TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202201071

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202201071
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202201071
Data del deposito : 3 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2022

N. 01071/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00095/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 95 del 2019, proposto da
Cava Calcinato S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A S e T M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Brescia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M P e R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Solter S.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

dell'atto dirigenziale 12.11.2018, n. 4358, della Provincia di Brescia, avente ad oggetto ‹‹Ditta Cava Calcinato S.r.l. titolare della discarica di rifiuti inerti sita nel Comune di Calcinato (BS), località Cascina Cavicchione. Diffida per la prosecuzione dell'attività di smaltimento rifiuti in contrasto con le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo n. 3691 del 30/09/2010 e s.m.i. e nella normativa per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica››.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento PNRR del giorno 21 ottobre 2022, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. P N;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Provincia di Brescia, con atto dirigenziale 12 novembre 2018, n. 4358, ha diffidato, ex art. 208, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la società Cava Calcinato S.r.l., odierna ricorrente e gerente una discarica di rifiuti inerti a Calcinato (BS), in località Cascina Cavicchione, in virtù dell’autorizzazione provinciale 30 settembre 2010, n. 3691, e successive integrazioni, ‹‹a proseguire l'attività di smaltimento rifiuti (D1) …. in contrasto con le condizioni e prescrizioni dettate dall'autorizzazione n. 3691 del 30/09/2010 e s.m.i., dal d.lgs. n. 36/03 e dal d.m. 27/09/2010 e s.m.i., in particolare non verificando le caratteristiche e l'accettabilità degli stessi, anche tramite il controllo della documentazione a corredo››. La Provincia resistente ha, altresì, disposto che la suddetta società rivedesse e aggiornasse ‹‹il protocollo di accettazione rifiuti, inserendo procedure di controllo atte ad una verifica più puntuale della parte documentale (FIR ¬Caratterizzazione di Base)››, comunicando peraltro ‹‹la chiusura del procedimento di diffida, in quanto il rifiuto conferito è risultato conforme ai limiti di ammissibilità in discarica così come autorizzati››.

Nella motivare il provvedimento la Provincia ha valorizzato le seguenti circostanze, in sintesi:

- nel 2018, presso la citata discarica, la società Solter srl aveva conferito rifiuti identificati, nella caratterizzazione di base redatta dalla medesima società, con il codice EER 191209 “minerali”;

- in merito al processo produttivo del suddetto rifiuto Solter srl aveva indicato che lo stesso era caratterizzato da vagliatura, deferrizzazione, frantumazione e stabilizzazione, mediante l'utilizzo di cemento, di rifiuti speciali non pericolosi, e, nei formulari trasmessi, le annotazioni riportavano la descrizione “rifiuto misto cementato”;

- a seguito delle analisi chimiche di cui ai rapporti di prova n. 1800180-001/002/003 del 03/03/2018 e n. 1800504-001/002 del 12/07/2018, emessi dal laboratorio Geoservice S.r.l., il rifiuto conferito era risultato conforme ai limiti di ammissibilità in discarica così come autorizzati, sì che lo stesso poteva rimanere in discarica;

- l’ARPAL, d’altronde, nel parere tecnico Class. 11.3 fascicolo 2018.3.89.150 del 04/07/2018, aveva qualificato il rifiuto in questione come "minerale" il cui trattamento da parte del produttore - con particolare riferimento alla "stabilizzazione" - non poteva definirsi mero trattamento meccanico, l'aggiunta di cemento potendo incidere sulla solubilità di alcuni metalli in ordine all’azione sul pH;

- secondo l’ARPAL, quindi, l’attribuzione del codice “EER 191209” sarebbe impropria, il codice corretto, in base al trattamento effettuato e dichiarato dal produttore, essendo “EER 190305”;

- tale codice, tuttavia, non era presente nell'elenco dei rifiuti autorizzati allo smaltimento nella discarica in oggetto;

- al produttore del rifiuto compete la classificazione di quest’ultimo, ai sensi del punto 1, dell'all. D, parte IV, d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. e al gestore della discarica è assegnato il compito di controllare la documentazione attestante che il rifiuto e le sue caratteristiche siano conformi ai criteri di ammissibilità e all'autorizzazione.

Avverso il suddetto provvedimento parte ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 7 febbraio 2019, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi, in sintesi:



1. il provvedimento sarebbe stato adottato in violazione degli artt. 7, 8 e 10, l. n. 241 del 1990, per avere la P.a. ampliato, nella relativa motivazione, la tipologia di censure e violazioni ascritte alla ricorrente nella comunicazione di avvio del procedimento;



2. la diffida sarebbe stata adottata in assenza di effettive violazioni da parte della ricorrente, la quale avrebbe ottemperato a tutti gli obblighi e alle verifiche imposte dalla normativa vigente;

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