TAR Milano, sez. III, decreto decisorio 2018-02-07, n. 201800103
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Pubblicato il 07/02/2018
N. 00103/2018 REG.PROV.PRES.
N. 01483/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2012, proposto da:
F B Fu G d B A &C. Snc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati G T, E T, C M T, con domicilio eletto presso lo studio G T in Milano, piazza Velasca, 5;
contro
Provincia di Lecco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga, 23;
Regione Lombardia, Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Lombardia, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e del Paesaggio della Lombardia Occidentale, Ente Regionale Per i Servizi All'Agricoltura e Alle Foreste, Comune di Introbio, Comune di Primaluna, Comunità Montana di Valsassina, Valvarrone, Val D'Esino e Riviera - Barzio, Agenzia Interregionale Per il Fiume Po, Arpa - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento di Lecco, Asl - Lecco - Dipartimento Prevenzione Medica Area Omogenea di Sanità - Bellano non costituiti in giudizio;
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti di
Norda S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Paolo Fassi, Pierandrea Fassi, con domicilio eletto presso lo studio Gian Paolo Fassi in Milano 2637af, via Agnello, 5;
per l'annullamento
dei provvedimenti inerenti espropriazione per pubblica utilità - costruzione acquedotto - apposizione vincolo e dichiarazione di pubblica utilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 12 giugno 2012;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.