TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-01-20, n. 202100053
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Pubblicato il 20/01/2021
N. 00053/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Macerata - U.T.G., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del silenzio – rifiuto a seguito della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato che l’udienza si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. In data 9 giugno 2020, il datore di lavoro del ricorrente presentava, in favore di quest’ultimo, dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
Con il presente ricorso, proposto ex art. 117 c.p.a., parte ricorrente, assumendo l’inutile decorso del termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990, senza che l’Amministrazione abbia provveduto sull’istanza, agisce in questa sede per far accertare l’illegittimità del silenzio serbato e far dichiarare l’obbligo di provvedere.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Macerata patrocinati dall’Avvocatura erariale;in data 8 gennaio 2021, la parte resistente ha depositato la relazione dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Macerata del 6 novembre 2020, con la quale si rappresenta e si documenta che:
- il SUI ha provveduto ad inoltrare all’interessato una richiesta di integrazione documentale, sia con mail del 9 agosto 2020, sia tramite raccomandata A/R del 21 agosto 2020;
- in data 17 agosto 2020 è pervenuta la documentazione richiesta;
- il ritardo procedimentale è stato determinato dai contrasti interpretativi riguardanti la corretta applicazione della norma, che hanno influenzato i tempi di evasione delle procedure di emersione a livello nazionale;l’attività istruttoria è infatti stata sospesa sino al conseguimento di precise indicazioni da parte del Ministero;
- tra le criticità emerse, vi è quella relativa ai criteri di determinazione delle soglie reddituali minime per valutare la capacità economica del datore di lavoro, per individuare le quali il SUI di Macerata si è attivato, anche per evitare ulteriori ritardi nell’evasione dell’istanza, sin dal mese di ottobre 2020;
- con nota prot. 100304 in data 3 novembre 2020, quindi successivamente alla proposizione del ricorso, previa acquisizione dei documenti necessari ad individuare la fascia reddituale cui far riferimento per completare l’istruttoria relativa alla domanda del ricorrente, è stato comunicato a quest’ultimo il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
All’esito della camera di consiglio del 13 gennaio 2021, tenutasi mediante videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”, la causa è stata trattenuta in decisione.