TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-07-26, n. 201909992

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-07-26, n. 201909992
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201909992
Data del deposito : 26 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2019

N. 09992/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02644/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2644 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Integra Societa' Cooperativa - Mandataria Cos.Ndo Rti con Edilmassimo S.r.l. Un. e Gruppo Zeppieri Costruzoni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo De Carolis n. 34/B;

contro

Acea S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L F, M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M A in Roma, via Udine 6;

nei confronti

C R &
Fglio S.r.l., in proprio e in qualità di mandataria in costituendo RTI con IRCOP S.p.A. e C.E.B.A.T. COSTRUZIONI ELETTRICHE BASSA ALTA TENSIONE S.r.l. mandanti;Cebat, Costruzioni Elettriche Bassa Alta Tensione S.r.l., Ircop S.p.A., in qualità di mandanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Vinti, Corinna Fedeli, Luca Massatani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- il Provvedimento di ACEA S.p.A. di esclusione dalla gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro, avente ad oggetto i “Lavori di manutenzione reti e servizi del ciclo idrico integrato ATO 5”, lotto unico, del Consorzio Integra Società Cooperativa, mandataria nel costituendo RTI con Edilmassimo S.r.l. unipersonale e Gruppo Zeppieri Costruzioni S.r.l., mandanti;

- il Provvedimento di Aggiudicazione definitiva della gara predetta per l’importo di € 25.513.916,00 all’operatore classificato terzo nella graduatoria allegata al provvedimento CICCHETTI REMO &
FIGLIO S.r.l. mandataria in costituendo RTI con IRCOP S.p.A. e C.E.B.A.T. COSTRUZIONI ELETTRICHE BASSA ALTA TENSIONE S.r.l. mandanti;

- con riserva di contestazione e impugnazione, mediante motivi aggiunti, dei verbali di gara di ammissione delle ditte concorrenti e di attribuzione dei punteggi alle ditte in gara, ed in particolare alla ricorrente, alla ditta risultata aggiudicataria, RTI C R &
Fglio S.r.l., IRCOP S.p.A. e C.E.B.A.T. S.r.l. ed altri, ed al RTI di MONACO S.p.A., mandataria con Impresa Benito Stirpe Costruzioni Generali S.p.A. e Muccitelli S.r.l. mandanti, risultata prima nella graduatoria provvisoria.

- con riserva di contestazione e impugnazione mediante motivi aggiunti, dei verbali tutti delle riunioni di esame e di valutazione delle offerte nonché la Relazione finale, redatti dalla Commissione nominata al fine della valutazione delle offerte sospette di anomalia.

- ogni altro atto della procedura preparatorio, presupposto, e/o connesso, collegato o consequenziale a quelli impugnati che abbia portato ai provvedimenti di esclusione della ricorrente e di aggiudicazione definitiva al RTI Cecchetti Remo &
Fglio S.r.l. mandataria, Ircop S.p.a. e C.E.B.A.T. Costruzioni Elettriche Bassa Alta Tensione S.r.l. mandanti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26\3\2019 :

per l’annullamento

dei medesimi atti già impugnati con il ricorso originario, ma per ulteriori motivi.

Nonché per il subentro, previa dichiarazione di inefficacia del contratto,

o in subordine per la condanna

al risarcimento del danno.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acea S.p.A. e di C R &
Fglio S.r.l. e di Cebat. Costruzioni Elettriche Bassa Alta Tensione S.r.l. e di Ircop S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 la dott.ssa M L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato:

- il Provvedimento di ACEA S.p.A. di esclusione dalla gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro, avente ad oggetto i “Lavori di manutenzione reti e servizi del ciclo idrico integrato ATO 5”, lotto unico, del Consorzio Integra Società Cooperativa, mandataria nel costituendo RTI con Edilmassimo S.r.l. unipersonale e Gruppo Zeppieri Costruzioni S.r.l., mandanti;

- il Provvedimento di Aggiudicazione definitiva della gara predetta per l’importo di € 25.513.916,00 all’operatore classificato terzo nella graduatoria allegata al provvedimento CICCHETTI REMO &
FIGLIO S.r.l. mandataria in costituendo RTI con IRCOP S.p.A. e C.E.B.A.T. COSTRUZIONI ELETTRICHE BASSA ALTA TENSIONE S.r.l. mandanti.

Parte ricorrente ha inoltre richiesto l’aggiudicazione ed il subentro conseguente all’annullamento della aggiudicazione definitiva impugnata, nonché la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente concluso, e, in subordine, la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dagli atti impugnati, da disporsi per equivalente, anche con riferimento al danno curriculare, al danno da perdita di chance , al danno all’immagine, oltre che del danno derivante dalle spese affrontata per la gara, anche a titolo di responsabilità precontrattuale.

La ricorrente espone in punto di fatto che:

- in data 20 dicembre 2017 ACEA S.p.a., per conto di

ACEA ATO

5 S.p.a., indiceva una gara a procedura aperta per la sottoscrizione di un Accordo Quadro della durata di 24 mesi, non prorogabili, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione, compreso pronto intervento, sulle reti idriche e fognarie ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 – Lazio Meridionale e Frosinone - ATO5 per un importo stimato a base d’asta pari ad €. 35.000.000,00 oltre IVA. Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- alla gara partecipava l’RTI ricorrente costituita dalle società Consorzio Integra Società Cooperativa, in qualità di mandataria con Edilmassimo Srl unipersonale e Gruppo Zeppieri Costruzioni Srl, in qualità di mandante, il quale, in seguito alla presentazione delle offerte tecniche, si collocava al secondo posto nella graduatoria provvisoria, dopo il raggruppamento guidato dall’impresa Monaco S.p.a., collocato al primo posto;

- nella successiva valutazione delle offerte economiche la stazione appaltante, di fronte alla notevole consistenza dei ribassi economici offerti, individuava le predette offerte come anomale ai sensi di legge;

- ACEA S.p.a., quindi, avviava il procedimento di verifica conformemente a quanto disposto dalla legge e dal disciplinare di gara, nominando un’apposita commissione e chiedendo alle imprese con nota del 16 maggio 2018 i giustificativi delle rispettive offerte con riferimento alle voci suindicate;

- l’insufficienza dei giustificativi presentati dalla ricorrente in data 30 maggio 2018 induceva la commissione a richiedere dei chiarimenti, trasmessi dal Consorzio Integra in data 3 dicembre 2018. La commissione aggiudicatrice chiedeva alla RTI ricorrente la giustificazione di alcuni prezzi nel termine perentorio di 15 giorni, allo scopo di valutare la congruità delle offerte in esame. La ricorrente dava risposta entro il termine previsto, fornendo la documentazione richiesta;

- all’esito del procedimento di verifica, le offerte delle imprese collocatesi ai primi due posti utili nella graduatoria provvisoria venivano ritenute anomale e non congrue;
di conseguenza, gli stessi raggruppamenti venivano esclusi dalla gara, con conseguente aggiudicazione definitiva a favore dell’RTI costituito da CICCHETTI REMO &
FIGLIO S.r.l., IRCOP S.p.A. e C.E.B.A.T. COSTRUZIONI ELETTRICHE BASSA ALTA TENSIONE S.r.l. che, nella graduatoria precedente, si collocava al terzo posto.

- sia il RTI Monaco che il RTI Integra hanno impugnato le rispettive esclusioni dalla Procedura unitamente al provvedimento di aggiudicazione adottato da Acea in favore dell’ATI Cicchetti, con ricorsi iscritti rispettivamente con R.G. 2591/2019 e 2644/2019 successivamente integrati da motivi aggiunti presentati all’esito dell’accesso agli atti di Gara.

Di seguito è stato escluso ( ex art. commi 4 e 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016), con provvedimento del 20 marzo 2019, anche l’ATI Cicchetti che è stato impugnato con ricorso pendente con R.G. 5543/2019 ed udienza di merito fissata al 2 luglio 2019. Di seguito Acea ha provveduto allo scorrimento della graduatoria ed ha pertanto delegato la Commissione ad avviare la verifica di anomalia in relazione al concorrente quarto graduato (il Consorzio Infratech) la cui offerta è anch’essa risultata sospetta di anomalia con verifica attualmente in corso (così memoria del 31.5.19).

Deduce, pertanto, le seguenti doglianze:

- Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà. Violazione del principio del contraddittorio.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ha rilevato che il provvedimento di esclusione in epigrafe sarebbe illegittimo poiché reso all’esito di un’istruttoria inadeguata ed incompleta e in violazione del principio del contraddittorio. In particolare, la stazione appaltante avrebbe escluso l’RTI ricorrente dalla gara senza aver provveduto a fissare un nuovo incontro nonostante, nella nota di produzione integrativa del 27 dicembre 2018, parte ricorrente si fosse dichiarata a disposizione per rendere ogni chiarimento utile. Dunque, l’aver omesso di attivare un conclusivo momento di confronto per dar modo di chiarire in contraddittorio la portata degli approfondimenti forniti rappresenterebbe una condotta istruttoria inadeguata ed incompleta, che renderebbe illegittimo il giudizio di incongruità formulato dall’amministrazione. Il comportamento della stazione appaltante avrebbe comportato, inoltre, la violazione del principio di maggior convenienza, considerato che in tale situazione la stazione appaltante aggiudicherebbe l’appalto ad un concorrente che ha offerto condizioni economicamente più onerose, nonché la violazione del principio di massima cooperazione.

- Violazione dell’art. 97 del D. Lgs. n.50 del 2016. Eccesso di potere per violazione del principio di globalità e di attendibilità complessiva che caratterizza il procedimento di verifica dell’anomalia.

Con il secondo motivo di ricorso, l’RTI ricorrente ha prospettato che il provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo, in quanto la stazione appaltante avrebbe dichiarato l’anomalia dell’offerta sulla base di aspetti specifici e marginali, senza considerarne l’economicità e la credibilità complessiva dell’offerta.

- Eccesso di potere per macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà, errore di fatto, e violazione delle nome tecniche di gara.

ACEA S.p.a. avrebbe illegittimamente ritenuto incongrua l’offerta nonostante la ricorrente avesse fornito una serie di giustificazioni e chiarimenti motivati, in linea con le caratteristiche, i calcoli e le modalità di presentazione dell’offerta di gara. Di conseguenza, le contestazioni avanzate dalla stazione appaltante atterrebbero ad aspetti di dettaglio tali da non incidere significativamente sul complessivo andamento dell’appalto.

Si è costituita in giudizio ACEA S.p.a., per resistere al ricorso, con formula di mero stile. Con memoria successivamente depositata, la stazione appaltante ha eccepito l’inammissibilità della prima censura per aver parte ricorrente impugnato solo gli atti adottati dalla Commissione, ma non anche le previsioni del Disciplinare di cui tali atti costituiscono applicazione e che non avrebbero garantito il necessario contraddittorio. Tale doglianza sarebbe in ogni caso infondata, in quanto sarebbe stato rispettato pienamente il principio del contraddittorio nella procedura di verifica dell’anomalia, mediante la richiesta e la produzione in più fasi di giustificativi riferiti alle varie voci di prezzo ed all’offerta nel suo complesso, sia oralmente, mediante convocazione del medesimo RTI in una specifica audizione, nella quale quest’ultimo sarebbe stato posto in condizione di fornire ogni elemento e/o chiarimento ritenuto utile. Inoltre, la verifica dell’anomalia avrebbe riguardato l’offerta presentata nella sua globalità e il giudizio di incongruità sarebbe stato formulato all’esito di una articolata istruttoria svoltasi in contraddittorio con il concorrente. Infine, la terza doglianza sarebbe inammissibile per manifesta genericità, nonché per violazione del principio di specificità dei motivi di gravame di cui all’art. 40, comma 1 c.p.a., atteso che parte ricorrente si sarebbe limitata ad illustrare i contenuti dei giustificativi prodotti sia in relazione all’offerta nel suo complesso, sia in relazione alle singole voci di prezzo individuate dal Disciplinare di Gara e dalla Commissione, senza formulare alcuna specifica censura in ordine alle valutazioni espresse dalla Commissione.

Si è costituito in giudizio anche l’RTI controinteressato, formato da C R &
Fglio Srl,

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