TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2010-03-30, n. 201000412

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2010-03-30, n. 201000412
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201000412
Data del deposito : 30 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01063/2008 REG.RIC.

N. 00412/2010 REG.SEN.

N. 01063/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2008, proposto da:
Edilhouse Società Cooperativa a.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. M B e S P, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, via Garibaldi n. 105;

contro

- Comune di Muravera, rappresentato e difeso dall'avv. S S, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Sonnino n.84;

- Regione Autonoma della Sardegna, rappresentato e difeso dagli avv. G P C, R M e M P, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Cagliari, viale Trento n. 69;

- Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria per legge in Cagliari, via Dante n. 23;

- Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Muravera, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione 7 ottobre 1998, n. 10228, con cui il Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Muravera ha chiesto alla ricorrente di presentare al Servizio S.I.V.I.A. dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente l’istanza di verifica preliminare screening di valutazione ambientale sulla richiesta di concessione edilizia 24 settembre 2007 per il “Progetto della volumetria del sub lotto 3 del villaggio turistico in loc. Piscina Rei del comune di Muravera - completamento unità abitative e servizi balneari”, nonché del Parere dell’assessorato regionale della Difesa dell’ambiente acquisito al prot. n. 5789 del 29 maggio 2008, della Nota n. 6930 del 27 giugno 2008 con la quale veniva manifestato l’impegno dell’Amministrazione comunale ad attivare il procedimento di verifica preliminare screening sulle opere di completamento del complesso ricettivo alberghiero in oggetto e della Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 11 settembre 2008;

nonché per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza degli atti illegittimi adottati dall’amministrazione comunale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune del Muravera e della Regione Autonoma della Sardegna e del Presidente Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Consiglio comunale di Muravera, con deliberazioni 2 marzo 1990, n. 54 e 19 novembre 1992, n. 112, aveva approvato un Piano di lottizzazione denominato “Edilhouse”, per la realizzazione di una struttura alberghiera in loc. Piscina Rei, zona urbanistica F, su area, vicina al mare, di complessivi mq. 169.750. Il progetto era stato poi oggetto di apposita Convenzione di lottizzazione con Edilhouse s.r.l. (in data 16 marzo 1993), di nulla osta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), della l.r. 22 novembre 1989, n. 45 (deliberazione della Giunta Regionale del 30 aprile 1991), di autorizzazione paesaggistica (decreti dell’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione 21 novembre 1991 e 1 ottobre 1992), nonché di concessione edilizia 9 luglio 1993, n. 4035, e relativi nulla osta paesaggistici, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (decreti dell’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione 12 giugno 1992, 17 dicembre 1992 e 18 giugno 1993), fino alla completa realizzazione della struttura e delle stesse opere, regolarmente collaudate nell’anno 2004.

Con istanza 2 marzo 2005, Edilhouse s.r.l. ha proposto una Variante di Piano per poter realizzare ulteriori tre sub lotti - rispettivamente destinati a: infermeria/poliambulatorio, struttura ricettiva del tipo “casa per ferie” e modifica della struttura alberghiera - ottenendo l’autorizzazione edilizia della Giunta comunale di Muravera (deliberazione 18 marzo 2005, n. 27) e quella paesaggistica dal Servizio Tutela del Paesaggio della Regione Sardegna (determinazione 29 aprile 2005).

A ciò hanno fatto seguito la concessione edilizia per le opere di urbanizzazione interne ai nuovi sub lotti (20 marzo 2006, n. 1052), la concessione edilizia 30 novembre 2006, n. 1129 e l’autorizzazione paesaggistica 14 aprile 2006, entrambe relative al sub lotto 3 ed in particolare aventi ad oggetto il Centro servizi comuni alberghieri, nonché la concessione edilizia 29 novembre 2007, n. 1219 e l’autorizzazione paesaggistica 25 maggio 2007, entrambe relative ad alcuni dei nuovi fabbricati a destinazione alberghiera previsti in variante.

Restavano, a questo punto, tra gli interventi previsti dalla Variante del 2005, quattro unità ricettive ubicate nel cd. “blocco 4” e un fabbricato per servizi balneari, tutti manufatti ascrivibili al sub lotto 3 della stessa Variante. Prima di chiedere le relative concessioni edilizie, Edilhouse s.r.l., al fine di adeguare gli interventi all’art. 12 delle NTA del nuovo Piano paesaggistico regionale, in data 26 luglio 2007 ha presentato un’ulteriore richiesta di variante, proponendo l’arretramento dei fabbricati al di fuori della fascia di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia. La proposta è stata approvata con deliberazione della Giunta comunale di Muravera 15 gennaio 2008, n. 1 e con l’autorizzazione paesaggistica regionale 26 giugno 2008, n. 1416.

Su tali presupposti, Edilhouse s.r.l. ha presentato istanza di concessione edilizia per detti interventi edilizi, ricevendo però in risposta la determinazione 7 ottobre 2008, n. 10228, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Muravera l’ha invitata a presentare istanza di verifica preliminare di compatibilità ambientale al competente S.I.V.I.A. della Regione Sardegna, richiamando in motivazione il conforme parere 29 maggio 2008, n. 5789, dell’Assessore Regionale alla Difesa dell’Ambiente, nonché la nota 27 giugno 2008, n. 6930, con cui lo stesso Comune si era impegnato a sottoporre l’intervento a screening preliminare, nonché la nota 11 settembre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante una richiesta di chiarimenti della Comunità europea sull’intervento in oggetto.

Avverso i provvedimenti dianzi citati Edilhouse s.r.l. propone il ricorso in esame, affidato alle seguenti censure:



1. Violazione ed errata applicazione delle Direttive del Consiglio delle Comunità Europee 27 giugno 1985, n. 85/37 e 3 marzo 1997, n. 97/11, del d.p.r. 12 aprile 1996, della l.r. 18 gennaio 1999, n. 1, della deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 5/11. Illegittima sottoposizione a screening di opere meramente esecutive e non modificative di un progetto già approvato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.



2. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per omessa indicazione delle specifiche previsioni che, nel caso concreto, impongono lo screening ambientale. Eccesso di potere per difetto di motivazione.



3. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Illegittima imposizione dello screening al deviato fine di evitare allo Stato Italiano la procedura di infrazione comunitaria per omesso tempestivo recepimento della Direttiva 85/337/CEE.

Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo la reiezione del gravame.

Si è costituita in giudizio, altresì, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.

Si è del pari costituito in giudizio il Comune di Muravera, anch’esso sollecitando la reiezione del gravame.

Questa Sezione, con ordinanza 21 gennaio 2009, n. 27, ha accolto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso.

Con successive memorie difensive ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.

La ricorrente, in vista dell’udienza di merito, ha anche prodotto copia della concessione edilizia 20 aprile 2009, n. 1428, e dell’autorizzazione paesaggistica 5 marzo 2009, n. 2657, nel frattempo rilasciate in suo favore dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Muravera.

La Regione Sardegna, a sua volta, ha depositato in giudizio copia della nota della Commissione Europea 14 maggio 2009, con la quale si prefigura l’avvio, a carico dello Stato italiano, di una procedura d’infrazione comunitaria in relazione all’iter seguito per autorizzare l’insediamento edilizio in oggetto.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Questioni preliminari.

In primo luogo è necessario fare riferimento alla documentazione da ultimo prodotta dalla difesa della ricorrente, vale a dire la concessione edilizia 20 aprile 2009, n. 1428, e l’autorizzazione paesaggistica 5 marzo 2009, n. 2657, entrambe relative agli interventi oggetto di causa.

Rileva il Collegio che tali provvedimenti, di cui Edilhouse s.r.l. ha beneficiato nelle more dell’ordinanza n. 27/2009 con cui questa Sezione aveva accolto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso, non comportano la cessazione della materia del contendere - peraltro non invocata da nessuna delle parti in causa - in quanto il Comune di Muravera li ha adottati all’unico scopo di dare esecuzione alla richiamata ordinanza cautelare. E, difatti, nel testo dei citati provvedimenti non è dato riscontrare alcuna autonoma motivazione direttamente riconducibile all’Amministrazione, la quale si è sostanzialmente limitata a riportare per esteso il contenuto dell’ordinanza, ragion per cui la ricorrente conserva un interesse alla definizione nel merito della presente controversia, onde evitare possibili interventi in autotutela da parte del Comune, una volta che dovesse venir meno l’efficacia di quel provvedimento cautelare a seguito di una ipotetica pronuncia di cessazione della materia del contendere in questa sede.

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