TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-11-15, n. 202300936

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-11-15, n. 202300936
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300936
Data del deposito : 15 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2023

N. 00936/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00102/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 102 del 2021, proposto da
C P, rappresentato e difeso dall’avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;



per l’annullamento

- del decreto del 4 dicembre 2020 adottato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, a firma del Provveditore, dott. Pierpaolo D’Andria, notificato al dipendente in data 15 dicembre 2020, mediante il quale è stata inflitta nei confronti dell’Ass. C. Coord. Pannese Ciriaco la sanzione disciplinare della deplorazione per la ritenuta violazione dell’art. 4, co. 1, lett. l) del d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 449;

- della deliberazione adottata in data 27 ottobre 2020 dal Consiglio regionale di disciplina, nonché dei relativi verbali e relazioni resi nell’ambito del procedimento disciplinare n. 21/2020;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 novembre 2023 il dott. Davide Miniussi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di reclusione di Sanremo, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe (nonché la relativa proposta), con cui il Provveditore regionale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha inflitto nei suoi confronti la sanzione disciplinare della deplorazione per avere egli preso parte ad una videoregistrazione (realizzata in pertinenze dell’abitazione dell’odierno ricorrente), successivamente diffusa in rete (a dire dell’odierno ricorrente, dal figlio minore) mediante il social network TikTok ”, in cui l’odierno ricorrente, indossando parte dell’uniforme di servizio (in promiscuità con abiti civili), figura sovraintendere ad un posto di blocco fittizio in due distinte occasioni: nella prima

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