TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-12-16, n. 202200555
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Testo completo
Pubblicato il 16/12/2022
N. 00555/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00236/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR IA GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2022, proposto dalla EG s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Dolores Bottari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma FR IA GI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Croppo e Camilla Toresini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ferramenta NC De ON & C. s.a.s., Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziario, Catt Fvg s.r.l., Cata Artigianato FR IA GI s.r.l.,, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) in parte qua del decreto della Regione - Direzione Centrale Attività Produttive e Turismo prot. n. 585/PROTUR del 5.4.2022 e relativi elenchi allegati (imprese ammesse e non ammesse);
2) della comunicazione ricevuta il 5.4.2022 di rigetto della domanda della ricorrente;
3) in parte qua , della delibera della Giunta Regionale del FR IA GI n. 107/2022 del 28 gennaio 2022 e relativi allegati;
4) in parte qua del decreto n. 157/PROTUR del 7 febbraio 2022 di approvazione dell'avviso recante “ Individuazione dei beneficiari, requisiti di ammissibilità, criteri e modalità per l'accesso ai contributi di cui al DL 22 marzo 2021 n. 69 (…) ” e dell'avviso stesso (pubblicato sul canale telematico riservato al Bando);
5) di ogni altro atto, presupposto, connesso o conseguente, ed in particolare della comunicazione di avviso di motivi ostativi alla domanda del 15 marzo 2022;
nonché per la condanna dell’Amministrazione al riconoscimento del contributo, con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria – anche a titolo di risarcimento del danno - dal 5 aprile 2022 (data del decreto di approvazione dell’elenco degli ammessi) al saldo effettivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 25 maggio 2022 e depositato il successivo giorno 30 la società ricorrente, gestore di un villaggio turistico in località Nomplan, Comune di Comeglians, denominato “Dolomiti Village”, ha impugnato gli atti e provvedimenti in epigrafe coi quali la Regione l’ha esclusa dalla contribuzione pubblica connessa alla sospensione dell’attività a causa della pandemia di cui all’Avviso pubblico approvato con decreto della Regione n. 157/PROTUR del 7 febbraio 2022.
La non ammissione alla contribuzione è stata espressa sul rilievo che, alla data di avvio del canale contributivo, l’attività rappresentata dal codice Ateco primario/prevalente della ricorrente non rientrava nell’elenco dei codici Ateco ammessi a contribuzione, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 107/2022.
La ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 2 d.l. n. 41/2021, conv. nella l.n. 69/2021, eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà; 2) eccesso di potere per carenza di istruttoria e per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, violazione dei principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e del principio di conservazione degli atti amministrativi; 3) violazione dell’art. 3 e 10 bis della l. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di motivazione, carenza di istruttoria e per violazione del principio di partecipazione.
2. La Regione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. All’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la