TAR Firenze, sez. I, sentenza 2012-04-18, n. 201200749
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Testo completo
N. 00749/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01606/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1606 del 2009, proposto dalla società
Siena Produzioni Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. L S, con domicilio eletto presso l’avv. Jacopo Bongi in Firenze, via N. Bixio, n. 2;
contro
Comune di Siena, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F P, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico I in Firenze, via dei Rondinelli, n. 2;
nei confronti di
Frame Spa;
per l'annullamento
- della determina dirigenziale SK n. 1259 del 20.5.2009 con la quale veniva stabilito di procedere all'appalto del servizio di gestione tecnica dell'evento "La città aromatica" edizione 2009, ed approvato il relativo bando e capitolato d'appalto;
- del bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione tecnica dell'evento "La città aromatica" edizione 2009, pubblicato in esecuzione della sopracitata determina dirigenziale sulla GURI n. 61 del 27.5.09, V serie speciale, nonchè sul sito dell'osservatorio regionale SITAT, sul sito Internet del Comune di Siena e sulla Gazzetta Aste ed Appalti pubblici e del relativo capitolato d'appalto;
- della determina dirigenziale SV n. 1474 del 15.6.2009, con la quale veniva nominata la commissione di gara per l'espletamento della procedura sopraindicata;
-del provvedimento di esclusione dalla suddetta gara di appalto della odierna ricorrente prot.n.35068 del 19.6.2009 comunicata a mezzo fax in data 22.6.2009;
-del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame proposta dalla stessa ditta esclusa prot.n.38230 del 6.7.2009, comunicata a mezzo racc. a.r.;
-della determina dirigenziale SV n. 1756 del 21.7.2009 con il quale è stato aggiudicato l'appalto di cui sopra alla ditta FRAME sedente in Napoli;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli sopraindicati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Siena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2012 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nell’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente espone di aver partecipato alla gara indetta dal Comune di Siena per l’affidamento del servizio di gestione tecnica dell’evento “La città aromatica” edizione 2009, procedura dalla quale tuttavia la società medesima è stata esclusa, con aggiudicazione alla controinteressata Frame s.p.a.
La ricorrente impugna quindi gli atti tutti della procedura e in particolare si duole della propria esclusione, che ritiene illegittima, sulla base delle seguenti censure:
1 – “Violazione e falsa applicazione della lex specialis di cui al bando di gara, in particolare artt. 9 e 10 dello stesso. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta”. La ricorrente evidenzia che la stazione appaltante ha errato nel ritenere carenti le dichiarazioni presentate in gara dalla ditta ausiliaria della ricorrente medesima e comunque pone in luce come non vi fossero nella specie i presupposti per pronunciare la sua esclusione dalla procedura.
2 – “Violazione del principio del favor partecipationis . Violazione dell’art. 46 del d.lgs. 163/2006”. La ricorrente evidenzia come la stazione appaltante avrebbe dovuto utilizzare il suo potere di richiedere integrazioni documentali, a fronte della asserita incompletezza delle dichiarazioni rilasciate dalla ausiliaria.
3 – “Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 d.lgs. 163/2006”. Si censura la mancanza di adeguati criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte tecniche.
4 – “Violazione di legge: art. 84, comma 4,