

La parte ricorrente ha pertanto violato le statuizioni degli artt. 2, comma 37, L.662/96 e 39, comma 4, L.724/94, non ottemperando alla produzione documentale, richiesta dal Comune resistente.

Pertanto risulta inconfigurabile il perfezionamento del silenzio legale tipico con valore di assenso sull’istanza di condono, giacché per giurisprudenza consolidata, il termine legale per la formazione del silenzio-assenso in materia di condono degli abusi edilizi presuppone, tra l’altro, la completezza e la non infedeltà della documentazione prescritta (Consiglio di Stato sez

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