TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-10-15, n. 202400337

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-10-15, n. 202400337
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400337
Data del deposito : 15 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/10/2024

N. 00337/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00391/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 391 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Università degli Studi Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento

- del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Trieste n. 334/2023del giorno 11 aprile 2023, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della censura;

- della nota prot. n. 49890 del 22 marzo 2023 a firma del Rettore dell'Università degli Studi di Trieste;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



1. Con atto notificato il 23 novembre 2023 e depositato il successivo giorno 30 il ricorrente, già professore ordinario di chimica organica presso il Dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche dell’Università degli Studi di Trieste, in quiescenza dal 1° novembre 2023, ha trasposto in questa sede l’originario ricorso straordinario proposto per l’impugnazione del provvedimento in epigrafe con cui la stessa Università gli ha irrogato la sanzione disciplinare della censura.

La sanzione è stata irrogata sul rilievo che tra il 1° novembre 2015 e il 31 ottobre 2022 l’odierno ricorrente ha svolto attività a favore del “ Center for Cooperative Research in Biomaterials (CIC BiomaGUNE)”, organizzazione no-profit di ricerca di diritto spagnolo, con sede a San Sebastian, senza la necessaria preventiva autorizzazione del Rettore.

Il ricorrente ha rappresentato, in particolare:

- che l’instaurazione della collaborazione con il CIC BiomaGUNE era stata preceduta da una richiesta di passaggio al tempo definito, ottenuto a partire dal 1° novembre 2015;

- che lo svolgimento di tale attività era noto, fin dal principio, all’Università di Trieste, la quale aveva dato indicazioni circa la non necessità di una specifica autorizzazione;

- che ciononostante, nel 2022, l’Università ha invitato il ricorrente a inoltrare richiesta di autorizzazione, poi concessa con decreto rettorale del 28 novembre 2022;

- che, successivamente, l’Università ha avviato un procedimento finalizzato ad accertare l’eventuale violazione della normativa in materia di incarichi extraistituzionali, con riferimento alle precedenti annualità della collaborazione;

- che, all’esito di tali accertamenti, è stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di recupero dei compensi percepiti, oggetto del giudizio n. R.G. 33/2024, definito da questo T.A.R. con la sentenza (di accoglimento) -OMISSIS-, ed è stata altresì irrogata la sanzione disciplinare della censura, contestata con il presente ricorso.

Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge (art. 10, comma 2, e 6 della l. n. 240/2010, artt. 87 e 88 del r.d. n. 1592/1933, art. 3 della l.n. 241/1990, art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, art. 15 del d.P.R. n. 382/1980, art. 53 del d.lgs. n. 165/2001) ed eccesso di potere (erroneità della motivazione, violazione dell’art. 7, commi 2 e 6, del Regolamento di Ateneo, del principio di specificità, immutabilità e immediatezza della contestazione disciplinare).



2. L’Università si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.



3. All’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 la causa è passata in decisione.



4. Il ricorso è fondato.



5. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto la tardività della contestazione degli addebiti e, indi, dell’esercizio del potere disciplinare.



5.1. Il motivo è fondato.

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