TAR Aosta, sez. I, sentenza 2012-12-13, n. 201200111

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2012-12-13, n. 201200111
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201200111
Data del deposito : 13 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00051/2012 REG.RIC.

N. 00111/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00051/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2012, proposto da:
- La Grenade S.r.l. e RA di P R e C. S.a.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dall’Avv. A Q, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Aosta, Via Festaz n. 52;

contro

- il Comune di Sarre, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. L S, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Aosta, Via Challand n. 30;

per l’annullamento

- della delibera del Consiglio Comunale di Sarre n. 131 del 10 aprile 2012, pubblicata sull’Albo pretorio in data 19 aprile 2012, avente ad oggetto “esame osservazioni ed approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 16 relativa ai lavori di sistemazione della viabilità in frazione La Grenade”;

- della convenzione richiamata nella detta delibera non nota ai ricorrenti, e di cui non si conoscono gli estremi;

- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sarre;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il primo referendario A D V;

Uditi, all’udienza pubblica del 12 dicembre 2012, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 15 giugno 2012 e depositato l’11 luglio successivo, le società ricorrenti hanno impugnato la delibera del Consiglio Comunale di Sarre n. 131 del 10 aprile 2012, pubblicata sull’Albo pretorio in data 19 aprile 2012, avente ad oggetto “esame osservazioni ed approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C. n. 16 relativa ai lavori di sistemazione della viabilità in frazione La Grenade” e la convenzione richiamata nella detta delibera.

A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di eccesso di potere, di violazione dell’obbligo di imparzialità della P.A., di manifesta ingiustizia e di sviamento del pubblico interesse.

La realizzazione della rotatoria sulla SS 26 in prossimità degli svincoli di entrata/uscita dalla città di Aosta, che dovrebbe interessare anche i terreni di proprietà delle ricorrenti società, sarebbe finalizzata ad accompagnare lo sviluppo futuro dell’area artigianale, commerciale e industriale, pur in assenza di una modifica al Piano commerciale relativo all’aera interessata dal richiamato intervento. Difatti l’affermazione che nell’area sarebbe prevista la realizzazione di una struttura commerciale e che, attraverso una convezione, i soggetti proponenti si sarebbero impegnati a realizzare a loro carico una parte della viabilità, non sembrerebbe suffragata da alcun elemento concreto e comunque producendo un vincolo di natura meramente privatistica, non potrebbe generare oneri a carico di terzi soggetti.

Con un secondo gruppo di censure si assume l’eccesso di potere, la violazione dei precetti di imparzialità e buon andamento della P.A., la violazione del principio di ragionevolezza, la manifesta illogicità e la violazione di legge con riferimento all’art. 31, secondo comma, della legge regionale n. 11 del 1998.

Le finalità perseguite dall’Amministrazione comunale, ossia la realizzazione di infrastrutture primarie per favorire lo sviluppo delle aree, dovrebbero essere raggiunte attraverso l’utilizzo di moduli pubblicistici e non per mezzo di una convezione di natura privatistica con soggetti privati che perseguirebbero i loro esclusivi interessi. Questi ultimi dovrebbero non solo impiegare le loro risorse finanziarie per realizzare la strada che dovrebbe collegare l’erigenda struttura commerciale alla rotatoria, ma anche utilizzare terreni di loro proprietà. Del resto l’opera da realizzare non presenterebbe i profili di interesse pubblico necessari per utilizzare la procedura semplificata di approvazione di un progetto preliminare di opera pubblica.

Vengono, inoltre, eccepiti l’eccesso di potere, l’irragionevolezza, l’ingiustizia manifesta, la contraddittorietà, la disparità di trattamento e l’illogicità.

La scelta progettuale adottata dall’Amministrazione sarebbe del tutto irragionevole, in quanto verrebbero espropriati dei mappali – di proprietà delle parti ricorrenti – su cui insisterebbero degli insediamenti, mentre un terreno posto su un mappale confinante e destinato soltanto a prato irriguo non sarebbe minimamente coinvolto nella procedura, nemmeno nella parte di confine.

Infine, vengono dedotti l’eccesso di potere, la manifesta ingiustizia, l’irragionevolezza e o sviamento del pubblico interesse.

L’impostazione della viabilità sarebbe tale che, anche per il futuro, i successivi interventi dovrebbero gravare sulla proprietà delle ricorretti, contrariamente alla circostanza evidenziata dal Comune secondo cui ciò sarebbe funzionale soltanto alla fruibilità dell’insediamento commerciale.

Si è costituito in giudizio il Comune di Sarre, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata in prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, la difesa delle parti ricorrenti ha ribadito le proprie posizioni.

Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2012, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

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