TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-03-05, n. 201600147

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-03-05, n. 201600147
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600147
Data del deposito : 5 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00322/2015 REG.RIC.

N. 00147/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00322/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 322 del 2015, proposto da:
Team Service S.C.A. R.L., rappresentata e difesa dagli avv. A P, M L, A L, con domicilio eletto presso Avv. A L in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Universita' degli Studi di Urbino Carlo Bo';

nei confronti di

Pulitori ed Affini S.p.A.,
Miorelli Service S.p.A.;

per l'annullamento

del provvedimento contenuto nel verbale di gara del 23.4.2015 recante esclusione della ricorrente e aggiudicazione provvisoria di servizi vari in alcune sedi di pertinenza dell’Università

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2016 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con memoria depositata in data 19.1.2016, parte ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la conseguente declaratoria di improcedibilità con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese. Da quest’ultimo inciso sembrerebbe che Team Service intenda comunque insistere nella rifusione delle stesse, conformemente alla richiesta contenuta nell’atto introduttivo del giudizio.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

Riguardo alle spese, il Collegio ritiene, ai fini della soccombenza virtuale, che queste sarebbero state poste a carico della parte ricorrente o, al più, compensate.

Il primo motivo di ricorso pare obiettivamente di dubbia fondatezza, non intravedendosi ragioni per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto astenersi dal dare attuazione a una sentenza esecutiva di primo grado ancorché non passata in giudicato;
attuazione, peraltro, che si limitava, alla data di proposizione del ricorso, alla sola aggiudicazione provvisoria.

Anche la prima parte della seconda censura pare infondata, perché la rivalutazione di cui al punto 6.1 della sentenza di questo Tribunale n. 270/2015 comunque c’è stata.

La seconda parte di tale censura riguardante il giudizio di anomalia, considerato il suo contenuto tecnico, avrebbe verosimilmente richiesto una previa attività istruttoria (giustificata anche dalla mancata costituzione di controparti resistenti), a comprova che trattasi di vicenda complessa ad esito incerto e che avrebbe quindi potuto comunque giustificare la compensazione delle spese come avvenuto anche nel giudizio di appello concluso con la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 3904/2015 che ha dato luogo all’odierna dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

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