TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-03-27, n. 202400389
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Testo completo
Pubblicato il 27/03/2024
N. 00389/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00647/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Alba Servizi Aerotrasorti S.p.A., Aliserio S.r.l., Avionord S.r.l., I.B.A.A. (Associazione Italiana per l'aviazione d'affari), Leader S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato P D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aeroporti di Puglia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R C, G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Enac - Ente nazionale aviazione civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- “ in parte qua , delle ordinanze della Direzione Aeroportuale Puglia e Basilicata dell’ENAC 3 aprile 2023 nn. 1 e 2, di adozione dei nuovi regolamenti di scalo degli aeroporti di Bari e Brindisi;- dei nuovi regolamenti di scalo di Bari e di Brindisi nella parte in cui (punto 6.4) dispongono per l’aviazione generale (cui vengono indebitamente assimilate le società delle ricorrenti) che la sosta al parcheggio degli aeromobili, nel periodo compreso tra il 01 Aprile ed il 01 Ottobre di ciascuna annualità, è consentita fino ad un massimo di tre ore;- di tutti gli atti presupposti, collegati connessi, derivati e/o consequenziali, ivi comprese le note AdP 7 febbraio 2023 nn. 1942 e 1943, contenenti i verbali con cui il comitato utenti avrebbe approvato i regolamenti di scalo adottati con le ordinanze qui gravate”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 18 ottobre 2023:
“- delle determinazioni contenute nella relazione (e nota di trasmissione in pari data, con allegati) 18 luglio 2023, con la quale sono state respinte tutte le soluzioni proposte dai ricorrenti in ottemperanza all'ordinanza Tar Bari, III sezione, 22 giugno 2023 n. 240;- di tutti gli atti presupposti, collegati connessi, derivati e/o consequenziali, ivi compresi i dinieghi di sosta del 7 luglio 2023 nonché del 2-3 settembre 2023”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia S.p.a. e di Enac - Ente nazionale aviazione civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. S G e uditi per le parti i difensori, avvocati P D P per la parte ricorrente e R C per Aeroporti di Puglia;nessuno è comparso per l'Enac;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti, in qualità di società che svolgono attività di aerotaxi, sono insorte avverso i nuovi regolamenti di scalo degli aeroporti di Bari e Brindisi nella parte in cui è stabilito che “ si ritiene necessario regolamentare la gestione delle richieste di voli di Aviazione Generale e Aerotaxi … come segue. La sosta al parcheggio degli aeromobili, nel periodo compreso tra il 01 aprile ed il 01 ottobre di ciascuna annualità, è consentita fino ad un massimo di tre ore;le soste superiori a tre ore sono consentite nella fascia oraria 22.00-07.00 ” (punto 6.4).
2. In sintesi, le ricorrenti hanno denunciato l’illegittimità della predetta prescrizione regolamentare sotto i seguenti profili:
- violazione dell’art. 8 del d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 e della Circolare Enac APT-19 del 26 ottobre 2005, in tema di formazione del regolamento di scalo, nonché eccesso di potere per difetto del presupposto e sviamento, dal momento che dalla lettura dei verbali delle riunioni del Comitato Utenti degli aeroporti di Bari e di Brindisi, tenutesi in data 26 gennaio 2023, emergono: “a) la mancanza assoluta della determinazione delle regole funzionali alla deliberazione, prima fra tutte quella della determinazione delle maggioranze per la formazione del voto;b) la mancanza assoluta di un ordine del giorno su cui deliberare;c) la mancanza assoluta di una mozione di voto in ordine a un punto specifico dell’ODG;d) la mancanza assoluta di un procedimento di voto;e) la mancanza assoluta, in effetti, di un parere espresso dal comitato”;
- violazione dell’art. 691- bis , comma 3, del codice della navigazione e dell’art. 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento, atteso che “è mancata qualunque interlocuzione decisionale (vale a dire mediante atti amministrativi) da parte dell’Enav”;
- violazione delle garanzie partecipative delle ricorrenti;
- “al traffico commerciale non schedulato, vale a dire quello sviluppato dalle ricorrenti, non possono essere applicate le medesime regole (nella specie quelle della sosta) che si applicano all’aviazione generale privata: vale a dire a quegli utenti aeroportuali che usano velivoli di loro proprietà per le proprie necessità personali (che vanno dal diporto aeronautico al trasporto personale)”;
- “le ricorrenti sono state discriminate anche rispetto all’aviazione commerciale c.d. di linea, o schedulata”;
- “la procedura “elaborata” dal gestore … nella sostanza (vale a dire: sottratte le formule di stile e di rito), non esiste: il gestore (AdP, così come l’ENAC) si è infatti limitato ad interdire sic et simpliciter la sosta oltre la terza ora nel periodo dal 1 aprile al 1 ottobre”;
- carenza di istruttoria e difetto di motivazione, dal momento che la “limitazione della sosta non è l’unica soluzione possibile per fronteggiare il problema della capacity crunch ”.
3. Aeroporti di Puglia S.p.a. e l’Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile si sono costituti in giudizio per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza n. 240/2023, questo Tar ha ritenuto “ che, nella prospettiva dell’equo bilanciamento degli interessi cautelari delle parti e impregiudicata ogni valutazione circa la fondatezza del ricorso, è necessario: - assegnare alle ricorrenti il termine di giorni dieci dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza per trasmettere ad Aeroporti di Puglia S.p.a. una nota puntuale ed argomentata atta a segnalare una soluzione organizzativa alternativa rispetto a quella prevista nel punto 6.4. dei regolamenti di scalo, nonché l’ulteriore termine di giorni tre per il deposito in giudizio della detta nota;- assegnare ad Aeroporti di Puglia S.p.a. il termine di giorni quindici dal ricevimento delle osservazioni delle ricorrenti per il deposito in giudizio di una documentata relazione circa l’esito del relativo esame istruttorio ”.