TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-08-12, n. 202105493

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-08-12, n. 202105493
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202105493
Data del deposito : 12 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/08/2021

N. 05493/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01280/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- (di seguito: -OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte, Angelo Carbone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo n. 4 e recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- Prefettura – Ufficio territoriale del Governo (UTG) di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore,
- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11 e recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;



nei confronti

Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;



per l'annullamento:

1) riguardo al ricorso introduttivo:

a) dell’informazione interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-, emessa ai sensi dell'art. 91, comma 7-bis, d. lgs 159/2011 dalla Prefettura - UTG) di Napoli nei confronti della ricorrente società, notificata via PEC in pari data;

b) dell’informazione interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-, emessa ai sensi dell'art. 91, comma 7-bis, d. lgs 159/2011 dalla Prefettura - UTG di Napoli nei confronti della ricorrente società e notificata via PEC in pari data;

c) del verbale n. -OMISSIS- relativo alla riunione del Gruppo Ispettivo Antimafia (GIA), non comunicato e citato nel provvedimento sub b);

d) della richiesta, di numero e data sconosciuta, inoltrata dal Comune di Marano, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione antimafia, per il rilascio dell’informazione interdittiva antimafia nei confronti della società ricorrente;

e) di ogni atto prodromico, presupposto, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti suddetti

nonché per la dichiarazione d’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Napoli sull’istanza di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente in data 3 aprile 2020 volta ad acquisire gli atti istruttori del procedimento.

2) riguardo al ricorso per motivi aggiunti:

della nota della Prefettura- UTG di Napoli prot. n. -OMISSIS-, esibita in giudizio in pari data;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura – UTG di Napoli e del Ministero Interno;

Visti l’ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- ed i relativi adempimenti;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Gianmario Palliggiano nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021, svoltasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 D.L. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020, e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- Con ricorso introduttivo, notificato il 15 ed il 16 aprile 2021 e depositato il successivo 20, la società -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento, la nota prot. n. -OMISSIS- (cd. “prima” interdittiva). Tale interdittiva si basa essenzialmente sulla presunta operatività della società ricorrente all’interno del -OMISSIS- del comune di Marano di Napoli e sulle presunte frequentazioni con soggetti malavitosi, da parte dei soci, accertate a mezzo di fermi di Polizia in strada.

Con successiva nota prot. n. -OMISSIS- (cd. “seconda” interdittiva) la Prefettura - nel dare atto della circostanza che la società ricorrente aveva operato, non nel -OMISSIS-, come erroneamente indicato nella prima interdittiva, bensì quale ditta appaltatrice del comune di Marano di Napoli addetta alla -OMISSIS- – ha emesso, a rettifica, una seconda informativa interdittiva, ai sensi dell’art. 91, comma 7-bis, d. lgs. 159/2011.

Anche quest’ultima nota è stata impugnata col ricorso introduttivo.

2.- La società ricorrente ha altresì formulato richiesta, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., a fronte dell’asserito silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli sull’istanza di accesso ai documenti presentata in data 3 aprile 2020, volta ad acquisire gli atti istruttori del procedimento.

Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS-, è stato disposto il deposito degli atti impugnati e dei documenti sottesi.

La Prefettura – costituitasi con atto formale depositato il 22 aprile 2020 - ha adempiuto col deposito di documenti in data 29 aprile 2020. Il successivo 11 maggio, ha allegato agli atti del giudizio anche la relazione prot. n. -OMISSIS- di pari data, redatta a beneficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

3.- A seguito di quest’ultimo deposito, la società ricorrente ha presentato ricorso per motivi aggiunti, notificato il 25 ed il 26 maggio 2020 e depositato il successivo 27, col quale ha ribadito le censure formulate col ricorso introduttivo e ne ha prodotto di nuove.

Il comune di Marano di Napoli, ritualmente intimato, con riguardo sia al ricorso introduttivo sia ai motivi aggiunti, non si è costituito in giudizio.

3.- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, la Sezione ha respinto la richiesta di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Il ricorso è stato inserito nel ruolo dell’udienza pubblica del 26 maggio 2021, svoltasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 D.L. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020.

A conclusione dell’udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.



DIRITTO

1.- Col ricorso introduttivo, parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d. lgs. 159/2011; dell’art. 3 legge 241/1990; del principio dell’auto-vincolo e del contrarius actus; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.

La Prefettura, nell’emettere la seconda interdittiva, ha omesso di riconvocare il GIA e di acquisire nuovi elementi istruttori sulla circostanza della mancata operatività della ricorrente nel -OMISSIS- di Marano, circostanza che la prima interdittiva aveva essenzialmente valorizzato.

2) Violazione degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d. lgs. 159/2011; eccesso di potere per motivazione erronea e perplessa, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento.

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 57/2020, l’informativa antimafia presuppone “concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata”.

La valutazione, da parte del Prefetto, degli episodi contestati sotto il profilo antimafia, avrebbe dovuto essere motivata ed ancorata a parametri di prudenza e oggettività, in modo da garantire il delicato equilibrio tra gli opposti interessi che si riconducono, da un lato, alla presunzione di innocenza di cui all'art. 27 Cost. ed alla libertà d'impresa costituzionalmente garantita e, dall'altro, all'efficace repressione della criminalità organizzata, con neutralizzazione delle ricchezze mafiose e delle imprese infiltrate dal crimine organizzato.

3) Violazione degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d. lgs. 159/2011; eccesso di potere per sviamento e motivazione erronea e perplessa, difetto d’istruttoria, assenza del nesso causale tra fatto e addebito.

Non sarebbe dimostrato il nesso causale tra gli addebiti mossi e la permeabilità mafiosa in danno alla società ricorrente: la Prefettura indica una serie di elementi indiziari – quali i controlli di Polizia eseguiti sui soci -OMISSIS- - senza chiarire in che modo siffatti elementi abbiano avuto concreta incidenza sulla vita e sull’organizzazione societaria.

Peraltro i familiari dei soci non risultano affiliati alle associazioni mafiose né si rinviene nel provvedimento impugnato alcun riferimento a sodalizi criminosi.

4) Violazione degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d. lgs. 159/2011; eccesso di potere per sviamento, difetto del presupposto, d’istruttoria, motivazione carente e contraddittoria: non sarebbe dimostrato il condizionamento mafioso dei soci anche in considerazione del loro status di incensurati, che avrebbe dovuto comportare ben altra consistenza di “accuse” per pervenire ad una interdittiva antimafia.

5) Violazione degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d. lgs. 159/2011; eccesso di potere per sviamento, difetto del presupposto, d’istruttoria, motivazione carente e contraddittoria: molti dei fatti contestati risalgono ad epoca antecedente alla costituzione della società.

La contraddittorietà nonché la carenza di attualità degli addebiti mossi emerge anche dal fatto che la Prefettura contesta nove controlli, effettuati a carico dei soci dal 2002 al 2018, dei quali ben sei - dal 2002 al 2010 – risalenti ad un’epoca in cui la società ricorrente non era ancora stata costituita.

6) Violazione degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d. lgs. 159/2011; eccesso di potere per sviamento, difetto del presupposto, d’istruttoria, motivazione carente e contraddittoria.

Il provvedimento interdittivo contrasta con la circostanza che la società ricorrente ha sempre ricevuto - dal 2013, anno della sua costituzione - attestazioni antimafia liberatorie ed ha svolto numerosi appalti presso le Pubbliche amministrazioni.

7) Violazione degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d. lgs. 159/2011; eccesso di potere per sviamento, difetto del presupposto, d’istruttoria, motivazione carente e contraddittoria: i soggetti menzionati nell’interdittiva non hanno alcuna rilevanza sotto il profilo “sintomatico” del pericolo di infiltrazione mafiosa.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi