TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-09-04, n. 202300536
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Testo completo
Pubblicato il 04/09/2023
N. 00536/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00164/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michelangelo Giugni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del Provvedimento Codice Pratica -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui è stata disposta la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino indiano, espone di avere ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, svolgendo regolare attività lavorativa presso l’azienda del datore di lavoro.
In data -OMISSIS- inoltrava istanza di verifica della sussistenza di una quota per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del DPR. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Con provvedimento del -OMISSIS-, al ricorrente veniva rilasciato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in quello per lavoro subordinato; lo stesso veniva autorizzato a svolgere attività lavorativa, come di fatto già svolgeva.
Con l’impugnato provvedimento del -OMISSIS-, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno comunicava la revoca del predetto nulla osta, rappresentando che non vi erano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza in quanto all’atto della presentazione della domanda di conversione, avvenuta il -OMISSIS-, il permesso di soggiorno stagionale risultava già scaduto. Inoltre, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno aveva espresso, in data -OMISSIS-, parere negativo riguardo al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e in particolare dall’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998 e dall’art. 30 bis del DPR n. 394/1999, nonché dalle indicazioni fornite dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro, da ultimo con la circolare n. 3/2022), con riguardo ai redditi dichiarati.
1.1. Avverso tale ultimo provvedimento, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
Con il primo motivo, si deduce il vizio di violazione dell’art. 42 del decreto legge del 21 giugno 2022 n. 73 e la lesione del diritto di difesa, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione apparente. Si sostiene che, in relazione alle domande presentate ai sensi