TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-11-03, n. 202316304
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Pubblicato il 03/11/2023
N. 16304/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00672/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2018, proposto da
- Management Engineering Consulting s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, in proprio e in nome e per conto di Egis Projects s.a., Egis Structures et Environments s.a., Egis International s.a., Egis Road Operations s.a., Technip Italy s.p.a., Gefip Holding s.a. e Banca Carige s.p.a.;
- Infrastrutture Lavori Italia Autostrade s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
;
tutte rappresentate e difese dagli avvocati B G C e G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Via degli Scipioni, 288;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri
pro tempore
, rappresentati e difesi
ex lege
dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi
ex lege
dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
A s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicoletta Malaspina, Maria Pacifico e Ivana Rosa Di Chio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso la Direzione generale ANAS in Roma, Via Monzambano, 10;
per l’annullamento
- della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 65 del 7 agosto 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017, avente ad oggetto “ Approvazione dello schema di contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e A S.p.a. ”;
- di ogni atto a tale delibera antecedente, preparatorio, presupposto, conseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze e di A s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le società Management Engineering Consulting s.p.a. – la quale agisce in proprio e in nome e per conto: (i) delle società di diritto francese Egis Projects s.a., Egis Structures et Environments s.a., Egis International s.a., Egis Road Operations s.a.;(ii) di Technip Italy s.p.a.;(iii) di Gefip Holding s.a.;(iv) di Banca Carige s.p.a. – e Infrastrutture Lavori Italia Autostrade s.r.l. impugnano nel presente giudizio la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65 del 7 agosto 2017, recante l’approvazione dello schema di contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e A s.p.a., nella parte in cui prevede, nel piano pluriennale degli investimenti, il finanziamento per euro 1.582 milioni in favore di A, in qualità di gestore della rete infrastrutturale stradale di interesse nazionale, per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’itinerario stradale Orte-Mestre (tratta E45/E55).
2. Il quadro fattuale nel quale si inserisce la presente controversia può essere sintetizzato nei termini che seguono.
Le ricorrenti hanno presentato il 30 giugno 2003 al soggetto aggiudicatore A una proposta di finanza di progetto per l’affidamento in concessione del collegamento autostradale Orte-Mestre. Il progetto prevedeva l’adeguamento del collegamento stradale esistente e la gestione dell’infrastruttura quale autostrada a pedaggio.
Il 9 dicembre 2003 la proposta delle ricorrenti è stata dichiarata di pubblico interesse da A.
Il progetto preliminare è stato quindi più volte integrato e modificato dalle medesime ricorrenti su richiesta di A e, in esito alla procedura di VIA e di localizzazione urbanistica, è stato, da ultimo, approvato dalla stessa A, unitamente alla proposta di finanza di progetto, con determina dell’Amministratore unico n. 104 del 9 gennaio 2012.
Successivamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subentrato ad A nelle funzioni di soggetto aggiudicatore e di concedente dell’intervento, ha sottoposto la proposta delle ricorrenti e il progetto preliminare al CIPE, che lo ha approvato con la delibera n. 73 dell’8 novembre 2013. La predetta delibera non ha, tuttavia, ottenuto il visto da parte della Corte dei conti, la quale ha rilevato la mancanza di una norma che, escludendo l’infrastruttura dall’ambito di applicazione dell’articolo 19, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (articolo recante “ disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione ”), consentisse di accedere alle misure di defiscalizzazione.
L’articolo 2, comma 4, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha poi modificato il comma 2 dell’articolo 19 del decreto legge n. 69 del 2013, consentendo l’accesso alle misure di defiscalizzazione anche agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte fossero state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi nuovamente sottoposto il progetto preliminare e la proposta di finanza di progetto al CIPE, che li ha approvati con la delibera n. 41 del 10 novembre 2014. Neppure quest’ultima delibera ha, tuttavia, ottenuto il visto della Corte dei conti, in ragione della mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto preliminare dell’infrastruttura e stante anche la necessità di confermare la fattibilità finanziaria dell’opera con riferimento ai rischi connessi alla bancabilità.
Dopo di allora, la procedura di finanza di progetto non ha avuto ulteriore seguito.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, infatti, acquisito unicamente il parere della propria Struttura tecnica di missione sull’attuale della sostenibilità economico-finanziaria della proposta di finanza di progetto, reso il 17 febbraio 2016, nonché il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 70/2016, reso dall’Adunanza generale nella seduta del 15 luglio 2016. Quest’ultimo parere – secondo quanto esposto dalle ricorrenti – si è rivelato peraltro inutile, in quanto espresso su elaborati progettuali non corrispondenti a quelli approvati.
Il Ministero ha quindi domandato ad A di fornire le proprie controdeduzioni sui suddetti pareri e, inoltre, di fornire la quantificazione dei costi, qualora dovuti al promotore, sostenuti e documentati dal medesimo per l’integrazione del progetto in relazione allo studio di impatto ambientale e alla localizzazione urbanistica dell’opera. Ciò al fine di consentire “ (...) la conclusione dell’iter procedurale relativo alla Delibera CIPE n. 41/2014 ”.
Secondo quanto rappresentato dalle ricorrenti, alla data di proposizione del ricorso la predetta richiesta era rimasta senza riscontro.
Frattanto, le medesime ricorrenti hanno anche instaurato innanzi a questo Tribunale il ricorso iscritto ruolo generale n. 7019 del 2016, al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità precontrattuale delle Amministrazioni in relazione alla procedura di finanza di progetto e il conseguente risarcimento del danno.
3. Nel contesto ora illustrato, con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, le società indicate in epigrafe hanno sostenuto che la procedura di finanza di progetto avviata nel 2003 sarebbe tuttora pendente e che l’impugnata delibera del CIPE sarebbe pregiudizievole per i loro interessi. In tesi, tale pregiudizio deriverebbe dall’autorizzazione e dal finanziamento della realizzazione ad opera di A di interventi di manutenzione straordinaria del collegamento stradale Orte-Mestre, i quali in buona misura coinciderebbero con quelli previsti nel progetto preliminare approvato dalla stessa A, nell’ambito della procedura di finanza di progetto volta all’affidamento in concessione della trasformazione dell’infrastruttura esistente in autostrada e della sua successiva gestione a pedaggio.
4. Il ricorso è affidato ai motivi che si indicano di seguito.
I) Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria e contraddittorietà dell’attività amministrativa.
Ciò in quanto la delibera del CIPE, in considerazione del suo contenuto, sarebbe di per sé incompatibile con il permanere della procedura di finanza di progetto e, d’altro canto, non potrebbe dare luogo legittimamente a una revoca implicita della predetta procedura, sia perché è stata adottata da un’Amministrazione (il CIPE) diversa dal soggetto aggiudicatore della finanza di progetto (il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), sia – soprattutto – in quanto dovrebbe escludersi la possibilità che la revoca di un provvedimento amministrativo, costituente esercizio del potere di autotutela, possa assumere forma implicita, stante la necessità di manifestare espressamente le ragioni che giustificano la nuova determinazione.
II) Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza.
Al riguardo, le ricorrenti evidenziano che gli interventi di adeguamento della sede stradale previsti dal progetto preliminare del promotore nell’ambito della procedura di finanza di progetto sono volti a garantire: (i) quando di tipo A (larghezza di 25 m), una velocità di progetto pari a 90/140 km/h e una velocità massima di utenza consentita dal Codice della strada pari a 130 km/h;(ii) quando di tipo B con spartitraffico ridotto (larghezza 20,40 m), una velocità di progetto pari a 70/120 km/h e una velocità massima di utenza consentita dal Codice della strada pari a 110 km/h.
Ne deriverebbe l’irragionevolezza dello stanziamento, mediante la delibera impugnata, di un finanziamento di euro 1.582 milioni per la mera manutenzione straordinaria dell’infrastruttura, a fronte della previsione, nell’ambito della procedura di finanza di progetto, di un contributo pubblico di importo assai prossimo, ossia di euro 1.870 milioni, compensato da misure di defiscalizzazione, per la realizzazione di un intervento ben più incisivo, comportante l’allargamento della sede stradale e l’aumento della velocità di percorrenza.
III) Violazione dell’articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Ciò in quanto, in base alla predetta disposizione di legge, richiamata anche nell’impugnata delibera del CIPE, il contratto di programma tra A e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concerne le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione della medesima A, mentre l’itinerario E45/E55 Orte-Mestre, contemplato nello schema di contratto approvato, riguarda un tratto stradale che, in base alla procedura di finanza di progetto, è destinato a essere gestito a pedaggio dal concessionario.
5. L’Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), nonché per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’economia e delle finanze, ha depositato una memoria in vista dell’udienza.
5.1. La difesa erariale ha eccepito anzitutto l’inammissibilità del ricorso per difetto, in capo alle ricorrenti, di una situazione giuridica soggettiva suscettibile di tutela giurisdizionale. Ciò in considerazione del fatto che, pure a seguito della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto, l’Amministrazione non sarebbe comunque tenuta a dare corso alla gara per l’affidamento della relativa concessione.
Anche a voler ritenere potenzialmente lesivo il mero appostamento di un finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria, le ricorrenti, non essendo titolari di alcuna posizione di vantaggio, non potrebbero, pertanto, ricavare alcuna utilità pratica dall’annullamento della delibera e, conseguentemente, non avrebbero neppure un effettivo interesse al ricorso.
5.2. Sotto altro profilo, pure ammettendo che la delibera impugnata presenti una qualche valenza lesiva per le ricorrenti, in ogni caso il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, in considerazione della mancata impugnazione della precedente delibera del CIPE n. 63 del 2015, con la quale è stato espresso parere favorevole sullo schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e A per l’anno 2015;schema comprendente anche il piano pluriennale degli investimenti per il periodo 2015-2019, nel cui ambito era già previsto e finanziato l’intervento di manutenzione straordinaria della medesima arteria viaria. Il pregiudizio lamentato dalle ricorrenti, ove configurabile, sarebbe infatti ascrivibile alla predetta delibera n. 63 del 2015, che non è stata impugnata, come pure non lo è stato il contratto di programma ad essa accedente, né il contratto di programma 2016-2020, approvato con decreto interministeriale 27 dicembre 2017.
5.3. Nel merito, l’Avvocatura dello Stato ha diffusamente allegato l’infondatezza del ricorso.
6. Anche A si è costituita in giudizio e ha depositato una memoria.
6.1. La parte ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, per mancata impugnazione della delibera del CIPE n. 63 del 6 agosto 2015, di approvazione dello schema del contratto di programma 2015 e del piano pluriennale degli investimenti 2015-2019, nonché del relativo contratto di programma 2015, sottoscritto in data 31 agosto 2015.
6.2. Il ricorso sarebbe, comunque, anche improcedibile, a causa della mancata impugnazione di una serie di atti successivi alla delibera del CIPE n. 65 del 2017, aventi valenza confermativa di tale atto e dei relativi profili di lesività, e in particolare: (i) il contratto di programma 2016-2020, sottoscritto in data 21 dicembre 2017, divenuto efficace con il decreto interministeriale n. 588 del 27 dicembre 2017;(ii) la delibera del CIPE n. 36 del 24 luglio 2019, di approvazione dello schema del contratto di programma 2016-2020 – aggiornamento 2018-2019;(iii) il contratto di programma 2016-2020 – aggiornamento 2018-2019, sottoscritto in data 9 luglio 2021, divenuto efficace con il decreto interministeriale n. 399 del 17 settembre 2020;(iv) la delibera del CIPESS n. 44 del 27 luglio 2021, di approvazione dello schema di contratto di programma 2016-2020 – aggiornamento 2020;(v) il contratto di programma 2016-2020 – aggiornamento 2020, sottoscritto in data 17 giugno 2022 e divenuto efficace con il decreto interministeriale n. 338 del 17 ottobre 2022.
6.3. Sotto un ulteriore profilo, il ricorso sarebbe inammissibile per la mancanza, in capo alle ricorrenti, di una posizione soggettiva giuridicamente tutelabile rispetto alla procedura di finanza di progetto e perché l’atto impugnato non sarebbe immediatamente lesivo degli interessi delle medesime società.
Più in dettaglio, rispetto alla procedura di finanza di progetto, la situazione delle ricorrenti avrebbe consistenza di mera aspettativa e la posizione di vantaggio acquisita per effetto della dichiarazione di pubblico interesse si esplicherebbe soltanto all’interno della gara, una volta assunta la decisione di affidare la concessione. Non si comprenderebbe neppure, pertanto, l’interesse delle medesime ricorrenti all’annullamento della delibera impugnata, posto che tale esito non consentirebbe loro di ottenere il bene della vita cui aspirano.
D’altro canto, occorrerebbe considerare che il contratto di programma è essenzialmente uno strumento di pianificazione e razionalizzazione della spesa, che non produce altri effetti giuridici, se non il vincolo per A, che dovrà attenersi alle scelte effettuate e all’ordine di priorità indicato nel programma. Si tratterebbe, quindi, di un atto privo di effetti lesivi diretti, in quanto tali effetti potranno verificarsi soltanto a seguito dell’adozione dei relativi atti applicativi.
6.4. A ha, inoltre, allegato l’infondatezza del ricorso nel merito.
7. In vista dell’udienza, anche le ricorrenti hanno depositato una memoria, con la quale hanno esposto vicende successive alla proposizione del ricorso, dalle quali risulterebbe comprovata, a loro avviso, l’attuale pendenza della procedura di finanza di progetto.
8. Tutte le parti hanno, infine, replicato alle produzioni avversarie.
9. All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023 il Collegio ha prospettato alle parti possibili profili di difetto di legittimazione e di interesse al ricorso.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
10. Le ricorrenti contestano la delibera del CIPE n. 65 del 7 agosto 2017, recante “ Approvazione dello schema di contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e A S.p.a. ”, poiché ritengono che l’autorizzazione e il finanziamento della realizzazione, da parte di A, di interventi di manutenzione straordinaria dell’arteria viaria Orte-Mestre sarebbe incompatibile con il progetto preliminare alla base della procedura di finanza di progetto avviata nel 2003, nell’ambito della quale esse hanno assunto la veste di soggetto promotore. A loro avviso, sarebbe stata disposta una non consentita revoca implicita della predetta procedura, rimasta pendente a seguito delle circostanze sopra illustrate.
11. Rileva il Collegio che, pur volendo seguire la linea argomentativa delle ricorrenti, il gravame si rivela inammissibile, come correttamente eccepito dall’Avvocatura dello Stato e da A.
11.1. Ove, infatti, il pregiudizio subito dalle ricorrenti consistesse nell’assunzione di una determinazione contraria rispetto alla procedura di finanza di progetto, e tale da determinarne l’implicita revoca, il predetto effetto dovrebbe farsi risalire al primo provvedimento con il quale è stato deliberato di autorizzare e finanziare il contestato intervento di manutenzione straordinaria da realizzarsi da parte di A.
In questa prospettiva, rileva la circostanza che, come è stato ben evidenziato dalle resistenti, tale provvedimento è individuabile non già nella delibera del CIPE n. 65 del 7 agosto 2017, bensì nella precedente delibera del medesimo Comitato n. 63 del 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015, con la quale è stato espresso parere favorevole sullo schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e A per l’anno 2015, comprendente anche il piano pluriennale degli investimenti per il periodo 2015-2019, nel cui ambito era già previsto e finanziato l’intervento di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura viaria Orte-Mestre, per l’importo di 1.624,20 milioni di euro, poi rimodulato dalla delibera impugnata nel diverso importo di 1.580 milioni di euro.
11.2. Ne deriva che, anche laddove le ricorrenti ottenessero l’annullamento del provvedimento contestato in questa sede, ciò non soddisferebbe il loro interesse, perché non farebbe venire meno il prospettato effetto di revoca implicita della procedura di finanza di progetto, trattandosi di un effetto istantaneo e non durevole, come tale già prodottosi a seguito della precedente delibera n. 63 del 2015, mai contestata.
12. D’altro canto, sempre seguendo il ragionamento delle ricorrenti, laddove il pregiudizio lamentato fosse ricondotto non tanto a tale ipotizzato effetto di revoca implicita, quanto piuttosto al fatto in sé della preordinazione della realizzazione di opere ritenute incompatibili con l’oggetto della procedura di finanza di progetto, allora dovrebbe rilevarsi l’improcedibilità del ricorso, secondo quanto pure correttamente eccepito da A.
12.1. Successivamente alla delibera impugnata, infatti, il contratto di programma 2016-2020 è stato oggetto di ripetuti aggiornamenti, i quali, secondo quanto si evince dalla documentazione depositata in giudizio, hanno avuto talvolta anche valenza novativa dell’originario contratto di programma e dei relativi allegati (si vedano, ad esempio, i documenti n. 13, 14 e 15 depositati da A, concernenti l’aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2016-2020, dai quali emerge l’integrale sostituzione dell’articolato e degli allegati dell’originario contratto, inclusi quelli rimasti invariati).
Tali successivi aggiornamenti non sono stati, tuttavia, impugnati dalle ricorrenti.
12.2. Conseguentemente, anche laddove – in ipotesi – la delibera n. 65 del 2017 fosse annullata in questa sede, non verrebbe meno il finanziamento contestato, oggetto delle successive riedizioni del contratto di programma 2016-2020.
Come anticipato, in questa diversa prospettiva il ricorso si rivelerebbe pertanto improcedibile.
13. A ben vedere, peraltro, sono le premesse stesse dalle quali muove la prospettazione delle ricorrenti a non poter essere condivise e a condurre – anche indipendentemente da quanto sopra esposto – a rilevare l’inammissibilità del gravame.
13.1. Le predette società fondano, infatti, la propria legittimazione a ricorrere e l’interesse al ricorso su due assunti: (i) che sia tuttora pendente la procedura di finanza di progetto avviata nel 2003 per la concessione della trasformazione in autostrada e della gestione a pedaggio del collegamento viario Orte-Mestre;(ii) che la delibera del CIPE n. 65 del 2017 abbia autorizzato e finanziato un intervento incompatibile rispetto all’opera oggetto della procedura di finanza di progetto, tanto da determinarne una non consentita revoca implicita.
13.2. Il Collegio ritiene che non sia necessario affrontare nella presente sede la prima questione, controversa tra le parti, concernente la pendenza o meno della procedura di finanza di progetto avviata nel 2003 per la concessione della trasformazione in autostrada e la gestione a pedaggio del collegamento viario Orte-Mestre.
Indipendentemente dalla soluzione da dare a tale questione, infatti, non trova riscontro il secondo assunto delle ricorrenti.
13.3. Deve osservarsi che l’arteria viaria Orte-Mestre è attualmente esistente ed è un’infrastruttura gestita da A, senza la corresponsione di un pedaggio da parte degli utenti.
L’oggetto della procedura di finanza di progetto, facente capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consiste nella concessione della trasformazione del collegamento viario in autostrada e nella successiva gestione a pedaggio dell’opera. In particolare, secondo quanto affermato dalle ricorrenti, tale trasformazione prevede la realizzazione di rilevanti interventi di adeguamento della sede stradale, la quale verrebbe portata a una larghezza di 25 metri o di 20,40 metri, a seconda dei casi, con conseguente significativo incremento delle velocità consentite di percorrenza.
La delibera del CIPE impugnata in questa sede reca, invece, il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura esistente, da attuarsi da parte del soggetto gestore, ossia A, senza determinare la trasformazione del collegamento viario in autostrada, né prevedere la successiva gestione a pedaggio dell’opera.
13.4. Ritiene il Collegio che la procedura di finanza di progetto e il finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria sopra richiamate attengano a procedimenti del tutto distinti e autonomi, atteso che gli stessi: (i) fanno capo ad Amministrazioni distinte (in un caso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’altro il CIPE);(ii) riguardano interventi diversi (in un caso la trasformazione di un’arteria viaria in autostrada, mediante opere di allargamento della sede stradale, nel secondo la mera manutenzione straordinaria dell’infrastruttura esistente);(iii) sono volti a perseguire finalità radicalmente differenti (in un caso la concessione volta alla realizzazione e gestione di un’autostrada, da remunerare anche mediante la previsione di un pedaggio, nell’altro la mera manutenzione della strada esistente da parte dell’attuale gestore).
I due procedimenti si pongono su piani diversi e non presentano, in verità, punti di contatto tra di loro. E ciò tanto più ove si consideri che la manutenzione della rete viaria affidata in gestione ad A costituisce un compito necessario e indefettibile del gestore, il quale deve garantire costantemente la sicurezza delle strade di propria competenza.
13.5. Non può, perciò, ritenersi che la deliberazione dell’autorizzazione e del finanziamento di opere di mera manutenzione straordinaria dell’infrastruttura esistente si ponga in rapporto di reciproca esclusione rispetto alla procedura di finanza di progetto eventualmente ancora pendente e avente un oggetto del tutto diverso, come più volte detto.
Conseguentemente, non emerge neppure una posizione qualificata e differenziata delle ricorrenti all’impugnazione della delibera del CIPE, costituente l’esito di un procedimento al quale esse sono del tutto estranee.
Non è riscontrabile neanche un interesse delle medesime ricorrenti all’annullamento della predetta delibera, la quale: (i) non ha inciso sulla procedura di finanza di progetto (ove ancora pendente);(ii) anche qualora annullata, non comporterebbe né la ripresa, né la conclusione favorevole alle ricorrenti di tale procedura (sempre se tuttora pendente).
13.6. A ben vedere, l’unico pregiudizio che le ricorrenti potrebbero astrattamente subire consiste nel fatto che, una volta deliberata la manutenzione straordinaria dell’arteria viaria esistente, potrebbe essere ritenuto non più conveniente dare corso alla procedura di finanza di progetto.
Tale pregiudizio, tuttavia, oltre a presentare un carattere puramente ipotetico ed eventuale, costituirebbe anche una mera conseguenza di fatto della scelta operata dal CIPE;scelta che soltanto indirettamente potrebbe riverberarsi sul procedimento di finanza di progetto di interesse delle ricorrenti. Rispetto alla delibera impugnata, la posizione delle società in epigrafe non è pertanto qualificabile come una situazione qualificata e differenziata, ma costituisce piuttosto un interesse di mero fatto, che non dà accesso, in quanto tale, alla tutela giurisdizionale.
14. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
15. In considerazione dell’esito in rito e tenuto conto dei profili di complessità della controversia, le spese di lite, che si liquidano per l’intero nell’importo di euro 12.000.00 (dodicimila/00), oltre accessori di legge, vanno compensate tra le parti nella misura di un terzo, con condanna delle ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento dei rimanenti due terzi in favore delle parti complessivamente assistite dall’Avvocatura dello Stato, nonché nella stessa misura in favore di A.