TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-03-31, n. 201400886
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Testo completo
N. 00886/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02182/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 2182 del 2013, proposto dalla:
- Chemi.Pul. Italiana s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo r.t.i. con la C.I.C.L.A.T. soc. coop., rappresentata e difesa dagli Avv.ti F F e L N, con domicilio eletto in Lecce, al viale Leopardi 151, presso lo studio dell’Avv. A P N;
contro
- l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, rappresentata e difesa dall’Avv. D S, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r.;
nei confronti di
- Consorzio Lombardo Cooperative Produzione Lavoro e Servizi;
- La Cascina Global Service s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Perrone, con domicilio eletto in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Maria Antonietta Nigro, alla via Nullo D’Amato 2;
per l’annullamento
- dell’esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizie presso le strutture ospedaliere e territoriali della ASL Taranto di cui alla nota prot. 81474 dell’8 novembre 2013, determinata dall’anomalia dell’offerta presentata;
- di ogni atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riferimento: agli atti della Commissione incaricata di procedere alla valutazione di anomalia delle offerte;alla Relazione conclusiva di cui alla nota prot. 72080 del 9 ottobre 2013;alla nota prot. 295 del 24 gennaio 2013;alla nota prot. 1936 del 24 aprile 2013;
- degli atti di aggiudicazione dei quali al momento non si ha conoscenza, ove eventualmente già intervenuti ( in tal caso, con dichiarazione d’inefficacia del contratto che sia stato eventualmente concluso con l’aggiudicataria e con condanna dell’Amministrazione a pronunciare il subentro dell’attuale ricorrente nell’esecuzione dell’appalto ove la stessa abbia già avuto inizio ovvero, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente ).
Visto il ricorso.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto.
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal La Cascina Global Service s.r.l..
Visti gli atti della causa.
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, c.p.a..
Relatore all’udienza pubblica del 13 marzo 2014 il Cons. E M e uditi gli Avv.ti Francario, Semeraro e Perrone.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Dal ricorso e dagli altri della causa emerge che:
- la ricorrente Chemi.Pul. Italiana partecipava, in a.t.i. con la CICLAT soc. coop., alla gara per l’affidamento del servizio di pulizia presso le strutture ospedaliere e territoriali della ASL di Taranto, classificandosi al secondo posto della graduatoria ( prima era la ditta Co.Lo.Coop. soc. coop. e terza La Cascina Global Service ).
- con nota del 6 giugno 2012, prot. n. 3530, il Direttore Area Gestione del Patrimonio della ASL comunicava alla Chemi.Pul. Italiana ( oltre che alla Co.Lo.Coop. ), quale Responsabile del procedimento, che la sua offerta appariva anomala, chiedendo quindi di produrre le eventuali giustificazioni ( relative a una serie di elementi analiticamente elencati ).
- con successiva nota del 6 luglio 2012, prot. n. 4309, ancora, il medesimo dirigente precisava di “ dover ricorrere all’istituzione di apposita commissione prevista dall’art. 88, comma 1 bis, d.lgs. n. 163/2006, in esercizio della facoltà riconosciuta dall’art. 121, comma 4, del d.p.r. n. 207/2010 ”.
- allegate, dalla Chemi.Pul., le richieste giustificazioni, essa veniva convocata in audizione - nella persona del legale rappresentante - con nota del 24 aprile 2013, prot. n. 1936 ( la Co.Lo.Coop., intanto, veniva definitivamente esclusa dalla gara ).
- in data 8 maggio 2013, dunque, si svolgeva avanti alla Commissione la seduta in contraddittorio: il Presidente richiamava il contenuto della relazione predisposta quanto all’offerta della Chemi.Pul. e, questa, chiedeva un termine per contro-dedurre;la Commissione fissava, allo scopo, la data del 20 maggio 2013.
- acquisite le contro-deduzioni, la Commissione formulava quindi la relazione finale del 9 ottobre 2013, prot. n. 72080, nella quale ribadiva il giudizio di anomalia dell’offerta Chemi.Pul..
- in data 8 novembre 2013, infine, veniva adottata dal RUP la determinazione di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara.
2.- La stessa era dunque impugnata per i seguenti motivi:
A) violazione dell’art. 88 d.lgs. n. 163 del 2006 sotto il profilo del mancato rispetto del principio di effettività del contraddittorio.
B) violazione degli artt. 87 e 88 d.lgs. n. 163 del 2006 sotto il profilo della erronea, illogica e contraddittoria motivazione di incongruità dell’offerta e della violazione e falsa applicazione della legge n. 407 del 1990, dell’accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013 (art. 9) e del d.lgs. n. 446 del 1997 (art. 11, comma 1, n. 2).
3.- Ritenendo che, in ogni caso, la ricorrente andasse esclusa dalla gara anche per ulteriori circostanze, la