TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-11-30, n. 201612018
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Testo completo
Pubblicato il 30/11/2016
N. 12018/2016 REG.PROV.COLL.
N. 08632/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8632 del 2002, proposto da:
RI TO Pascal, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado di Finanziere scelto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2016 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente – militare della Guardia di Finanza, arruolatosi nel 1992 – è stato giudicato non idoneo all’avanzamento al grado di finanziere scelto perché “Non ha bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito e non possiede i requisiti morali e di carattere per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore”.
Nel gravarsi avverso il giudizio di non idoneità, lo censura per violazione di legge (in relazione all’art. 10, lett. a del D.Lgs 12/5/1995 n. 199) ed eccesso di potere.
Sostiene che illegittimamente l’intimata Amministrazione, sulla base di quanto riportato nella documentazione caratteristica redatta nei suoi confronti per il periodo dal 31/8/1998 al 31/12/1999, ha reso il divisato giudizio. Ed invero:
1)il Capo del I Reparto della G.d.F. avrebbe dovuto esprimere il suo parere solo e soltanto sulla base di quanto si evince dalla documentazione caratteristica e matricolare conformata al periodo dal 1992 al 1997, che era ormai scevra dalle censure effettuabili in ragione della sanzione disciplinare inflitta al militare durante la sua permanenza in forza al Comando della G.d.F. di Fiumicino;
2)l’impugnato provvedimento prenderebbe in considerazione, ai fini del giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore, valutazioni caratteristiche relative a periodi di servizio successivi a quelli che potevano e dovevano formare oggetto di valutazione essendosi formato sulla base di quanto riportato nella documentazione caratteristica redatta per il periodo dal 31 agosto 1998 al 31 dicembre 1999, ovvero successivo al quinquennio oggetto di valutazione (1992-1997).
Si è costituto in giudizio il Ministero dell’Economia per mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
All’udienza dell’8 novembre 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorrente censura il giudizio di non idoneità, che l’intimata Amministrazione ha reso nei suoi confronti un sede di valutazione dell’avanzamento al grado di Finanziere scelto, perché, a suo dire, la Commissione non avrebbe potuto prendere in considerazione, ai fini del giudizio, la documentazione caratteristica redatta nei suoi confronti per il