TAR Torino, sez. II, sentenza 2016-07-08, n. 201600976

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2016-07-08, n. 201600976
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201600976
Data del deposito : 8 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00180/2011 REG.RIC.

N. 00976/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00180/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 180 del 2011, proposto da:
RESIDENZE ANNI AZZURRI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. B P, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Vercelli, Via F.lli Laviny, 17;

contro

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso la medesima in Torino, Via Meucci, 1;

per l'annullamento

- della determinazione n. 839 dell'8/11/2010 della Responsabile del Settore Assistenza Sanitaria Territoriale della Direzione Sanità della Regione Piemonte, comunicata con nota in data 09/11/2010, protocollo 32506, notificata in data 16/11/2010, con cui è stato dato parere negativo alla richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., relativamente all'ampliamento della struttura socio-sanitaria "Residenze Anni Azzurri Volpiano", sita nel Comune di Volpiano (TO);

- di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l’avv. Poy per la parte ricorrente e l’avv. Scollo per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La società ricorrente gestisce dal 1993 una struttura socio-sanitaria-assistenziale nel Comune di Volpiano, denominata “Residenze Anni Azzurri”. Inizialmente la struttura è stata autorizzata solo come RA (Residenza Assistenziale) e come RAF (Residenza Assistenziale Flessibile), ma negli anni successivi ha ottenuto plurime autorizzazioni dall’

ASL

7 di Chivasso e dalla Regione Piemonte per l’ampliamento della struttura anche come RSA (Residenza Socio Assistenziale), RSA-Alzheimer e posti letto per pazienti in stato vegetativo permanente.

2. Alla data del 4 maggio 2010, la struttura risultava autorizzata per un totale di 243 posti letto, così suddivisi:

- 85 posti letto RA;

- 56 posti letto RAF media intensità;

- 76 posti letto RSA;

- 16 posti letto RSA-Alzheimer;

- 10 posti letto pazienti in stato vegetativo permanente.

3. Il 4 maggio 2010 la ricorrente presentava al Comune di Volpiano un progetto di trasformazione del presidio socio-sanitario contemplante la riduzione dei posti letto in RA (da 85 a 54), l’aumento dei posti letto in RSA (da 76 a 101), e il mantenimento dello stesso numero di posti letto in RAF (56), RSA-Alzheimer (16) e pazienti in stato vegetativo permanente (10), per un totale di posti letto risultante dalla trasformazione di 237.

4. Il Comune di Volpiano inoltrava il progetto alla Regione Piemonte per la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno complessivo di posti letto e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, secondo quanto previsto dall’art. 8/ter del D. Lgs. n. 5012/1992.

5. Con nota del 20 settembre 2010, la Regione Piemonte comunicava la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, richiamando i limiti quantitativi stabiliti dalla D.G.R. di recente approvazione n. 46-528 del 4 agosto 2010, e in particolare il limite massimo autorizzabile di 120 posti letto per ciascuna struttura socio-sanitaria per anziani non autosufficienti (RAF, RSA, NAT, NSV e NAC), fatti salvi i pareri regionali di compatibilità ex art. 8 D. Lgs. 502/1992 già rilasciati alla data di adozione della predetta DGR.

Rilevava la Regione che il progetto di trasformazione presentato dalla ricorrente prevedeva un numero di posti letto per anziani non autosufficienti superiore al limite massimo autorizzabile di 120 posti letto.

6. La ricorrente presentava proprie osservazioni rilevando che la propria struttura era preesistente alla

DGR

46-528/2010 ed era già stata autorizzata per un numero di posti letto superiore a 120, anzi il nuovo progetto prevedeva una riduzione del numero complessivo di posti letto da 243 a 237.

7. Con determinazione dirigenziale n. 839 in data 8 novembre 2010, notificata il 16 novembre successivo, la Regione Piemonte concludeva il procedimento ex art. 8/ter D. Lgs. n. 502/1992 esprimendo parere negativo, in particolare rilevando l’erroneità dell’operazione aritmetica operata dalla società richiedente nelle proprie osservazioni, dal momento che nel conteggio erano stati inclusi anche i posti letto in RA i quali non avevano alcuna rilevanza rispetto alla verifica di compatibilità;
l’unica variazione rilevante, osservava la Regione, era quella dei posti letto di RSA che sarebbero passati da 76 a 101, “una variazione chiaramente inammissibile ai sensi della D.G.R. citata”.

8. Con ricorso notificato il 17 gennaio 2011 e depositato il 14 febbraio successivo, la ricorrente ha impugnato quest’ultima determinazione e ne ha chiesto l’annullamento sulla scorta di due motivi, con i quali ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, in particolare lamentando:

8.1) la violazione delle norme programmatorie di settore stabilite dalla stessa Regione Piemonte nella citata D.G.R. 46-528/2010, dal momento che:

- la struttura è già da molti anni accreditata per un numero di posti letto superiore a 120 per soggetti di varia tipologia non autosufficienti;

- il progetto presentato dalla ricorrente prevede una riduzione complessiva dei posti letto;

- l’intervento si colloca in un ambito territoriale (quello dell’ASL TO4) che si situa immediatamente a ridosso del territorio delle ASL TO1 e TO2 dove vi è un notevole sottodimensionamento dei posti letto disponibili per anziani non autosufficienti rispetto al fabbisogno programmato dalla Regione Piemonte;

8.2) l’erroneità delle valutazioni svolte dalla Regione nella determinazione impugnata, atteso che:

- già prima della D.G.R. 46-528/2010 la struttura Residenze Anni Azzurri era stata autorizzata per un numero massimo di posti letto per anziani non autosufficienti (RAF, RSA, NAT, NSV e NAC) pari a 158, quindi superiore a quello massimo di 120 previsto attualmente;

- anche l’aumento dei posti letto in RSA da 76 a 101 rientra nel limite attuale di 120;

- del resto, la

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