TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-07-27, n. 201101164

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-07-27, n. 201101164
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101164
Data del deposito : 27 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00080/2009 REG.RIC.

N. 01164/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00080/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 80 del 2009, proposto da Farpower 2 s.r.l. e Farpower s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti E P, M V F e R C, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, via Melo 141;



contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. A L, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, via Dalmazia 70;
Comune di Ascoli Satriano, non costituito;



per l'annullamento

1) della nota della Regione Puglia del 16.10.2008, prot. n. 14477, ricevuta in data 24.10.2008, avente ad oggetto “L.R. 11/2001 e ss. mm. - R.R. 16/2006 - D.G.R. n. 1462 del 1.08.2008 - Proposte di realizzazione di impianti eolici nel Comune di Ascoli Satriano (FG) - Parametro di controllo”;

2) della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1462 del 1.8.2008 e relativi allegati, avente ad oggetto “Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. lgs 29 dicembre 2003 n. 387 e per l’adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonte eolica: Direttive per migliorare la armonizzazione delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 10 settembre 2008;

3) di ogni altro atto antecedente, successivo, presupposto, collegato, ed in particolare della deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 35 del 23.1.2007 e del regolamento regionale n. 16 del 2006 in parte qua ;

4) in via subordinata, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale e comunque per la disapplicazione per incompatibilità comunitaria dell’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 40 del 2007;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti M V F, R C, A L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Le società ricorrenti espongono di essere titolari di alcuni progetti per la realizzazione di parchi eolici nel territorio regionale, sui quali si è svolta la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.

Impugnano la nota della Regione Puglia del 16 ottobre 2008, prot. n. 14477, relativa ai progetti denominati “ Parco delle Rose ” e “ San Carlo Nord e San Carlo Sud ”, entrambi localizzati nel Comune di Ascoli Satriano, presentati nel marzo 2007 dalla Farpower s.r.l. e poi ceduti alla Farpower 2 s.r.l..

Impugnano, inoltre, quale atto presupposto, la deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 1462 del 1 agosto 2008 e relativi allegati, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 10 settembre 2008, avente ad oggetto la disciplina del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica relativa ad impianti alimentati da fonte eolica.

Deducono motivi così rubricati:

1) violazione dell’art. 4, quarto comma, della legge regionale n. 7 del 1997 e degli artt. 42 e 44 dello Statuto della Regione

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