TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2021-05-26, n. 202106261
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Pubblicato il 26/05/2021
N. 06261/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03090/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3090 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-SRL.S, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv.ti P P e M V M che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
COMUNE DI VITERBO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. M V F che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti
MINISTERO DELL’INTERNO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VITERBO, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
dei seguenti atti:
per quanto riguarda il ricorso principale
ordinanza n.-OMISSIS-del -OMISSIS-con cui il Dirigente del settore IV – servizio sviluppo economico e statistica – del Comune di Viterbo ha disposto la revoca delle licenze nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 31/05/2018 e della connessa autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande (-OMISSIS-), rilasciate ai sensi degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. per il locale ivi indicato e la contestuale chiusura dell’esercizio;
per quanto concerne il ricorso per motivi aggiunti
provvedimento del Prefetto di Viterbo prot. n. -OMISSIS- del 01/-OMISSIS-/21 e successiva rettifica prot. n. -OMISSIS- del 02/-OMISSIS-/21;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021 il dott. Michelangelo Francavilla;
Considerato che la camera di consiglio si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/-OMISSIS-/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Espletate le formalità previste dall’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Considerato, in fatto, che:
- con il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti la società -OMISSIS-s.r.l.s. impugna, unitamente ai provvedimenti del Prefetto di Viterbo prot. n. -OMISSIS- del 01/-OMISSIS-/21 e successiva rettifica prot. n. -OMISSIS- del 02/-OMISSIS-/21, l’ordinanza n.-OMISSIS-del -OMISSIS-con cui il Dirigente del settore IV – servizio sviluppo economico e statistica – del Comune di Viterbo ha disposto “la revoca delle licenze nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 31/05/2018 e della connessa autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande (-OMISSIS-), rilasciate ai sensi degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.” per il locale ivi indicato e la contestuale chiusura dell’esercizio e riconsegna dell’originale delle licenze;
- l’ordinanza in esame è stata emessa dal Comune di Viterbo ai sensi dell’art. 19 comma 4 d.p.r. n. 616/77, su richiesta della Prefettura di Viterbo e sulla base della nota della Compagnia dei Carabinieri di Viterbo prot. n. 109/35-2 del 24/02/2021 che definisce il locale della società ricorrente “ritrovo per persone gravate da pregiudizi penali che lì si ritrovano per trascorre alcune ore insieme a giovani donne di nazionalità straniera” evidenziando che “la loro presenza in loco comporta problemi per l’ordine e la sicurezza pubblica”;
Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato, in particolare, che, per quanto concerne il ricorso principale:
- con la prima censura la ricorrente deduce la violazione degli artt. 97 Cost. e 19 comma 4 d.p.r. n. 616/77 nonché il vizio d’incompetenza in quanto il potere di revoca previsto dal citato articolo 19 comma 4 spetterebbe ai Comuni nei soli casi in cui la revoca stessa trovi fondamento in motivi diversi dalla tutela dell’ordine pubblico la quale sarebbe rimessa alla competenza esclusiva del Ministero dell’interno come, del resto, desumibile dall’art. 100 del TULPS;
- il motivo è infondato;
- secondo la giurisprudenza, condivisa da questa Sezione:
a) “la competenza ad adottare i provvedimenti inerenti alle licenze di tipo C) per la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico è attribuita ai Comuni, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.P.R. 616/1977, il cui n. 8 prevede, espressamente, "la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86". Il successivo comma 4 dell'art. 19 del d.P.R. 616/1977 stabilisce, peraltro, che i provvedimenti di cui al n. 8 "sono adottati previa comunicazione al Prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso";
b) “la motivata richiesta del Prefetto circa la revoca della licenza ha natura vincolante, ma il provvedimento è, quanto meno formalmente, di indubbia competenza comunale”;
c) “dal combinato disposto dell'art. 100 del r.d. 773/1931 e dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977 si desume che i Comuni non hanno una competenza propria ed autonoma in materia di ordine pubblico e, dunque, non possono compiere autonome valutazioni su tale interesse, ma che essi sono tuttavia formalmente, se non sostanzialmente, competenti a revocare le autorizzazioni commerciali da essi rilasciate, per motivi di ordine pubblico, se vi sia una richiesta in tal senso da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, preposta istituzionalmente alla tutela dell'ordine pubblico”;
d) “tale assetto normativo ha la sua ratio nella considerazione che la revoca di un'autorizzazione commerciale, in quanto contrarius actus, deve provenire dall'autorità che ha adottato l'autorizzazione della cui revoca si discute e, pertanto, non potrebbe l'Autorità di pubblica sicurezza revocare un'autorizzazione rilasciata dal Comune, sicché si impone una leale collaborazione tra amministrazioni preposte alla cura di diversi interessi e si prevede la competenza formale del Comune a revocare le proprie autorizzazioni, su proposta vincolante dell'Autorità di pubblica sicurezza” (cosi espressamente Cons. Stato n. 6324/14;nello stesso senso Cons. Stato n. 6791/18, Cons. Stato n. 1681/16, Cons. Stato n. 8107/10);
- con la seconda censura la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 3 l. n. 241/90 in quanto l’atto impugnato sarebbe privo di idonea e congrua motivazione e si limiterebbe a richiamare una nota dei Carabinieri che non sarebbe stata materialmente allegata allo stesso;
- il motivo è infondato in quanto la gravata determinazione dirigenziale è congruamente motivata attraverso il richiamo alla nota della Compagnia dei Carabinieri di Viterbo prot. n. 109/35-2 del 24/02/2021 che definisce il locale della società ricorrente “ritrovo per persone gravate da pregiudizi penali che lì si ritrovano per trascorre alcune ore insieme a giovani donne di nazionalità straniera” evidenziando “che la loro presenza in loco comporta problemi per l’ordine e la sicurezza pubblica”;
- tale richiamo esplicita in maniera esaustiva le ragioni che hanno indotto l’autorità prefettizia a ritenere esistente nella fattispecie un pericolo per l’ordine pubblico;
- per altro, la legittimità della motivazione per relationem non è condizionata alla materiale allegazione del provvedimento richiamato (Cons. Stato n. 1322/2020);
- con la terza censura la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 1 l. n. 241/90 e del principio di proporzionalità in quanto il Comune avrebbe ingiustificatamente applicato la misura maggiormente afflittiva, quale è la revoca, mentre avrebbe potuto applicare la mera sospensione dell’autorizzazione;
- il motivo è infondato;
- premesso che, come già evidenziato in precedenza, il Comune, nell’esercitare il potere di revoca ex art. 19 comma 4 d.p.r. n. 616/77, è vincolato dalla proposta dell’autorità di pubblica sicurezza, la valutazione di quest’ultima, secondo quanto risulta dagli atti, è espressione di un giudizio di merito sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di evidenti incongruità ed illogicità, nella fattispecie non ravvisabili alla luce degli accertamenti del Carabinieri, in precedenza richiamati;
- con la quarta censura la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 per non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento;
- il motivo è inaccoglibile dovendosi applicare alla fattispecie la preclusione all’annullamento giurisdizionale prevista dall’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90 in considerazione della correttezza sostanziale dell’atto impugnato in ordine alla quale si rinvia a quanto in precedenza specificato;
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