TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-02-15, n. 201900240
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Pubblicato il 15/02/2019
N. 00240/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00907/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 907 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati V A P e M G, con domicilio eletto presso V A P, in Bari, via Pizzoli, 8;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Liceo Scientifico Statale “Sante Simone”, Liceo Scientifico Statale “Sante Simone” - Consiglio di Classe -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.
- del giudizio di non ammissione alla classe successiva (V anno) adottato nei confronti del ricorrente dal Consiglio della Classe -OMISSIS- del Liceo Scientifico “Sante Simone” di Conversano (BA) così come risultante nella comunicazione sull’esito dell’integrazione dello scrutinio finale a.s. 2015/2016 prot. n. -OMISSIS-a firma del Dirigente Scolastico, Prof. Rocco Fazio, nonché dei voti finali riportati nel medesimo documento;in particolare per quello che qui rileva "Scienze Naturali: Voto Sex;Matematica: Voto Tre;Fisica: Voto Cinque";
- del verbale n. 8 del Consiglio di Classe della Classe -OMISSIS- del Liceo Scientifico “Sante Simone” di Conversano (BA) del 14.07.2016 con il quale è stata deliberata la non ammissione alla classe successiva dello studente, nonché dei relativi giudizi adottati dai docenti di Fisica e Matematica e risultanti dai medesimi verbali ovvero "Matematica: Voto Quattro;Fisica: Voto Cinque";
- dei verbali degli esami di accertamento del debito formativo relativi alle prove (scritte e orali) sostenute, nella sessione di luglio 2016 - anno scolastico 2015-2016, dall’alunno nelle materie, rispettivamente, di Scienze, Fisica e Matematica;
- della deliberazione di "sospensione del giudizio" formulata dal Consiglio di Classe della Classe -OMISSIS- del Liceo Scientifico “Sante Simone” di Conversano (BA) rispetto all’alunno ricorrente, nelle materie di Scienze Naturali: Voto Cinque;Matematica: Voto Quattro;Fisica: Voto Quattro, così come risultante nella notifica riconoscimento debito formativo e della sospensione del giudizio di scrutinio finale anno scolastico 2015/201 prot. n. -OMISSIS-a firma del Dirigente Scolastico, Prof. Rocco Fazio;
- del verbale n. 7 del Consiglio di Classe della Classe -OMISSIS- del Liceo Scientifico “Sante Simone” di Conversano (BA) del 14.06,2016 con il quale è stato deliberato di assegnare all’alunno il debito formativo di Matematica, Fisica e Scienze naturali con conseguente "sospensione del giudizio" di ammissione alla classe successiva e "rinvio della formulazione del giudizio finale" nelle dette materie;
- del "calendario interventi di recupero del debito formativo" del Liceo Scientifico “Sante Simone” di Conversano (BA);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito ai ricorrenti, compresi i verbali del Consiglio di Classe della Classe -OMISSIS- del Liceo Scientifico “Sante Simone” di Conversano (BA) n. 3 del 06.1.2016, n. 4 del 01.3.2016, n. 5 del 14.03.2016 (conosciuti dai ricorrenti solo in data 25.07.2016 all’esito di accesso agli atti).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;
Preso atto della nota del 28.12.2018, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che le spese del presente procedimento possano essere integralmente compensate, tenuto conto della minima attività processuale svolta e dell’assenza di questioni in fatto o in diritto di peculiare complessità;