TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2021-09-15, n. 202100267

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2021-09-15, n. 202100267
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202100267
Data del deposito : 15 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/09/2021

N. 00664/2021 REG.RIC.

N. 00267/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00664/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 664 del 2021, proposto da:


Società Caramori S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati M F e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Anas S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati P R A e C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Anas S.p.A. - - Struttura Territoriale Sardegna, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

1. Del bando di gara

SSACQ

002-21 pubblicato su G.U.R.I. Serie Speciale n 77 del 7 luglio 2021 avente ad oggetto l'esecuzione di: “Servizi di M.R. – Opere di manutenzione del verde sulle strade del Centro Manutentorio F di Tempio – Struttura Territoriale Sardegna – Area Gestione Rete di Sassari”.

CIG

8646080AEB – SIL: SSMR2124069017 – CUP F36G21000050001;

2. Della Determina a contrarre n. CDG – 00301280-I del 14 maggio 2021, non in possesso della ricorrente;

3. Del Disciplinare di gara e del Progetto/perizia di gara n. 9017 del 12 gennaio 2021, nello specifico: del Capitolato Speciale d'appalto – norme tecniche (doc. n. 3);
del Capitolato speciale d'Appalto – norme generali (doc. n. 4);
della Relazione (doc. n. 5);
del computo metrico (doc. n. 6);
della stima degli oneri della sicurezza (doc. n. 7);
stima oneri sicurezza COVID (doc. n. 8);
Prospetto opere in verde (doc. n. 9);
della stima incidenza della manodopera (doc. n. 10);
dell'elenco prezzi (doc. n. 11). E, per quanto occorrer possa, dei seguenti ulteriori documenti facenti sempre parte della legge di gara: tabelle giustificativi (doc. n. 12);
schema di contratto (doc. n. 13);
Duvri (doc n. 14);
elenchi strade e corografia (doc. n. 15);
linee guida ambientali (doc. n. 16);
criteri di valutazione (doc. n. 17);
relativi allegati al Disciplinare da 1 a 5 “Modello di lettera offerta”(doc. n. 18);
“DGUE” (doc. n. 19);
“Stato di Famiglia”(doc. n. 20);
“dichiarazione offerta”(doc. n. 21);
“dettaglio costi manodopera” (doc. n. 22);

4. Di tutti gli ulteriori atti ad essi connessi, presupposti e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anas S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2021 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che la società ricorrente – che non ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale - ha contestato la legittimità degli atti di gara impugnati sia perché, a suo avviso, il prezzo posto a base d’asta sarebbe incongruo rispetto alle prestazioni ed agli standard qualitativi richiesti per l’espletamento dei lavori, sia per carenze ed inesattezze del progetto dei lavori, sicchè sarebbe impossibile effettuare un utile calcolo di convenienza economica ai fini della formulazione dell’offerta perchè le condizioni negoziali renderebbero il contratto eccessivamente oneroso e non conveniente;

Ritenuto che nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, alla luce dei contenuti della memoria dell’amministrazione e in considerazione del fatto che – come dichiarato dall’ANAS nelle sue difese – numerose imprese hanno formulato offerte al ribasso, le argomentazioni della ricorrente non evidenziano profili suscettibili di favorevole apprezzamento ai fini della concessione dell’invocata misura cautelare volta a determinare la sospensione della procedura di gara in corso;

Ritenuto peraltro che la vicenda meriti comunque una sollecita definizione del merito della questione, per la quale può fin d’ora essere fissata la pubblica udienza del 16 febbraio 2022;

Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio,

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