TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2012-12-13, n. 201201113

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2012-12-13, n. 201201113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201201113
Data del deposito : 13 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00361/2012 REG.RIC.

N. 01113/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00361/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 361 del 2012, proposto da:
P L, rappresentato e difeso dall'avv. N N, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;



contro

A.R.G.E.A. SARDEGNA - Agenzia Regionale per la Gestione ed Erogazione degli Aiuti in Agricoltura, con sede legale in Oristano, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti F C e M S, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;



nei confronti di

Cooperativa Pescatori Stella Maris Arbatax Srl, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- della determinazione n.72/2012 del 17.01.2012, del Direttore Generale dell'Argea Sardegna, con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il diniego del riconoscimento degli indennizzi previsti dall'art. 11 della L.R. n. 3/2006 istitutiva del Fondo di Solidarietà Regionale per la Pesca;

- della nota dell'Argea Sardegna prot. 2011 del 27.4.2010 di rigetto dell’istanza di indennizzo del ricorrente;

- ove occorra della nota dell'Argea Sardegna prot. 0011329 del 25.10.2011;

- di tutti gli atti connessi e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Argea Sardegna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il dott. M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente era un socio lavoratore dipendente della Cooperativa Pescatori Stella Maris Arbatax Srl, presso la quale svolgeva l'attività di pescatore.

La propria permanenza all'interno della compagine societaria era subordinata alla messa a disposizione della propria motobarca destinata alla pesca costiera locale entro le sei miglia, con la quale, unitamente alla propria moglie anch'essa socia della cooperativa, svolgeva l'attività di pesca costiera.

A seguito dell'evento alluvionale del 27 e 28 novembre 2008, l'imbarcazione di proprietà della ricorrente affondava.

Nel successivo periodo il ricorrente, non potendo più conferire all'interno della cooperativa il proprio mezzo e quindi venuti meno i requisiti di permanenza, veniva, al pari della propria moglie, espulso dalla cooperativa.

Il ricorrente in data 14 maggio 2009 presentava domanda destinata ad ottenere il riconoscimento dell’indennizzo previsto dal Fondo di solidarietà regionale per la pesca.

Con atto prot. 2011 del 27.4.2010 Argea Sardegna rigettava l'istanza di indennizzo del ricorrente in considerazione della sua qualità di lavoratore dipendente.

Avverso tale provvedimento il ricorrente presentava ricorso gerarchico in data 24 maggio 2010.

Con determinazione n.72/2012 del 17.01.2012, il Direttore Generale dell'Argea Sardegna rigettava il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il diniego del riconoscimento degli indennizzi previsti dall'art. 11 della L.R. n. 3/2006 istitutiva del Fondo di Solidarietà Regionale per la Pesca.

Il ricorrente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha quindi proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l'annullamento della determinazione n.72/2012 del 17.01.2012, del Direttore Generale dell'Argea Sardegna, con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il diniego del riconoscimento degli indennizzi previsti dall'art. 11 della L.R. n. 3/2006 istitutiva del Fondo di Solidarietà Regionale per la Pesca; della nota dell'Argea Sardegna prot. 2011 del 27.4.2010 di rigetto dell’istanza di indennizzo del ricorrente;- ove occorra della nota dell'Argea Sardegna prot. 0011329 del 25.10.2011; di tutti gli atti connessi e/o consequenziali.

A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l'accoglimento del ricorso.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Con successive memorie

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi