TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-07-28, n. 202000494
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Testo completo
Pubblicato il 28/07/2020
N. 00494/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, M S, F M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;
per l'annullamento
a) del decreto del Questore della Provincia di Torino prot. n. Cat. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, presentata dal sig. -OMISSIS-;
b) di ogni altro atto, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quello impugnato e, in particolare, della nota informativa redatta dal Comando Stazione Carabinieri di Alpignano in data 9.1.2018, non nota al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07 luglio 2020 il dott. M F e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS-l’odierno ricorrente presentava alla Questura di Torino istanza per il rinnovo della licenza di porto d’armi ad uso caccia.
2. Con decreto n. Cat. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, il Questore della Provincia di Torino rigettava l’istanza di rinnovo dopo aver notificato preavviso di rigetto e valutate le controdeduzioni dell’istante.
3. Il provvedimento, in applicazione dell’art. 43, secondo comma del TULPS, motivava il rigetto sulla base di una serie di deferimenti all’autorità giudiziaria riguardanti il richiedente e comunicati con nota informativa del -OMISSIS-dal Comando Stazione Carabinieri di Alpignano. In particolare risultava che il ricorrente fosse stato deferito il -OMISSIS-per il reato di cui all’art. 595 c.p. (diffamazione); il -OMISSIS-per i reati di cui agli artt. 594, 595 e 612 (ingiuria, diffamazione e minaccia); il -OMISSIS-per violazioni in materia edilizia e deturpamento di bellezze naturali.
4. La Questura, nel provvedimento impugnato, dà atto che i fatti oggetto di indagine non hanno condotto ad alcun rinvio a giudizio poiché i procedimenti penali sono stati archiviati dal G.I.P. nel periodo dal 2012 al 2014. Nel decreto, inoltre, si legge che con riferimento all’ulteriore procedimento penale n. -OMISSIS-(sempre archiviato), per i reati di cui agli artt. 594, 612 e 635 c.p., il giudice per le indagini preliminari, pur non ravvisando elementi sufficienti a sostenere adeguatamente l’accusa, menzionava “ pessimi rapporti tra la famiglia […] ed il [ricorrente attuale] (ed il suo entourage familiare) di cui è pieno il fascicolo ”.
La decisione di rigetto dell’istanza, pertanto, è motivata in relazione ai fatti sopra descritti giungendo ad esprimere un giudizio di non irreprensibilità sulla condotta del richiedente (in quanto “ non esente da mende ”) e di non totale affidabilità circa il non cattivo uso delle armi. La Questura, infine, ritiene che le circostanze esaminate risultino sintomatiche di una personalità non improntata “ a puntuale osservanza dei precetti giuridici e possono essere elevate ad elemento giustificativo il diniego del porto d’armi, con scelta effettuata a prevenzione di possibili pregiudizi alla sicurezza ed alla incolumità pubblica, data la sua intrinseca pericolosità ”.
5. Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto ricorso avanti questo TAR, depositandolo in data 14.03.2019, nel quale lamenta, in un unico