TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-11-23, n. 202200197
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Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 00197/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00123/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 123 del 2022 proposto da:
Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati G B, M C e S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale, sita in Trento, piazza Dante n. 15;
Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (Appa) - Trento, non costituitasi in giudizio;
nei confronti
Comune di Mezzolombardo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
per l’annullamento
- del provvedimento del Dirigente del Settore Qualità Ambientale dell’Agenzia Provinciale Protezione Ambiente della Provincia Autonoma di Trento n. 357 dd. 11.5.2022, notificato alla ricorrente in data 23.5.2022, avente ad oggetto “ Diniego dell'autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. Istanza congiunta Vodafone Italia S.p.A. / Inwit S.p.A. per la realizzazione di una nuova stazione radio base di Vodafone Italia S.p.A. e di una nuova struttura di Inwit S.p.A. nel comune di Mezzolombardo, località Rauti, sulla p.ed. 678 C.C. Mezzolombardo ”;
- del presupposto Piano Regolatore Generale del Comune di Mezzolombardo, originariamente approvato con deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 2410 dd. 26.9.2003, ivi espressamente inclusa la Tav. 9.1 – Sistema ambientale di cui alla c.d. “Variante 2016” , adottata in via definitiva con delibera del Consiglio comunale di Mezzolombardo n. 34 del 27.7.2017 e approvata con delibera della Giunta provinciale n. 22 del 18.1.2018 ed eventuali successive modifiche non note alla ricorrente, nella parte in cui l’area di intervento è inclusa nelle Aree di tutela ambientale;
nonché, per quanto occorrer possa
- della delibera di adozione definitiva del Consiglio comunale di Mezzolombardo n. 12 del 21.6.2022 e della delibera del Consiglio comunale di Mezzolombardo n. 1 del 7.3.2022 di adozione preliminare della c.d. “Variante 2021 - Variante cartografica e normativa non sostanziale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Mezzolombardo (Variante 2021). Adozione definitiva ”, ivi espressamente inclusa la Tav. 09 – Sistema Ambientale, nella parte in cui l’area di intervento è inclusa nelle Aree di tutela ambientale, e dell’eventuale provvedimento approvativo non conosciuto dalla società ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto, ivi espressamente inclusi, ove occorrer possa, i pareri negativi resi dal Servizio urbanistica e tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria della Provincia Autonoma di Trento;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Mezzolombardo;
Viste le ulteriori memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto n. 9 del 2 maggio 2022 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022, il consigliere A T e uditi per la ricorrente l’avvocato A V in sostituzione dell’avvocato A T, per la Provincia Autonoma di Trento l’avvocato M C e per il Comune di Mezzolombardo l’avvocato dello Stato D V;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. (di seguito Inwit), odierna ricorrente, ha presentato, unitamente a Vodafone Italia s.p.a. (di seguito Vodafone), all’Agenzia Provinciale Protezione Ambiente della Provincia Autonoma di Trento (di seguito APPA) in data 16 febbraio 2022 un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 6 del d.P.P. 20 dicembre 2012 n. 25-100/Leg. e dell’art. 78, comma 3, lett. h) della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 per la realizzazione nel territorio del Comune di Mezzolombardo di un’infrastruttura ove collocare gli impianti radiobase per la telefonia mobile. L’opera prevista consiste nell’installazione in un terreno di proprietà privata (p.ed. 678 in C.C. Mezzolombardo) ricadente secondo il piano regolatore generale del Comune (PRG) in area classificata quale agricola - benchè non di pregio -, di un palo flangiato di metri 24,00 di altezza con ballatoio sommitale e un’area recintata alla base di 64 mq su cui installare tre antenne, due parabole e nove moduli. Ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. i pareri e le valutazioni tecniche di competenza delle strutture e delle amministrazioni interessate, propedeutici al provvedimento di autorizzazione per la realizzazione di impianti radiobase, sono acquisiti nell’ambito di una conferenza di servizi. In sede di conferenza di servizi, le strutture e le amministrazioni interessate hanno verificato, per gli aspetti di rispettiva competenza, che il progetto rispettasse i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente, rappresentata dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dal d.P.C.M. 8 luglio 2003, e hanno accertato che l’intervento garantisse una trasmissione libera da ostacoli e interferenze sia agli impianti della rete radiomobile provinciale della protezione civile che agli impianti del servizio pubblico radiotelevisivo realizzati ai sensi dell'articolo 97 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8. Il rappresentante del Servizio Provinciale Urbanistica e Tutela del Paesaggio, tenuto a rendere nella medesima sede della conferenza di servizi l’autorizzazione paesaggistica, ha però ritenuto inidoneo sotto il profilo paesaggistico il sito individuato dalla società richiedente. Secondo il comma 10 del medesimo art. 6 bis del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. la struttura provinciale competente rilascia infatti tale autorizzazione se tutti i soggetti partecipanti alla conferenza dei servizi hanno espresso gli atti di assenso secondo le rispettive attribuzioni.
2. L’APPA, con provvedimento dell’11 maggio 2022 n. 357 preceduto da preavviso di rigetto del 14 aprile 2022, ha negato l’autorizzazione all’intervento, sulla base del parere negativo espresso dal Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento il 5 maggio 2022 in ragione della ritenuta incompatibilità della localizzazione dell’opera, visivamente impattante, rispetto alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica della Piana Rotaliana (“ La localizzazione proposta in posizione isolata al centro della piana tra la parte nord di Mezzolombardo e il torrente Noce, risulta infatti aperta a tutte le visuali interferendo in particolare con le viste dall’abitato e rendendosi percepibile per lunghi tratti da chi percorre la viabilità locale e provinciale ”). Tale diniego indicava un’area alternativa rispetto al sito proposto da Inwit. Quest’ultima tuttavia non ha accettato tale proposta, atteso che l’area del campo sportivo suggerita dal Servizio provinciale, in quanto schermata dal versante della montagna, non avrebbe garantito gli obiettivi di copertura dell’operatore Vodafone comprendenti anche la parte nord di Mezzolombardo in direzione dell’imbocco della strada La Rocchetta. A propria volta Inwit si è resa disponibile a “ valutare altre soluzioni da adoperare in accordo con codesto spettabile ente, quali forme di mimetizzazione (palo pino), rivestimento della recinzione con siepi a schermatura, etc .”
3. Con il ricorso in esame Inwit ha principalmente avversato il provvedimento di diniego n. 357 adottato l’11 maggio 2022 da APPA per i seguenti motivi:
I. Eccesso di potere per violazione degli artt. 110-111 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Mezzolombardo e della Carta del sistema ambientale del P.R.G. del Comune di Mezzolombardo. Eccesso di potere per violazione art. 3 d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25- 100/Leg e art. 36 d.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg. Eccesso di potere per carenza di presupposti e istruttoria ed erroneità della motivazione. Illogicità e irragionevolezza. Violazione di legge: art. 27 bis legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e art. 8, comma 6, legge 22 febbraio 2001 n. 36. Eccesso di potere per violazione art. 6 bis d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.
L’impianto, diversamente da quanto affermato da APPA, non risulterebbe collocato “ in area soggetta a tutela paesaggistico-ambientale ai sensi del P.R.G.” bensì, meramente, in “area di tutela ambientale ” (artt. 111 e 110 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale-NTA) ove non sono limitati a priori gli interventi di trasformazione del territorio, tantomeno se relativi a infrastrutture di telecomunicazione, costituenti come nel caso di specie opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità compatibili con qualsiasi zonizzazione ex art. 51 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “ Codice delle comunicazioni