TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-05-26, n. 202005529
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Testo completo
Pubblicato il 26/05/2020
N. 05529/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05086/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5086 del 2019, proposto da
Domina Vacanze S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. G V, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Associazione Federcontribuenti Italia e Paolo Lazzari, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, notificato in data 12 febbraio 2019, emesso a conclusione del procedimento amministrativo istruttorio protocollato 0018083, con il quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile di una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo e conseguentemente destinataria di una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 160.000,00, nonché dell'ordine di cessare la diffusione o continuazione delle pratiche ascritte e di porre termine all'infrazione accertata, con azioni in ottemperanza entro il termine di novanta giorni dalla notifica del Provvedimento;
degli atti, fatti e dei provvedimenti presupposti, conseguenti, connessi e successivi, anche non noti, inclusi i provvedimenti sanzionatori, in mora o di proroga.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AGCM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell'udienza del giorno 20 maggio 2020, la dott.ssa Laura Marzano in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe la società Domina Vacanze S.p.A con sede in Milano, società operante nel settore dell’acquisto e vendita pro quota di immobili a destinazione turistico alberghiera con la formula della comproprietà, ha impugnato la delibera del 30 gennaio 2019, con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha stabilito che la pratica consistente nella “Promozione e commercializzazione delle quote di comproprietà alberghiera, predisposizione della relativa modulistica, dei prospetti informativi, dei contratti preliminari, promozione dell’offerta nel sito internet www.domina.it, contatti con potenziali clienti, diffusione dei messaggi pubblicitari, predisposizione di opuscoli informativi e pubblicitari, percezione di acconti per la vendita prima della scadenza di termini per il recesso, ostacoli ai diritti dei consumatori, mancanza di trasparenza”, posta in essere dalle società Domina Vacanze S.p.A., Domina S.r.l., Hit Hotel S.r.l. e Domina International SA, costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, ne ha vietato la diffusione o continuazione irrogando alla ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria di € 160.000,00.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1) Violazione del principio di specialità; violazione degli artt. 81, 27 e 79 del Codice del Consumo; eccesso di potere, presupposto erroneo, sviamento.
La ricorrente ritiene che l’Autorità, in ragione del principio di specialità di cui all’art. 9 L. 689/81, avrebbe dovuto applicare l’art. 81 del Codice del Consumo, che costituisce quindi norma speciale rispetto all’art. 27, quindi la sanzione, per ogni singola violazione, sarebbe dovuta essere contenuta fra i 1.000 euro e i 5.000 euro.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, carenza di istruttoria e contraddittorietà della motivazione nel ricostruire la struttura organizzativa riferibile a Domina Vacanze S.p.A.
Con tale motivo la ricorrente contesta il nucleo delle imputazioni a suo carico evidenziando che, essendo società operante nel settore dell’acquisto e vendita pro quota di immobili a destinazione turistico alberghiera con la formula della comproprietà, c.d. multiproprietà alberghiera turnaria, nonché della gestione alberghiera, diversamente da quanto affermato dall’Autorità, essa non sarebbe attiva nella mediazione di beni immobili. Domina Vacanze, al tempo (fine anni ‘80) unica proprietaria, ed attualmente proprietaria di quote di complessi immobiliari a destinazione alberghiera in località di prestigio, si occupa della vendita a terzi delle dette quote ancora a sé intestate.
Sarebbe errata la supposizione secondo cui Domina Vacanze S.p.A. farebbe parte di un gruppo societario (Domina), composto da altre società e precisamente: Domina S.r.l., Hit Hotel S.r.l. e Domina International SA di diritto svizzero con branch in Italia. Domina Vacanze S.p.A. con le dette società non costituirebbe gruppo né di fatto, né ai sensi del diritto italiano. I rapporti esistenti tra Domina Vacanze S.p.A., Hit Hotel S.r.l. e Domina S.r.l. sarebbero regolati da contratti di diritto privato.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo sulla presunta ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi da Domina Vacanze S.p.A., carenza di istruttoria, difetto e contraddittorietà della motivazione.
Sarebbe errata l’attribuzione a Domina Vacanze S.p.A. della proprietà del dominio internet www.domina.it, il quale è invece di proprietà della Domina S.r.l., (prima denominata Domina Casa Vacanze S.r.l.). Domina Vacanze S.p.A. non venderebbe e non avrebbe mai venduto tramite il sito.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, difetto e contraddittorietà di motivazione, presunta ingannevolezza della modulistica contrattuale utilizzata da Domina Vacanze S.p.A.
Con tale motivo la ricorrente contesta nello specifico l’accertamento effettuato dall’AGCM nella parte in cui le ascrive responsabilità con riguardo alla fase precontrattuale. La formulazione della modulistica contrattuale, predisposta prima del 2014 da Domina Vacanze S.p.A. e successivamente dalla mandataria Domina S.r.l., sarebbe corretta e non presenterebbe profili di ingannevolezza. La redazione dei documenti contrattuali e la loro presentazione, comunque contestuale o commisurata al grado di specificazione richiesto dalla particolare fase negoziale, sarebbe riconducibile ad un criterio di determinazione via via più specifico e progressivo dal generale al particolare.
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti e contraddittorietà in relazione ai presunti rapporti aggressivi tenuti da Domina Vacanze S.p.A. con i consumatori nella fase postcontrattuale.
Con tale motivo la ricorrente contesta ulteriormente l’accertamento effettuato dall’AGCM nella parte in cui le ascrive responsabilità con riguardo alla fase postcontrattuale.
6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo in riferimento al parametro della gravità e della durata della violazione; violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo; eccesso di potere per travisamento e carenza dei presupposti di fatto, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifesta, sviamento di potere.
Con tale motivo la ricorrente contesta la durata e gravità della condotta, come stimate dall’AGCM.
7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del Codice del Consumo e dell’art. 11 L. 689/1981; eccesso di potere, carenza di motivazione, contraddittorietà e sproporzione, errore di calcolo nella commisurazione della sanzione.
In subordine, la sanzione irrogata sarebbe eccessiva e sproporzionata, avendo peraltro l’Autorità commesso anche un errore di calcolo.
L’AGCM si è costituita in giudizio per resistere al gravame.
Con ordinanza n. 3737 del 6 giugno 2019 la Sezione ha sospeso il Provvedimento limitatamente alla parte in cui la sanzione eccede l’importo di € 128.700,00, come risultante dal corretto calcolo algebrico della sanzione base (€ 130.000,00), ridotta del 10% (117.000,00) e poi maggiorata del 10%.
In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie conclusive; la ricorrente ha, altresì, depositato note difensive ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 - e all’udienza del 20 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi della citata norma.
DIRITTO
1. Oggetto di impugnazione è il Provvedimento con il quale l’AGCM ha ritenuto che la società Domina Vacanze S.p.A., in collaborazione con le società Domina S.r.l., Hit Hotel S.r.l. e Domina International S.A., ha posto in essere una pratica scorretta ed aggressiva nella attività di promozione e vendita di unità immobiliari in "comproprietà alberghiera" situate in varie località turistiche d'Italia e del mondo, segnatamente consistente nell’ingannevolezza delle comunicazioni commerciali utilizzate dai professionisti (sito internet www.domina.it, modulistica contrattuale, altre comunicazioni) circa la natura e le caratteristiche principali dell'offerta, il costo del prodotto, il diritto di recesso spettante ai