TAR Salerno, sez. I, sentenza 2021-04-19, n. 202100988
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Pubblicato il 19/04/2021
N. 00988/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 113 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria
ex lege
in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza nr. -OMISSIS-– sede distaccata di Salerno, resa in data -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-e passata in giudicato per non essere stato proposto appello avverso la stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021, tenutasi con modalità da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 18 dicembre 2020, n. 176), il dott. L P e trattenuta la causa in decisione senza discussione, allo stato degli atti, ai sensi del comma 2 del citato art. 25;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 15/1/2021 e depositato il 19/1/2021, l’avv. -OMISSIS- ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza in epigrafe indicata, esponendo che:
- con la predetta sentenza di questo T.A.R. (già resa in sede di ottemperanza di decreto della Corte d’Appello di Salerno ex L. n. 89/2001), il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in suo favore, a titolo di spese processuali, della somma di € 200,00, oltre maggiorazione 15% per imborso spese generali, Iva e Cpa, nonché alla refusione del contributo unificato (€ 300,00);
- l’azionata sentenza, munita della formula esecutiva, è stata notificata al Ministero della Giustizia, presso la sua sede reale, il 2/3/2020;
- è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- la richiesta di pagamento è rimasta senza esito alcuno.
2. A fronte dell’inadempienza del Ministero della Giustizia, il ricorrente ha pertanto instaurato il presente giudizio, con il quale ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esecuzione della sentenza in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione:
- al pagamento in suo favore delle somme di cui in condanna, oltre interessi legali dalla data di notifica del titolo esecutivo e sino al soddisfo, oltre al pagamento delle spese successive necessarie per l’instaurazione del presente giudizio e delle spese del presente giudizio.
Ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinchè questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe.
3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con controricorso di forma.
4. La causa è stata quindi chiamata all’odierna camera di consiglio, in esito alla quale è passata in decisione.
5. Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.
Deve invero essere dato atto che:
- parte ricorrente ha notificato il titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione intimata ed è decorso il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione resistente), le statuizioni contenute nella sentenza in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
6. In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto nei sensi sopra riferiti e per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento (entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) in favore del ricorrente avv. -OMISSIS- della somma di € 200,00, oltre maggiorazione 15% per imborso spese generali, Iva e Cpa, nonché alla refusione del contributo unificato (€ 300,00), come liquidati nell’azionata sentenza, oltre interessi legali dal 2/3/2020.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta , ai sensi dell’articolo 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, nella persona del responsabile p. t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato, con la precisazione che, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia. Il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5-sexies, più volte richiamato.
7. Infine, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, con esclusione del contributo unificato, che va comunque rimborsato al ricorrente.