TAR Napoli, sez. VII, decreto cautelare 2019-07-04, n. 201901075

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, decreto cautelare 2019-07-04, n. 201901075
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201901075
Data del deposito : 4 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2019

N. 02733/2019 REG.RIC.

N. 01075/2019 REG.PROV.CAU.

N. 02733/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2733 del 2019, proposto da
Ideal s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;

contro

Comune di Napoli, non costituito in giudizio;

Avverso e per l'annullamento,

previa sospensiva, anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a., dei seguenti atti:

a) del provvedimento prot. n. PG/2019/574606 del 2.7.2019 con cui il Comune di Napoli ha disposto l'improcedibilità della segnalazione certificata di inizio attività per stabilimento balneare anno 2019;

b) ove ed in quanto lesivo di ogni altro presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato che ci si riserva espressamente di impugnare con motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, V, n. 2300/2018, con la quale si è ritenuto « che nel bilanciamento degli interessi prevale quello del privato, stante la datazione delle opere edilizie in contestazione » e, pertanto, si è sospesa l’efficacia della sentenza di questa Sezione n. 2500/2018;

Vista l’ordinanza n. 1047/2019 della medesima Sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stata disposta una verificazione, con rinvio della trattazione alla pubblica udienza del 26 settembre 2019;

Considerato che la motivazione del provvedimento impugnato riposa sulla su menzionata sentenza di questa Sezione n. 2500/2018, allo stato inefficace per effetto dell’ordinanza del giudice d’appello n. 2300/2018;

Rilevato che sussiste il rilevante pregiudizio, per la società ricorrente, derivante dalla sospensione dell’attività dello stabilimento balneare durante il periodo estivo;

Ritenuto, pertanto:

– di dover sospendere l’efficacia del provvedimento oggetto di impugnativa;

– di dover fissare la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, tenuto conto della disciplina dei termini di cui al comma quinto dell’art. 55 c.p.a., all’udienza camerale del 12 settembre 2019;


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