TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-12-30, n. 202014105

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-12-30, n. 202014105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202014105
Data del deposito : 30 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2020

N. 14105/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01955/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1955 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Franze', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Dell'Orso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura Regionale in Roma, via M. Colonna 27;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Riommi, Daniele Verduchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Pistilli, Alessandro Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della graduatoria di coloro che hanno superato la prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n°4 posti di dirigente dell’area della dirigenza delle professioni sanitarie – tecnico della prevenzione da assegnare alla ASL Roma 3, ASL Roma 5, ASL Latina e ASL Viterbo (d’ora in poi, il “Concorso Dirigenti ASL”), nella parte in cui non ammette il ricorrente alla prova orale;

b) dell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale;

c) del verbale concernente l’espletamento della correzione della prova pratica;

d) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, ivi compresa la conseguente successiva graduatoria finale dei vincitori

NONCHÉ PER LA CONDANNA

dell’Amministrazione resistente a procedere ad una nuova correzione di tutti gli elaborati relativi alla prova pratica o, in via subordinata, del solo elaborato del ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

a) della Deliberazione ASL Roma 2 n° 166 del 23 gennaio 2020 (graduatoria finale dei vincitori e degli idonei) pubblicata sul sito web http://www.aslroma2.it/external/concorsi, nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente

PER LA CONDANNA

dell’Amministrazione resistente a procedere ad una nuova correzione di tutti gli elaborati relativi alla prova pratica o, in via subordinata, del solo elaborato del ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Roma 2, Regione Lazio, Ministero della Salute, Alberto -OMISSIS-, -OMISSIS-, S M e -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2020 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Vengono impugnati gli esiti della procedura selettiva in epigrafe indicata (reclutamento 4 dirigenti ASL Roma 3). Il ricorrente superava la prima prova scritta a contenuto teorico ma non anche la seconda a carattere pratico. Di conseguenza non veniva ammesso a sostenere la terza ed ultima prova orale.

2. Questi i motivi di ricorso: a) violazione art. 12 del DPR n. 487 del 1994 nella parte in cui non sarebbero stati in alcun modo enucleati i criteri per la valutazione delle singole prove concorsuali (prova scritta teorica, prova scritta pratica e prova orale);
b) difetto di motivazione nella parte in cui la commissione di concorso si sarebbe limitata ad esprimere un punteggio meramente numerico sulle prove espletate dal ricorrente (in particolare: la prova scritta pratica).

3. Si costituivano in giudizio le intimate amministrazioni nonché i controinteressati in epigrafe indicati, tutti per chiedere il rigetto del gravame. Venivano peraltro sollevate le eccezioni di seguito sintetizzate: a) tardività del gravame, atteso che il provvedimento di ammissione alle prove orali era stato pubblicato sul sito della ASL il 10 dicembre, laddove il ricorso è stato notificato soltanto il successivo 10 febbraio 2019;
b) inammissibilità del ricorso per omessa notifica del medesimo a tutti i controinteressati.

4. Anche a seguito dell’ordinanza di questa sezione n. -OMISSIS-venivano poi formulati motivi aggiunti – riproponendo in sostanza le stesse censure di cui al ricorso originario – avverso la delibera di approvazione della graduatoria finale.

5. Resistevano le stesse amministrazioni e gli stessi controinteressati i quali, nel chiedere parimenti il rigetto di tale nuova iniziativa processuale, sollevavano ulteriore eccezione di tardività atteso che la deliberazione di approvazione della graduatoria finale risaliva al 23 gennaio 2020.

6. Con ulteriore ordinanza n. -OMISSIS-veniva ordinata l’integrazione del contraddittorio. La parte provvedeva puntualmente agli adempimenti ivi previsti.

7. All’udienza del 22 dicembre 2020, tenutasi secondo le modalità di cui al decreto-legge n. 137 del 2020, la causa veniva infine trattenuta in decisione.

8. Tutto ciò premesso osserva preliminarmente il collegio che:

8.1. L’eccezione di tardività avverso il ricorso originario è infondata dal momento che il sessantesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria degli ammessi alle prove orali scadeva l’8 febbraio 2020, che era un sabato. Di qui la tempestività del gravame che il successivo 10 febbraio 2020 (lunedì) veniva ritualmente notificato;

8.2. L’eccezione di inammissibilità per omessa notifica a tutti i controinteressati è pure infondata dal momento che la prescrizione minima ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio (notifica ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.) è stata comunque rispettata mediante notifica del gravame originario nei confronti del dott. -OMISSIS-;

8.3. Parimenti da rigettare è l’ulteriore eccezione di tardività dei motivi aggiunti atteso che alcuna necessità sussisteva di formulare questi ultimi: ciò in quanto sin dal ricorso originario, a ben vedere (cfr. epigrafe ricorso), le censure in esso contenute erano formalmente e sostanzialmente rivolte anche nei confronti della graduatoria finale approvata con deliberazione del 23 gennaio 2020.

9. Nel merito il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate:

9.1. L’art. 12, comma 1, del DPR n. 487 del 1994 (Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali), stabilisce che: “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove” .

9.2. Da una esame della più recente giurisprudenza che ha avuto modo di soffermarsi sulla applicazione di siffatta disposizione (cfr., ex multis : T.A.R. Campania, Sez. V, 23 settembre 2020, n. 3981;
Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2020, n. 5528) emerge in estrema sintesi che:

9.2.1. Ratio della disposizione è quella di imprimere la massima imparzialità e trasparenza, dunque anche la par condicio tra i singoli aspiranti, al procedimento di valutazione delle prove concorsuali;

9.2.2. La declinazione di tali criteri di valutazione può essere anche anticipata al momento della adozione del bando di concorso oppure posticipata, alternativamente, all’indomani della effettuazione delle prove. In quest’ultimo caso, la predeterminazione dei criteri dovrà comunque essere effettuata prima di avviare concretamente la valutazione degli elaborati stessi;

9.2.3. Allo stesso modo, la fissazione dei criteri può avvenire nella stessa seduta dedicata altresì alla correzione degli elaborati scritti. Condizione indefettibile è che la predetta attività di predeterminazione dei criteri preceda – logicamente e materialmente – quella di valutazione degli scritti (che dovranno dunque rimanere “a busta chiusa”);

9.3. Date queste essenziali premesse:

9.3.1. Il bando di concorso non reca alcun riferimento a più specifici criteri di valutazione prevedendo lo stesso, con riguardo alla seconda prova scritta a carattere pratico, un generico “utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti”;

9.3.2. Il verbale n. 1 del 17 giugno 2019, relativo alla prima seduta di commissione ed in cui dovevano essere determinati, ai sensi della citata disposizione di cui all’art. 12 del DPR n. 487 del 1994, criteri di assegnazione dei punteggi e di valutazione delle prove, se da un lato stabilisce criteri piuttosto dettagliati e specifici sulla prova scritta teorica e su quella orale (es. chiarezza, logicità e rigore metodologico, completezza illustrativa dell’argomento e conoscenza dei fondamentali istituti giuridici), dall’altro lato nulla prevede in ordine alla seconda prova pratica per la quale è del tutto genericamente previsto che: “La prova pratica si intenderà superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30”. Né si potrebbe sostenere al riguardo che varrebbero per la prova pratica gli stessi criteri valutativi della prova scritta teorica, attesa l’ontologica differenza tra le due modalità di esame (quella teorica diretta a saggiare la preparazione del candidato, quella pratica a valutarne invece esperienza e capacità di approccio ai problemi più concreti: dunque due profili senz’altro complementari ma non per questo anche meramente sovrapponibili);

9.3.3. Dalle considerazioni sopra esposte discende la sicura violazione dell’art. 12 del DPR n. 487 del 1994, quanto meno in ordine alla prova pratica che coincide con quella che l’odierno ricorrente non è proprio riuscito a superare. Di qui la lesione della sua stessa sfera soggettiva;

9.4. Va di conseguenza accolto anche il motivo riguardante il difetto di motivazione, atteso che il punteggio numerico è da ritenersi a tal fine sufficiente soltanto in presenza di precisi e dettagliati criteri di valutazione che nel caso di specie, come appena visto, tuttavia integralmente difettano per quanto riguarda la prova pratica.

10. In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento delle determinazioni, in epigrafe indicate, rispettivamente recanti ammissione alle prove orali nonché approvazione della graduatoria finale.

Con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante la peculiarità delle questioni esaminate.

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